Cassazione Penale, Ordinanza n. 28976/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputata per evasione. Nel ricorso per cassazione, la difesa deduceva la nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputata, che si trovava detenuta, sostenendo quindi l'irregolarità della vocatio in iudicium e la conseguente invalidità della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando dagli atti che all'imputata era stato personalmente notificato in carcere, il 7 aprile 2025, il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l'udienza del 12 giugno 2025. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato di evasione, richiamata solo per indicare il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata.
art. 601 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal tema della citazione per il giudizio di appello, quale atto regolarmente notificato all'imputata detenuta.
art. 606 c.p.p.
Base del ricorso per cassazione; il motivo di nullità dedotto è stato ritenuto manifestamente infondato.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputato detenuto è manifestamente infondata quando dagli atti risulti la regolare notificazione personale del decreto di citazione presso il luogo di detenzione.
- La verifica della ritualità della citazione va compiuta in concreto sugli atti processuali: la notifica personale all'imputato in carcere esclude la nullità denunciata per omessa vocatio in iudicium.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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