Cassazione Civile, Sentenza n. 9785/2020 del 26/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Docenti del comparto scuola, assunti con plurimi contratti a tempo determinato, avevano chiesto al Tribunale di Camerino la nullità delle clausole di apposizione del termine e la conversione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato, nonché il riconoscimento degli aumenti retributivi connessi all’anzianità di servizio. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande. Con sentenza n. 898/2013, depositata il 12 novembre 2013, la Corte d’appello di Ancona aveva riconosciuto ai docenti la medesima progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, confermando invece il rigetto della domanda di conversione. I docenti hanno proposto ricorso principale, sostenendo che il divieto di conversione nel pubblico impiego e il regime risarcitorio non costituissero misure adeguate ed effettive contro l’abuso della reiterazione dei contratti, che fosse ingiustificata la disparità rispetto al lavoro privato e che, nel settore scolastico, l’identità delle graduatorie per supplenze e immissioni in ruolo escludesse l’ostacolo costituzionale. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale, contestando il riconoscimento della progressione stipendiale: secondo l’Amministrazione, le supplenze rispondono a esigenze obiettive, ciascun contratto è autonomo e distinto e le peculiarità del reclutamento scolastico giustificano il trattamento economico iniziale. In via preliminare il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per un vizio della notificazione; i docenti avevano inoltre contestato la qualificazione come incidentale dell’impugnazione ministeriale.
La decisione
La Corte ha qualificato come incidentale il ricorso del Ministero, poiché notificato dopo il ricorso dei docenti ma entro il termine previsto dagli artt. 371 e 370 c.p.c. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale: la notificazione a un diverso indirizzo PEC rispetto a quello risultante dal Reginde era nulla, non inesistente, ed era stata sanata dalla costituzione dell’Avvocatura dello Stato, che aveva anche chiesto in subordine il rigetto nel merito. Il ricorso principale è stato rigettato: nell’impiego pubblico contrattualizzato l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 esclude senza eccezioni la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, anche nel settore scolastico e anche quando il lavoratore sia stato selezionato tramite procedura concorsuale. La Corte ha ritenuto assorbente tale conclusione e ha osservato che i docenti non avevano proposto, neppure in subordine, una domanda autonoma di risarcimento, sicché non occorreva esaminare la legittimità dei termini apposti ai contratti. È stato rigettato anche il ricorso incidentale del Ministero: la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere ai docenti a termine l’anzianità utile alla progressione stipendiale, salvo una giustificazione oggettiva fondata su elementi precisi e concreti relativi alla natura o alle caratteristiche delle mansioni. Le esigenze che possono giustificare il ricorso ai contratti a termine, rilevanti ai sensi della clausola 5, non giustificano di per sé una disparità retributiva ai sensi della clausola 4. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento da parte dei docenti del contributo unificato aggiuntivo; tale statuizione non è stata applicata al Ministero.
Norme richiamate
art. 371 c.p.c.
Nel caso di specie, poichè il ricorso dei docenti è stato notificato all’Avvocatura dello Stato il 12 maggio 2014 mentre la notifica del ricorso del Ministero si è perfezionata solo il successivo 15 maggio, quest’ultima impugnazione va qualificata ricorso incidentale, in quanto proposta nel rispetto del termine di cui agli artt. 371 e 370 c.p.c..
Il ricorso proposto successivamente contro la stessa sentenza, se notificato entro il termine previsto per l’impugnazione incidentale, va qualificato come ricorso incidentale.
art. 333 c.p.c.
nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 cit. codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell’osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo
Nelle controversie con pluralità di parti, l’impugnazione contro la stessa sentenza va proposta nello stesso procedimento come ricorso incidentale; il ricorso comunque presentato può essere convertito in incidentale se tempestivo, così da raggiungere il proprio scopo.
art. 335 c.p.c.
nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 cit. codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell’osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo
La conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale comporta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
art. 149-bis c.p.c.
Questa Corte ha già affermato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con la conseguenza che è affetta da nullità ex art. 160 c.p.c. la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 11574/2018).
Per i destinatari iscritti nel Reginde, la notificazione telematica deve essere effettuata all’indirizzo risultante dal registro; l’uso di un diverso indirizzo PEC determina nullità.
art. 16-ter D.L. n. 179/2012
Questa Corte ha già affermato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con la conseguenza che è affetta da nullità ex art. 160 c.p.c. la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 11574/2018).
La disposizione individua nel Reginde l’indirizzo PEC da utilizzare per le notificazioni telematiche ai soggetti i cui recapiti vi sono inseriti.
art. 160 c.p.c.
Questa Corte ha già affermato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con la conseguenza che è affetta da nullità ex art. 160 c.p.c. la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 11574/2018).
La notificazione effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal Reginde è nulla, non inesistente, e può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario o dalla rinnovazione.
art. 370 c.p.c.
Nel caso di specie, poichè il ricorso dei docenti è stato notificato all’Avvocatura dello Stato il 12 maggio 2014 mentre la notifica del ricorso del Ministero si è perfezionata solo il successivo 15 maggio, quest’ultima impugnazione va qualificata ricorso incidentale, in quanto proposta nel rispetto del termine di cui agli artt. 371 e 370 c.p.c..
La tempestività del ricorso successivo va valutata rispetto al termine previsto per la proposizione del ricorso incidentale.
art. 36 D.Lgs. n. 165/2001
La decisione gravata è conforme all’orientamento, da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, e del quale è stata fatta specifica applicazione in tema di reclutamento del personale scolastico (punti da 69 a 75 della sentenza n. 22552/2016, ribaditi in numerose successive pronunce dello stesso tenore), secondo cui nell’impiego pubblico contrattualizzato la conversione del rapporto è impedita, senza eccezione alcuna, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha sempre previsto che “in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle norme imperative in materia di assunzione o impiego non può determinare la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, neppure nel settore scolastico o quando l’assunzione a termine sia preceduta da una selezione.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Valgano al riguardo le medesime considerazioni già espresse da questa Corte con la sentenza n. 8671 del 2019, con la quale si è evidenziato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, seppure tradizionalmente ricondotto al principio sancito dall’art. 97 Cost., comma 4, si ricollega anche alla necessità di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, che sarebbe pregiudicato qualora si consentisse l’immissione stabile nei ruoli a prescindere dall’effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell’ente pubblico.
Il divieto di conversione tutela anche il buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo immissioni stabili nei ruoli svincolate dal fabbisogno effettivo e dalla programmazione delle assunzioni.
art. 97, comma 4, Cost.
Valgano al riguardo le medesime considerazioni già espresse da questa Corte con la sentenza n. 8671 del 2019, con la quale si è evidenziato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, seppure tradizionalmente ricondotto al principio sancito dall’art. 97 Cost., comma 4, si ricollega anche alla necessità di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, che sarebbe pregiudicato qualora si consentisse l’immissione stabile nei ruoli a prescindere dall’effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell’ente pubblico.
Il principio costituzionale richiamato è collegato alla disciplina che impedisce la conversione automatica nell’impiego pubblico, anche per assicurare il buon andamento amministrativo e la programmazione delle assunzioni.
art. 276 c.p.c.
Al riguardo occorre rammentare che il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Il giudice può decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza seguire previamente l’ordine ordinario di esame delle questioni.
art. 111 Cost.
Al riguardo occorre rammentare che il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Le esigenze di economia e celerità processuale giustificano la decisione secondo la ragione più liquida, senza esame preliminare di questioni logicamente anteriori.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Ai docenti scolastici a tempo determinato va riconosciuta, ai fini della progressione stipendiale, l’anzianità maturata, come ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili; le disposizioni collettive che ignorano tale anzianità e fissano sempre il trattamento iniziale devono essere disapplicate.
clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, anche a fronte della legittima apposizione del termine al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).
La clausola 5 disciplina la prevenzione e la sanzione dell’abuso nella successione dei contratti e va distinta dalla clausola 4, che regola la parità delle condizioni di impiego; le ragioni che giustificano il ricorso al termine non fondano da sole una disparità retributiva.
clausola 1 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore Eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”; dall’altro a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
La disciplina dell’Unione persegue distintamente la parità di trattamento dei lavoratori a termine e la prevenzione degli abusi nella successione dei contratti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, quanto ai ricorrenti principali, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.
In seguito al rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei docenti ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei docenti ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
L’importo aggiuntivo dovuto dai ricorrenti principali è pari al contributo unificato previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione delle norme imperative in materia di assunzione o impiego non comporta la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato; il divieto opera anche nel settore scolastico e anche quando l’assunzione a termine sia avvenuta tramite una procedura selettiva.
- La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere ai docenti a tempo determinato del comparto scuola l’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, salvo una giustificazione oggettiva basata su elementi precisi e concreti attinenti alla natura o alle caratteristiche delle mansioni.
- La legittimità del ricorso ai contratti a termine e le ragioni che possono giustificare una successione di contratti, rilevanti ai sensi della clausola 5 dell’Accordo quadro, non giustificano di per sé condizioni retributive meno favorevoli: prevenzione dell’abuso e non discriminazione sono piani distinti.
- Per i destinatari iscritti nel Reginde, la notificazione telematica effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello registrato è nulla, non inesistente; la nullità è sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario.
- Nei procedimenti con pluralità di parti, il ricorso successivo contro la medesima sentenza può essere convertito in ricorso incidentale quando sia proposto entro il termine previsto, con conseguente riunione delle impugnazioni.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza previo esame delle altre questioni.
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