Cassazione Civile, Sentenza n. 9802/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, già macchinista alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e addetto anche a lavori di manutenzione, aveva sviluppato un mesotelioma dopo una prolungata esposizione professionale all’amianto. I suoi eredi avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; il Tribunale aveva riconosciuto il diritto, mentre la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 26 gennaio 2017, aveva accolto l’impugnazione della società datrice di lavoro e dichiarato prescritto il diritto, ritenendo che l’origine professionale della malattia fosse oggettivamente conoscibile almeno dal 1992 o, comunque, dal 1994, quando la patologia era stata tabellata. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del giudicato parziale, deducendo che in una causa connessa la decorrenza della prescrizione era stata collocata dopo il 1992; (2) violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c., per errata ripartizione dell’onere di allegazione e prova e per erronea individuazione dell’inizio della prescrizione; (3) nullità per motivazione apparente e vizio motivazionale circa le fonti di conoscibilità del credito; (4) violazione degli artt. 41 c.p. e 61 c.p.c. in relazione alla ritenuta insussistenza del nesso eziologico.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato, osservando che anche la decisione invocata dai ricorrenti collocava l’insorgenza della conoscibilità nel medesimo periodo temporale. Ha respinto la censura di motivazione apparente perché la sentenza d’appello rendeva percepibile il percorso argomentativo, e ha chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2935 c.c.: per l’azione contrattuale di risarcimento del danno da violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro, la prescrizione decennale decorre quando il lavoratore può acquisire piena consapevolezza sia della malattia con danno apprezzabile sia della sua origine professionale; tale conoscibilità è valutata oggettivamente alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, non del grado soggettivo di cultura o consapevolezza dell’interessato. La Corte ha considerato non censurabile in cassazione l’accertamento di fatto secondo cui la pericolosità dell’amianto e il nesso con patologie tumorali erano conoscibili da tempo e, almeno dal 1992 o dalla tabellazione del 1994, l’origine professionale del mesotelioma era oggettivamente percepibile; ha inoltre rilevato che il lavoratore, per le mansioni svolte, poteva riconoscere la presenza di amianto nei pannelli delle elettromotrici e che gli eredi avevano descritto nel ricorso introduttivo l’esposizione e le mansioni senza allegare di averne acquisito conoscenza solo nel 2011. L’accertamento della prescrizione ha reso superfluo l’esame del quarto motivo relativo al nesso eziologico. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Va premessa l’infondatezza del primo motivo di ricorso là dove deduce una violazione del giudicato parziale inerente la decorrenza della prescrizione, accertata, nella causa connessa e trattata in sede civile per l’ipotesi di domanda avanzata dagli eredi iure proprio, come riconducibile a data posteriore al 1992 atteso che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, anche nella decisione n. 378/2014 di cui si discute, l’epoca di insorgenza risulta individuata nel medesimo lasso temporale.
La Corte ha escluso la violazione del giudicato parziale perché la decisione invocata dai ricorrenti non fissava un diverso periodo di decorrenza della prescrizione rispetto alla sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La censura di violazione dell’onere della prova è fondata soltanto quando il giudice ne abbia invertito l’allocazione secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 2935 c.c.
Secondo il Collegio, nel dichiarare prescritto il diritto azionato, la Corte territoriale si è, infatti, attenuta correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall’art. 2087 c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l’azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell’origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili.
Nell’azione contrattuale di risarcimento per violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro, la prescrizione decennale inizia quando siano oggettivamente conoscibili sia la malattia con danno apprezzabile sia la sua origine professionale; la conoscibilità non dipende da valutazioni soggettive dell’interessato.
art. 2087 c.c.
Secondo il Collegio, nel dichiarare prescritto il diritto azionato, la Corte territoriale si è, infatti, attenuta correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall’art. 2087 c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l’azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell’origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili.
La decisione applica l’art. 2087 c.c. quale fonte dei doveri datoriali di protezione delle condizioni di lavoro e collega alla loro violazione l’azione contrattuale di risarcimento, per la quale rileva la conoscibilità oggettiva della malattia e della sua eziologia professionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
Il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; al di fuori di tale ipotesi, il controllo riguarda la sussistenza del minimo costituzionale della motivazione, la cui mancanza assoluta determina la nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
La mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione incomprensibile integrano il difetto del requisito di validità previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; una motivazione argomentata e percepibile non è apparente.
art. 92 c.p.c.
Si ravvisa la ricorrenza dei presupposti rationae temporis per la compensazione integrale delle spese relative al giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, ravvisando i presupposti temporali per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 41 c.p.
La norma è stata invocata nel quarto motivo in relazione al nesso eziologico, ma la Corte non ha esaminato la censura perché l’accertata prescrizione rendeva superfluo l’esame dell’ulteriore motivo.
art. 61 c.p.c.
La norma è stata invocata nel quarto motivo in relazione al nesso eziologico, ma la Corte non ha esaminato la censura perché l’accertata prescrizione rendeva superfluo l’esame dell’ulteriore motivo.
art. 111, comma 6, Cost.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
Il controllo sulla motivazione in sede di legittimità deve garantire il contenuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., secondo i limiti descritti dalla Corte.
Massime di principio
- Nell’azione contrattuale di risarcimento proposta per violazione dei doveri di protezione del datore di lavoro, il termine decennale di prescrizione decorre da quando risultano oggettivamente conoscibili sia l’esistenza di una malattia con danno alla salute apprezzabile sia la sua origine professionale.
- La conoscibilità dell’eziologia professionale va accertata in base alle conoscenze scientifiche disponibili nel periodo considerato e non dipende dal livello soggettivo di cultura o di consapevolezza del lavoratore o dei suoi eredi; non è necessario che l’origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico della parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; la richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non integra tale violazione.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile per l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; al di fuori di tale ipotesi, la censura può riguardare soltanto l’assenza del minimo costituzionale della motivazione, inclusi i casi di motivazione apparente o incomprensibile.
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