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Ordinanza

Ordinanza n. 1598/2026 - Napoli, Sezione 7

(per quanto riguarda il ricorso introduttivo): per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gragnano su istanza revisione del prezzo di appalto del 22.11.2023; per l’accertamento della illegittimità del riscontro del Responsabile del Settore del Comune di Gragnano - c_e131 - RegProt – 0017055 - Uscita - 21/05/2024; (per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20/9/2024): per nullità e illegittimità del provvedimento RegProt - 0024416 - comunicato in data 05.08.2024; (per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/11/2024): per l’accertamento della illegittimità della nota comunale c_e131 - RegProt - 0035546 - Uscita - 24/10/2024;

Giustizia amministrativa202403175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: determinazione comunale della revisione prezzi del contratto d'appalto nella misura di euro 107.847,67, nonché gli atti comunali di riscontro alle istanze della società

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società appaltatrice ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune su un'istanza di revisione del prezzo d'appalto del 22 novembre 2023, nonché dell'illegittimità dei successivi riscontri comunali del 21 maggio 2024, del 5 agosto 2024 e del 24 ottobre 2024. La controversia riguarda la determinazione, da parte del Comune, dell'importo di euro 107.847,67 dovuto a titolo di revisione prezzi per un contratto d'appalto stipulato il 31 luglio 2018, con esecuzione iniziata il 7 settembre 2017. La prima richiesta di revisione del canone era stata definita con determinazione comunale n. 13 del 7 aprile 2020, rimasta inoppugnata. La ricorrente contesta l'importo riconosciuto per le annualità successive non coperte dalla precedente determinazione e chiede l'accertamento della spettanza di una somma diversa, secondo i criteri previsti dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande. Rilevata la contestazione dell'importo riconosciuto dal Comune e ritenuta necessaria un'indagine tecnica-contabile sulle annualità non coperte dalla determinazione comunale del 7 aprile 2020, ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. L'incarico è stato conferito al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà comunicare alle parti l'inizio delle operazioni con almeno cinque giorni di preavviso; le parti potranno nominare tecnici di fiducia e fornire documentazione utile. L'elaborato peritale dovrà essere trasmesso alle parti entro il 20 maggio 2026, le osservazioni potranno essere presentate entro il 10 giugno 2026 e l'elaborato definitivo dovrà essere depositato entro il 10 luglio 2026, con illustrazione dettagliata dei calcoli e presa di posizione sulle osservazioni. È stato fissato un anticipo di euro 700,00 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico della società ricorrente. La decisione è stata rinviata alla prima udienza pubblica del gennaio 2027, da calendarizzare.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando, per la decisione, è necessario un accertamento tecnico-specialistico; nel caso concreto è stata utilizzata per determinare la revisione prezzi spettante per le annualità non coperte dalla precedente determinazione comunale.

  • art. 20 del capitolato speciale d'appalto

    Costituisce il parametro contrattuale indicato dal giudice per accertare la somma spettante all'impresa a titolo di revisione prezzi.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per il termine di cento giorni entro il quale il verificatore deve depositare la domanda di liquidazione definitiva del compenso, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Quando la quantificazione della revisione prezzi di un contratto pubblico è specificamente contestata e richiede accertamenti tecnico-contabili, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., anche limitandola alle annualità non già definite da un precedente atto non impugnato.
  • La verificazione deve essere svolta nel contraddittorio delle parti, mediante preventiva comunicazione dell'inizio delle operazioni, possibilità di nomina di tecnici di fiducia, acquisizione della documentazione utile e successivo esame delle osservazioni delle parti.
  • Nella determinazione dell'importo della revisione prezzi, il verificatore deve applicare i criteri previsti dalla clausola del capitolato speciale d'appalto individuata dal giudice come parametro dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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