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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2104

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare di un anno l'approvazione della sostanza attiva oli di paraffina. La proroga si rende necessaria perché la procedura di rinnovo, avviata secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, non si è conclusa prima della scadenza originaria dell'approvazione. La nuova data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2021, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri e entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga di un anno del periodo di approvazione della sostanza attiva "oli di paraffina" nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva "oli di paraffina" inclusa nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè all'elenco delle sostanze attive approvate ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; la modifica riguarda specificamente la voce 295 dell'allegato. Non disciplina altre sostanze né modifica in modo generale il regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ma solo la data di scadenza dell'approvazione di questa sostanza.

Proroga dell'approvazione della sostanza attiva oli di paraffina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva "oli di paraffina". L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e risponde all'esigenza di evitare un vuoto regolatorio in pendenza della procedura di rinnovo.

Contesto normativo e motivazione

La Commissione ricorda che l'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 contiene l'elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza "oli di paraffina" aveva già beneficiato di una proroga fino al 31 dicembre 2020 ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2017/555. Poiché è stata presentata una domanda di rinnovo in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti, la Commissione ritiene probabile la scadenza dell'approvazione prima della decisione sul rinnovo e interviene quindi con una proroga di un anno.

Modifica apportata al regolamento n. 540/2011

La modifica è puntuale e riguarda esclusivamente la voce 295 dell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva "Oli di paraffina" è sostituita con il 31 dicembre 2021. Non risultano introdotti nuovi requisiti sostanziali, divieti o condizioni ulteriori rispetto al differimento del termine di approvazione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ne sottolinea l'urgenza, poiché l'approvazione della sostanza sarebbe scaduta il 31 dicembre 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Proroga dell'approvazione degli oli di paraffina

La voce 295 dell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata sostituendo la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva "oli di paraffina" con il 31 dicembre 2021. La modifica realizza una proroga di un anno rispetto alla scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2020.

Ragioni della modifica

La Commissione motiva l'intervento con il ritardo della valutazione della sostanza, dovuto a circostanze indipendenti dai richiedenti, e con la necessità di evitare che l'approvazione scada prima dell'adozione di una decisione sul rinnovo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaautorizzazioni e approvazionisalute e sicurezza alimentare

Testo integrale

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