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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07850/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da imputati nei confronti di una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e pronunciata in parziale riforma della decisione di primo grado. Il primo imputato era stato condannato, quale promotore e organizzatore dell'attività di gestione di stupefacenti, per avere tenuto i contatti con i fornitori, individuato i soggetti da coinvolgere nel traffico, impartito direttive al sodalizio e posto in vendita una consistente quantità di sostanza stupefacente in cambio di ingenti somme di denaro. Il secondo imputato era stato condannato per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, due pezzi di sostanza stupefacente non meglio precisata. Il primo ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il secondo ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla colpevolezza, sulla riqualificazione dei fatti nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e sul riconoscimento della continuazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'aumento di pena applicato per la continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo ricorso perché, nelle more, l'imputato vi aveva rinunciato con atto trasmesso via PEC. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo ricorso perché avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta sono deducibili soltanto specifiche questioni, quali l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso di specie, i motivi prospettati non rientravano in tali ipotesi. Conseguentemente, entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta; avverso tale decisione il ricorso per cassazione è ammesso solo entro limiti particolarmente ristretti.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    La Corte indica che il ricorso deve essere trattato secondo il regime speciale previsto per le sentenze di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Il primo ricorrente invocava la mancata immediata declaratoria di proscioglimento; la censura non è stata esaminata nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • artt. 110, 61 n. 2 c.p.

    Richiamati nella qualificazione giuridica del fatto contestato al primo imputato, in concorso e con aggravante.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata per la detenzione e cessione/attività di traffico di sostanze stupefacenti contestata ai due imputati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Il secondo ricorrente sollecitava la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per la continuazione contestata al secondo imputato.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per vizi specificamente tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Le doglianze che investono genericamente colpevolezza, motivazione, riqualificazione del fatto o trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si collocano entro i limiti di ricorribilità propri del patteggiamento.
  • La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La deduzione del vizio ex art. 129 c.p.p. non consente, da sola, di superare i limiti di ricorribilità propri della sentenza di applicazione della pena, se il ricorso non investe una delle questioni ammesse.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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