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Ordinanza

Ordinanza n. 1165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia-Bari che aveva definito il ricorso contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia-Bari, concernente il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Nella fase cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato che i motivi d’appello devono essere esaminati compiutamente nel giudizio di merito, con particolare riguardo alla possibile tardività del ricorso di primo grado e alla motivazione posta a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato. Quanto al periculum in mora, l’appellante ha dedotto l’interesse a rimanere nel territorio nazionale nelle more della definizione del giudizio; il Collegio ha considerato non dimostrati elementi di controindicazione collegati a pericoli per la sicurezza pubblica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. La decisione è stata assunta all’esito di una valutazione sommaria: il fumus non è stato definito, poiché le questioni relative alla tardività del ricorso di primo grado e alla motivazione del provvedimento dovranno essere esaminate nella sede di merito. Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi e in assenza di comprovati pericoli per la sicurezza pubblica, l’interesse dell’appellante a permanere nel territorio nazionale fino alla definizione del giudizio. È stata fissata l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, le questioni relative alla tardività del ricorso di primo grado e alla motivazione del provvedimento impugnato possono essere riservate al giudizio di merito quando richiedano un esame compiuto incompatibile con la cognizione sommaria.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo alla permanenza di un cittadino straniero sul territorio nazionale, l’interesse individuale alla permanenza nelle more del giudizio può prevalere quando non siano dimostrati concreti elementi di pericolo per la sicurezza pubblica.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello può consistere nella sospensione degli effetti della sentenza impugnata, con fissazione dell’udienza pubblica per la definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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