Cassazione Civile, Sentenza n. 9786/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Una lavoratrice era stata assunta dalla Regione autonoma, mediante chiamata diretta e successivi contratti di diritto privato a tempo determinato dal 2002 al 2011, per attività di sistemazione idraulico-forestale. Aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini, la conversione in un rapporto a tempo indeterminato dalla prima assunzione e il risarcimento del danno, comprese le retribuzioni dalla messa a disposizione delle energie lavorative. Il Tribunale di Aosta aveva riconosciuto l’illegittimità dei termini, disposto la conversione e condannato la Regione al risarcimento di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata l’11 maggio 2015, aveva escluso la decadenza e la conversione, confermato l’illegittimità della reiterazione e ridotto il risarcimento a cinque mensilità. La Regione, con ricorso principale articolato in due motivi, contestava il riconoscimento del danno senza allegazione e prova e la ritenuta configurabilità di un danno presunto. La lavoratrice, con ricorso incidentale, nei primi due motivi sosteneva che, in ragione della natura privatistica del rapporto e del settore agricolo-forestale, fosse ammissibile la conversione e che una diversa soluzione fosse incompatibile con il diritto dell’Unione; con il terzo motivo contestava il criterio di quantificazione del danno e chiedeva una tutela effettiva e dissuasiva; con il quarto contestava l’insufficiente valutazione delle allegazioni e delle prove sul danno, chiedendo anche il ristoro dei pregiudizi da disoccupazione e delle retribuzioni relative ai periodi non lavorati. Chiedeva inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o la sospensione del giudizio. L’accertamento dell’abusiva reiterazione dei contratti era ormai coperto da giudicato interno.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione: per il lavoratore pubblico l’illegittima reiterazione dei contratti a termine non dà luogo a conversione, ma il danno è presunto e l’indennità è riconoscibile senza prova entro i limiti previsti dall’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010; resta possibile provare un danno patrimoniale maggiore. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale, chiarendo che il rapporto degli operai forestali assunti dalla Regione resta pubblico anche se regolato da contratti collettivi privatistici, perché il datore è un ente pubblico e l’attività è inerente ai suoi fini istituzionali; si applica pertanto il divieto di conversione dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, compatibile con la Costituzione e con la clausola 5 dell’accordo quadro europeo. Ha accolto il terzo e il quarto motivo incidentale nella parte relativa alla quantificazione e alla valutazione del danno: la Corte d’appello aveva applicato un parametro non corretto, anziché l’indennità dell’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010. Ha inoltre precisato che non sono dovute retribuzioni per gli intervalli non lavorati, poiché i singoli contratti restano autonomi e non è configurabile la conversione in un unico rapporto. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per una nuova quantificazione del risarcimento e per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, comma 5
Da tanto discende che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente incidentale e la Regione Autonoma Valle d’Aosta soggiace al divieto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36.
Il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi si applica anche agli operai forestali assunti dalla Regione, poiché il rapporto, pur regolato da disciplina collettiva privatistica, ha natura di lavoro pubblico.
art. 97 Cost.
E’ giustificata la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di quelle disposizioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, dato che il principio dell’accesso mediante concorso – enunciato dall’art. 97 Cost., a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione – rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati.
Il principio di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso giustifica che l’abusivo ricorso ai contratti a termine nella pubblica amministrazione sia sanzionato sul piano risarcitorio e non con la conversione del rapporto.
art. 117 Cost., comma 2, lett. l)
la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), in quanto riconducibile alla materia “ordinamento civile”, e vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicchè il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all’autonomia privata con carattere di inderogabilità
La disciplina statale inderogabile del lavoro pubblico privatizzato si applica anche ai rapporti alle dipendenze delle Regioni ad autonomia differenziata.
Direttiva 1999/70/CE, clausola 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato.
La clausola 5 non impone la conversione dei contratti a termine abusivi; consente agli Stati di vietarla, purché l’ordinamento preveda misure adeguate ed effettive per prevenire e sanzionare l’abuso.
L. n. 183/2010, art. 32, comma 5
Il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.
L’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, costituisce la misura presunta e liquidabile senza prova del danno conseguente all’abusiva reiterazione nel pubblico impiego; il lavoratore può provare un danno patrimoniale ulteriore.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 35, comma 1, lett. b)
Si è, pertanto, affermato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell’ipotesi in cui per l’assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all’esito di procedura concorsuale (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il divieto di conversione opera anche quando l’assunzione a tempo indeterminato possa avvenire mediante avviamento dalle liste di collocamento anziché tramite concorso.
artt. 1218, 1223, 1226 e 1227 c.c.
Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.
Il danno patrimoniale da abuso può assumere diverse forme e il lavoratore può dimostrare pregiudizi ulteriori rispetto all’indennità presunta, secondo le regole ordinarie sul danno e sul nesso con l’inadempimento.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La natura pubblica del rapporto di lavoro dipende dall’inserimento subordinato e continuativo del prestatore nell’organizzazione di un ente pubblico e dall’inerenza dell’attività ai fini istituzionali dell’ente; l’applicazione di un contratto collettivo di diritto privato e di un corrispondente regime economico o previdenziale non è, da sola, sufficiente a rendere privato il rapporto.
- Il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi previsto per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si applica anche ai rapporti regolati da contratti collettivi privatistici e non ammette eccezioni basate sulle modalità di reclutamento, sull’eventuale assenza di concorso o sulla selezione concorsuale del lavoratore.
- La clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone la trasformazione dei contratti pubblici a termine abusivi in rapporti a tempo indeterminato, purché l’ordinamento assicuri misure effettive e dissuasive contro l’abuso.
- Nel pubblico impiego, il danno conseguente all’abusiva reiterazione dei contratti a termine non coincide con la perdita di un posto a tempo indeterminato, poiché la conversione è esclusa dalla legge. Al lavoratore spetta l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 senza necessità di prova del danno entro la misura presunta; resta salva la prova di un danno patrimoniale maggiore.
- Le retribuzioni relative agli intervalli non lavorati tra contratti successivi non sono dovute quando non vi sia conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato: i contratti a termine restano autonomi.
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