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Sentenza

Sentenza del 03/10/2017 n. 979 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - raddoppio dei termini - società di persone - estensione - socio - possibilità di controllo ex art. 2261 cod. civ. - sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui era stato loro imputato, pro quota, un maggior reddito di partecipazione di 101.964,00 euro, derivante dal maggior reddito accertato in capo alla società. Contestavano, tra l'altro, l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che fosse necessaria l'effettiva presentazione della denuncia penale e che il raddoppio non potesse applicarsi alle socie non amministratrici, non coinvolte nella condotta penalmente rilevante. Contestavano inoltre la mancata convocazione per l'accertamento con adesione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto gli appelli dei contribuenti e accolto quello dell'Ufficio. Ha stabilito che il raddoppio dei termini opera quando i fatti accertati sono suscettibili di integrare un reato tributario soggetto a denuncia, anche senza l'effettiva presentazione della denuncia, l'avvio del procedimento penale o una condanna. Il raddoppio si applica anche ai soci non amministratori, poiché il reddito della società di persone è imputato automaticamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione degli utili e dalla concreta partecipazione al reato. Il socio può sottrarsi a tale imputazione solo provando di non aver potuto materialmente e assolutamente esercitare i poteri di controllo previsti dall'art. 2261 c.c.; prova che nel caso concreto non è stata fornita. I ricorsi originari di M.S. e B.A.A. sono stati quindi respinti, mentre è stata confermata la decisione sfavorevole a B.M.E. e B.M.L. I quattro contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato.

    Il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla potenziale rilevanza penale dei fatti e dall'obbligo di denuncia, non dalla concreta instaurazione o conclusione del procedimento penale.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio.

    È sufficiente che i fatti siano astrattamente riconducibili a una fattispecie penale per la quale sussiste l'obbligo di denuncia.

  • Art. 5 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

    Il maggior reddito accertato in capo alla società di persone viene imputato automaticamente ai soci, anche se non amministratori e anche se non hanno materialmente percepito gli utili.

  • Art. 2261 cod. civ.

    Il socio non amministratore ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto.

    L'ampio potere di controllo impedisce al socio di considerarsi estraneo alla società ai fini dell'imputazione fiscale. Per escludere tale effetto deve provare l'impossibilità materiale e assoluta di esercitare i poteri di controllo.

  • Art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015 e art. 1, comma 132, legge 208/2015

    Le disposizioni transitorie che limitano o escludono il raddoppio dei termini nei confronti dei soci non sono state ritenute applicabili a una fattispecie anteriore alle rispettive date di entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'accertamento del maggior reddito societario si riflette normalmente sui soci in proporzione alle rispettive quote, anche senza prova dell'effettiva distribuzione o percezione degli utili.
  • Il socio non amministratore non è automaticamente considerato estraneo agli illeciti fiscali della società: la mera mancata partecipazione all'amministrazione non basta a escludere l'imputazione del reddito o il raddoppio dei termini.
  • Per applicare il raddoppio dei termini è sufficiente che i fatti accertati siano potenzialmente configurabili come reato tributario soggetto a denuncia; non occorre dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.
  • Il socio che voglia evitare l'imputazione deve fornire una prova concreta e rigorosa di non aver potuto materialmente e assolutamente esercitare i poteri di controllo previsti dalla legge.
  • L'omessa convocazione per l'accertamento con adesione, quando non espressamente prevista come obbligatoria nel caso concreto, non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento.

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