Sentenza del 19/02/2015 n. 999 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - IRAP - Professionista - Studio professionale - Attività in forma distinta e separata - Assenza della prova dell'assenza dei presupposti impositivi - Assoggettamento all'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di assoggettamento all'IRAP è stata confermata. Il professionista può evitare l'imposta solo dimostrando concretamente che l'attività individuale è autonoma e separata e che non trae alcun beneficio dall'organizzazione dello studio professionale. In mancanza di tale prova, l'IRAP resta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di svolgere un'attività professionale distinta e separata da quella esercitata in forma associata e chiedeva di essere esonerato dall'IRAP, affermando di non beneficiare dell'organizzazione dello studio professionale. Tuttavia, non ha fornito la prova necessaria dell'assenza dei presupposti impositivi, in particolare dell'assenza di benefici organizzativi derivanti dalla struttura associata.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2697
La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; pertanto, il professionista che chiede l'esenzione dall'IRAP deve dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione e dei benefici organizzativi collegati allo studio professionale.
Massime di principio
- Il professionista che opera in uno studio associato non è automaticamente esente dall'IRAP solo perché dichiara di svolgere anche un'attività individuale distinta.
- L'esenzione può essere riconosciuta soltanto se il contribuente dimostra in modo concreto che l'attività individuale è separata da quella associata e non utilizza o beneficia dell'organizzazione, dei mezzi o delle risorse dello studio.
- L'onere della prova grava sul professionista che invoca l'assenza dei presupposti dell'IRAP; una mera dichiarazione o la distinzione formale delle attività non è sufficiente.
- In assenza di prova specifica dell'autonomia organizzativa, l'amministrazione può legittimamente assoggettare l'attività all'IRAP.
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