Ordinanza n. 508/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Impugnazione provvedimento di revoca Nulla osta all'ingresso P-NA/L/Q/2023/117383
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto e documentato di essere entrato legalmente nel territorio nazionale con regolare visto per lavoro subordinato e di non aver potuto perfezionare la stipula del contratto di soggiorno per cause a lui non imputabili, riconducibili all'operato di un intermediario e a un vizio radicale delle comunicazioni procedurali, mai giunte alla sua effettiva conoscenza. Ha inoltre rappresentato di avere reperito, già dal marzo 2024 e quindi prima dell'adozione della revoca, una nuova e stabile occupazione con contratto a tempo indeterminato. La mancata considerazione di tale sopravvenienza e del comprovato inserimento socio-lavorativo è stata ritenuta rilevante ai fini della legittimità del provvedimento, alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente un consistente fumus boni iuris, valorizzando sia l'ingresso legale del ricorrente sia la plausibile non imputabilità del mancato perfezionamento del contratto di soggiorno, derivante dall'intermediazione di terzi e dall'omessa effettiva conoscenza delle comunicazioni procedurali. Il giudice ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non sembra avere considerato la nuova occupazione stabile già esistente prima della revoca, né valutato complessivamente la buona fede e l'inserimento socio-lavorativo dello straniero secondo proporzionalità e ragionevolezza. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe potuto determinare la perdita del rapporto di lavoro e il concreto rischio di espulsione, vanificando il percorso di integrazione. Nel bilanciamento degli interessi, è stato ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente alla conservazione della regolarità del soggiorno e del posto di lavoro fino alla decisione di merito. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia del provvedimento impugnato sospesa. La trattazione di merito è stata fissata al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando uno straniero entrato legalmente nel territorio nazionale con visto per lavoro subordinato non abbia perfezionato il contratto di soggiorno per cause non imputabili a lui, l'Amministrazione deve verificare in concreto la sua buona fede e l'effettiva conoscibilità delle comunicazioni procedurali prima di adottare una misura pregiudizievole.
- La disponibilità, maturata prima dell'adozione del provvedimento, di una nuova e stabile occupazione lavorativa costituisce una sopravvenienza rilevante che l'Amministrazione deve valutare nella ricostruzione complessiva della posizione dello straniero.
- La valutazione amministrativa della posizione di uno straniero legalmente entrato in Italia deve considerare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, il comprovato inserimento socio-lavorativo e non può arrestarsi alla sola mancata formalizzazione del rapporto di lavoro originariamente previsto.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione della revoca del nulla osta possa comportare la perdita dell'attuale rapporto di lavoro e il concreto rischio di espulsione, con vanificazione di un percorso di integrazione già positivamente intrapreso.
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