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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17159/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa per il reato di atti persecutori. Nei primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione, sostenendo che il reato dovesse considerarsi estinto. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure non si confrontavano con la ritenuta sussistenza della recidiva specifica, mai esclusa, e che, per effetto del suo aumento sul termine base di prescrizione e dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 161 c.p., il reato non era ancora prescritto alla data della decisione. Ha quindi ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sulla prescrizione. Ha affermato che il reato, commesso il 12 ottobre 2014, non era prescritto perché il termine base, determinato sulla pena massima applicabile, era aumentato per la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, c.p. e ulteriormente ex art. 161 c.p., con scadenza finale indicata al 3 luglio 2029. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    norma incriminatrice contestata e già oggetto di condanna nei giudizi di merito.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    la recidiva specifica incide sul computo del termine di prescrizione, aumentando il tempo base di prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    il termine di prescrizione, già aumentato per la recidiva, subisce un ulteriore aumento della metà.

  • art. 624-bis c.p.

    la sentenza lo richiama nel calcolo del massimo edittale, ma dal testo emerge un riferimento non coerente con il reato indicato in dispositivo; il dato utilizzabile è solo che la Corte ha fondato il calcolo della prescrizione sul massimo di pena detentiva previsto dalla fattispecie considerata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando non si confronta con la recidiva specifica già ritenuta sussistente e non esclusa nei gradi di merito.
  • Ai fini del computo della prescrizione, la recidiva specifica può comportare l'aumento del termine base, e tale termine può essere ulteriormente incrementato secondo le regole generali previste dall'art. 161 c.p.
  • La censura per vizio di motivazione sulla prescrizione non è ammissibile se la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato.
  • Quando il reato non risulta estinto per prescrizione, il ricorso fondato esclusivamente su tale profilo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p. (spese e somma alla Cassa delle ammende), se richiamato nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAtti persecutori
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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