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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 443/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la valutazione illogica del pericolo di fuga. L'indagato, pur essendo straniero irregolare e privo di fissa dimora, tra il 18 aprile 2023 (data dell'omicidio) e il 10 maggio 2023 (data del fermo) era rimasto a Prato ed era reperibile, rispondendo alle convocazioni telefoniche della polizia; quindi non risultava concreto un pericolo di fuga. Il GIP aveva ritenuto invece che, dopo il ritrovamento del cadavere e le dichiarazioni accusatorie rese in quella notte, la presa di contezza dell'indagine da parte dell'indagato avrebbe determinato il rischio di fuga. Il ricorso contestava la logica di questa conclusione, evidenziando la contraddittorietà rispetto al fatto che l'indagato era stato convocato e lasciato libero nella stessa notte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza di convalida del fermo senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.), perché la motivazione del GIP non era logica e consequenziale: la condizione di irregolarità e di mancato radicamento preesisteva e non era stata valutata come indice di pericolo di fuga nel periodo precedente, né sono stati indicati comportamenti successivi all'interrogatorio capaci di fondare il pericolo di fuga concreto e attuale. Si precisa che l'annullamento della convalida non comporta automaticamente l'annullamento di eventuali misure coercitive già disposte, secondo la giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 384 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per la convalida del fermo; la valutazione del pericolo di fuga va svolta come apprezzamento prognostico su elementi concreti e attuali

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Base normativa che consente alla Corte di annullare senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021 (Rv. 282592)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che l'apprezzamento del pericolo di fuga è valutazione prognostica 'discrezionalmente vincolata' e insindacabile se logica e motivata

  • Sez. 4, Sentenza n. 31316 del 21/04/2011 (Rv. 251345)

    Riconosce in astratto il rilievo della condizione di straniero irregolare e senza fissa dimora come possibile indice di pericolo di fuga, se adeguatamente motivato

  • Sez. 2, Sentenza n. 26605 del 14/02/2019 (Rv. 276449)

    Precedente che richiede elementi concreti e attuali a sostegno del pericolo di fuga; non è sufficiente una generica affermazione

  • Sez. 2, Sentenza n. 52009 del 04/10/2016 (Rv. 268511)

    Conferma la necessità di motivazione specifica e non contraddittoria nella valutazione del pericolo di fuga

  • Sez. U, Sentenza n. 17 del 14/07/1999 (Salzano, Rv. 214238)

    Principio secondo cui la nullità della convalida del fermo non si estende automaticamente all'ordinanza che impone misure coercitive

Massime di principio

  • Il pericolo di fuga è una valutazione prognostica che richiede elementi concreti, attuali e logicamente collegati al comportamento dell'indagato; non è sufficiente richiamare condizioni personali astratte (es. irregolarità amministrativa, mancanza di domicilio) senza indicare fatti successivi che rendano il rischio attuale.
  • Se l'indagato è rimasto nel luogo dei fatti per un periodo significativo e si è dimostrato reperibile (es. risponde a convocazioni), il giudice deve motivare esplicitamente perché tali elementi non escludono il rischio di fuga.
  • La scoperta di nuovi elementi (es. ritrovamento del cadavere, dichiarazioni accusatorie) può giustificare una diversa prognosi sul pericolo di fuga solo se collegata a comportamenti concreti o a prove che rendano probabile l'immediata sottrazione alla giustizia.
  • La motivazione del provvedimento cautelare non può essere contraddittoria: se una circostanza era nota e non ha indotto precedentemente il GIP a ritenere il pericolo di fuga, occorre spiegare perché la stessa circostanza lo produce in un momento successivo.
  • L'annullamento della convalida del fermo non annulla automaticamente eventuali misure coercitive adottate contestualmente; per impugnare queste ultime occorrono specifici gravami.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte può annullare senza rinvio (art. 620 c.p.p.), ma deve comunque fornire adeguata motivazione giuridica per la decisione.

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