Sentenza n. 7734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio; in appello, sentenza breve del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro il diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il Questore aveva negato il rinnovo della licenza valorizzando tre precedenti penali per frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), relativi a fatti commessi tra il 2011 e il 2017 e definiti tra il 2015 e il 2022 con pene esclusivamente pecuniarie. L’Amministrazione li aveva ritenuti indicativi della mancanza di buona condotta e affidabilità, pur riconoscendone l’assenza di un collegamento diretto con l’uso o la detenzione di armi. In primo grado il ricorrente aveva dedotto difetto di istruttoria e motivazione, assenza di un concreto giudizio prognostico, mancata considerazione della condotta successiva e omessa considerazione che parte dei fatti era già nota al precedente rinnovo. Dopo il rigetto del TAR Umbria, l’appellante ha denunciato l’erronea applicazione dei principi in materia, la risalenza dei fatti, la mancata valutazione della condotta successiva, l’insufficiente giustificazione del diverso esito rispetto al rinnovo del 2019 e l’illegittima integrazione postuma della motivazione tramite il richiamo, svolto in giudizio, a una condanna del 2024 non menzionata nel diniego. Ha inoltre riproposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, T.U.L.P.S.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR Umbria e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego. Ha chiarito che la discrezionalità preventiva e prognostica dell’Autorità di pubblica sicurezza consente di considerare anche condotte non direttamente connesse alle armi, ma richiede una valutazione concreta, individualizzata e adeguatamente motivata dell’attuale affidabilità. Il diniego era illegittimo perché aveva ricavato l’inaffidabilità dalla mera esistenza dei precedenti, senza valutare la situazione personale attuale e la condotta successiva. Era inoltre carente la motivazione sul mutamento di valutazione rispetto al rinnovo del 2019: l’Amministrazione poteva compiere una nuova verifica, ma, in presenza di fatti già conosciuti e di un quadro sostanzialmente invariato, doveva spiegare perché quei fatti, prima non ostativi, fossero divenuti incompatibili con il titolo. La condanna del 2024, non indicata nel diniego, non poteva integrare ex post la motivazione, pur potendo essere valutata autonomamente in un nuovo procedimento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate. La questione di legittimità costituzionale riproposta non è stata esaminata.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La ampiezza della discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione non la esonera tuttavia dall’osservanza dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza istruttoria e sufficienza della motivazione. Ne consegue che il giudizio di inaffidabilità deve essere il risultato di una valutazione concreta ed individualizzata della posizione dell’interessato, dalla quale siano chiaramente percepibili le ragioni per cui gli elementi considerati risultino indicativi di una attuale carenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento.
I requisiti di buona condotta e affidabilità in materia di armi possono essere valutati discrezionalmente anche sulla base di circostanze estranee all’uso delle armi, ma il diniego deve poggiare su una valutazione individualizzata e attuale, istruita e motivata in modo adeguato e conforme a ragionevolezza e proporzionalità.
art. 515 c.p.
Il Questore ha espressamente riconosciuto che i precedenti penali valorizzati non presentano una diretta attinenza con l’uso, il porto o la detenzione di armi. Tale circostanza non è di per sé sufficiente ad escluderne la rilevanza ai fini della valutazione prevista dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
La mancanza di un nesso diretto tra i precedenti per frode nell’esercizio del commercio e l’uso o la detenzione di armi non esclude che quei fatti possano essere considerati nel giudizio sulla buona condotta; la loro rilevanza va però motivata attraverso una prognosi concreta e attuale.
Massime di principio
- Nel rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza in materia di armi, l’Autorità può valutare, in chiave preventiva e prognostica, anche condotte non direttamente collegate all’uso o alla detenzione di armi; il diniego deve tuttavia fondarsi su una valutazione concreta e individualizzata che renda percepibili le ragioni per cui gli elementi considerati dimostrano un’attuale carenza di affidabilità.
- La mera esistenza di precedenti penali non è sufficiente a fondare il diniego di un’autorizzazione in materia di armi: l’Amministrazione deve valutare la situazione personale attuale dell’interessato e la condotta successiva ai fatti.
- Il precedente rilascio o rinnovo di un’autorizzazione non preclude una nuova e autonoma verifica dei requisiti; se la diversa valutazione successiva si basa su fatti già conosciuti o su un quadro sostanzialmente invariato, il provvedimento deve spiegare le ragioni del mutamento di giudizio.
- La legittimità del provvedimento va valutata sulla motivazione in esso contenuta: elementi non menzionati nell’atto non possono essere invocati in giudizio per integrarne successivamente le ragioni, ferma la possibilità di valutarli autonomamente in un nuovo procedimento.
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