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Ordinanza

Ordinanza n. 2472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione cautelare è stata giustificata dall'esigenza di tutelare le esigenze cautelari attraverso una rapida fissazione dell'udienza di merito e di mantenere, nelle more, la res adhuc integra. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza del 1 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria, Sez. I, n. 148/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

È stato proposto appello contro la sentenza del TAR Umbria n. 148/2026, unitamente a una domanda cautelare incidentale diretta a sospenderne l'efficacia esecutiva. Dal testo non emergono i motivi specifici dell'appello né le censure articolate contro la sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le esigenze cautelari rappresentate potevano essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito e che, nelle more, era opportuno mantenere integra la situazione esistente.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il riferimento normativo per la domanda cautelare proposta in appello; il testo non esplicita ulteriormente i presupposti applicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando le esigenze cautelari risultino adeguatamente tutelabili mediante la sospensione e sia opportuno mantenere integra la situazione giuridica e fattuale nelle more della decisione di merito.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito può concorrere alla tutela cautelare, ma non esclude l'adozione della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando il giudice ritenga necessario preservare la situazione esistente fino alla decisione definitiva.
  • L'accoglimento della domanda cautelare in appello non definisce il merito della controversia e può accompagnarsi al rinvio della causa a una successiva udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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