Sentenza n. 5209/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 – “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 – verbale di riesame); - ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 – precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 – verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 – determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 – verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 – verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 – verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 – chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 – bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 – istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 15\4\2025 : per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 23 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 24 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 9\12\2025 : per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al primo atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 23 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 24 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - della pec del 29/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 29/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (doc. 25 - nota 29.10.25); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento (doc. 26 - nota 30.10.25); - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova aggiudicazione del Lotto 2 della gara centralizzata per il servizio CUP, connessa rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa e successiva verifica dei requisiti dell’aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già seconda classificata, ha impugnato la nuova aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8780/2024, nonché il verbale di rivalutazione del criterio premiale relativo al responsabile di commessa e, con motivi aggiunti, il verbale del RUP relativo alla verifica dei requisiti dell’RTI aggiudicatario. Ha dedotto, in primo luogo, la carenza dei requisiti generali dell’aggiudicatario per asserite irregolarità contributive della consorziata esecutrice Socioculturale, nonché l’omessa o falsa dichiarazione di tali circostanze. Ha sostenuto che l’atto INPS del 16 aprile 2023, relativo a omissioni contributive riferite agli anni 2018-2019, avrebbe dimostrato l’interruzione della continuità nel possesso della regolarità contributiva e che il RUP non avrebbe adeguatamente considerato tale atto, limitandosi ai DURC positivi. In secondo luogo, ha contestato la mancata nuova verifica dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, censura divenuta improcedibile dopo l’esecuzione della verifica. In terzo luogo, ha dedotto che la mandataria CNS avrebbe dovuto essere esclusa per gravi illeciti professionali, in relazione a una rilevante penale applicata dall’ASL di Teramo, a ulteriori vicende contrattuali e a indagini penali connesse al fallimento Modus, lamentando anche l’omessa comunicazione di tali fatti e il difetto di istruttoria del RUP. Infine, ha contestato la nuova valutazione della figura del responsabile di commessa, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicatario non avrebbe individuato una figura concretamente idonea e che il giudizio di “ottimo” sarebbe stato illogico e sproporzionato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. La censura relativa alle irregolarità contributive della consorziata Socioculturale è stata dichiarata inammissibile, in quanto già dedotta nei precedenti giudizi e coperta dal giudicato formatosi sulle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato: era già stata accertata l’assenza di irregolarità contributive rilevanti nel periodo della gara. La medesima censura, riproposta con riferimento alle verifiche successive alla nuova aggiudicazione, è stata respinta nel merito: i DURC positivi, aventi natura di atti di certificazione assistiti da pubblica fede, si impongono alla stazione appaltante ed esonerano da ulteriori accertamenti autonomi; l’atto INPS riguardava inoltre fatti risalenti al 2018-2019 già esaminati nei precedenti giudizi. Il motivo sulla mancata verifica dei requisiti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la verifica era stata eseguita nelle more del giudizio. La censura sui gravi illeciti professionali è stata inizialmente dichiarata inammissibile quanto rivolta contro un potere non ancora esercitato e poi respinta, dopo la verifica del RUP, perché le valutazioni compiute sulle penali e sulle vicende relative a Modus non erano manifestamente illogiche, abnormi o irragionevoli. Il giudice ha richiamato il carattere non automatico dell’esclusione per omissioni dichiarative o gravi illeciti professionali e l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore. La contestazione sulla rivalutazione del responsabile di commessa è stata respinta: il Consiglio di Stato aveva imposto una rivalutazione, non la decurtazione automatica del punteggio, riconoscendo che l’offerta CNS individuava, seppur limitatamente, profili professionali concretamente destinabili al ruolo. Il criterio di gara era unitario e valorizzava esperienza e competenze in modo alternativo o cumulativo; non era quindi necessario che entrambi gli elementi fossero autonomamente soddisfatti per attribuire il giudizio di “ottimo”. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio e di CNS, liquidate in euro 3.000,00 ciascuna, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: ...
La regolarità contributiva rilevante ai fini dell’esclusione è attestata dai certificati delle autorità competenti; i DURC positivi si impongono alla stazione appaltante e la esonerano da ulteriori accertamenti autonomi.
art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016
le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: ...
Le gravi violazioni in materia contributiva, previdenziale, lavoristica o di sicurezza devono risultare debitamente accertate secondo i presupposti normativi; nel caso esaminato non risultavano violazioni contributive ostative al rilascio del DURC.
art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016
L’omissione o la reticenza informativa su fatti potenzialmente rilevanti non determina automaticamente l’esclusione, ma impone una valutazione della stazione appaltante sull’integrità e affidabilità dell’operatore, purché si tratti di informazioni dovute e ragionevolmente esigibili.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
La rilevanza di penali, inadempimenti e vicende contrattuali ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale deve essere apprezzata discrezionalmente dalla stazione appaltante, con esclusione del concorrente solo quando la valutazione dell’affidabilità risulti adeguatamente istruita e non manifestamente illogica.
art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016
La disposizione ha carattere residuale e riguarda dichiarazioni o documenti obiettivamente falsi; non si applica alla mera omissione o reticenza informativa, che ricade eventualmente nella disciplina dei gravi illeciti professionali.
art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016
Le stazioni appaltanti devono assicurare il rispetto degli obblighi in materia sociale, lavoristica e contributiva; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione definitivamente accertata rilevante ai fini espulsivi.
art. 2 l. 241/1990
La censura relativa alla mancata verifica dei requisiti è divenuta improcedibile quando l’amministrazione ha eseguito l’attività richiesta nelle more del giudizio.
art. 18, punto I.b, disciplinare di gara
Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa
Il criterio premiale è unitario e consente una valutazione complessiva dell’esperienza e delle competenze, anche in modo alternativo o cumulativo; non impone una ripartizione matematica del punteggio tra i due elementi.
art. 99 c.p.a.
Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria richiamata dal giudice costituisce parametro interpretativo per la valutazione delle omissioni dichiarative e dei gravi illeciti professionali; non si tratta tuttavia di una pronuncia dell’Adunanza plenaria resa nel presente giudizio.
Massime di principio
- Il DURC rilasciato dall’autorità competente ha natura di atto di certificazione o attestazione assistito da pubblica fede e si impone alla stazione appaltante, la quale non può sostituirvi una propria autonoma valutazione dei dati contributivi né è tenuta a svolgere ulteriori accertamenti sul medesimo profilo, salvo contestazioni giudiziali della falsità dell’attestazione.
- La questione relativa al possesso dei requisiti generali già dedotta e definita con sentenza passata in giudicato non può essere nuovamente proposta in relazione alla medesima fase della procedura; il giudicato preclude la riediscussione dello stesso fatto e dello stesso requisito.
- L’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente riconducibili a un grave illecito professionale non comporta un’esclusione automatica: occorre che l’informazione fosse dovuta in base alla legge o alla lex specialis e che la stazione appaltante valuti concretamente la sua incidenza sull’integrità e affidabilità dell’operatore.
- La falsità rilevante ai sensi della causa di esclusione residuale richiede una dichiarazione o documentazione obiettivamente non veritiera; la mera omissione o reticenza informativa non è, di per sé, equiparabile a una dichiarazione falsa.
- Il giudizio sui gravi illeciti professionali appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante e il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della non manifesta illogicità, abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative della valutazione compiuta.
- Quando il giudice dispone la riedizione della valutazione di un criterio premiale discrezionale, la stazione appaltante deve rivalutare an e quantum del punteggio secondo i vincoli conformativi della pronuncia, ma non è automaticamente tenuta ad azzerare o decurtare in misura predeterminata il punteggio precedente.
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