Cassazione Penale, Ordinanza n. 11658/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma integralmente la sentenza di condanna resa nei gradi di merito, ritenendo che le doglianze non superassero il vaglio di specificità e si risolvessero in richieste di rivalutazione del compendio probatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due soggetti condannati con sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 13/06/2025. Il primo ricorrente aveva articolato un unico motivo, ritenuto dalla Corte generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione di appello e si risolveva nella richiesta di una diversa lettura del merito. Il secondo ricorrente aveva dedotto violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità a titolo di concorso. La Corte ha rilevato che le censure erano reiterative, prive di specifici travisamenti, e tendevano a ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Dalla motivazione emerge che i giudici di merito avevano valorizzato la presenza dei ricorrenti sui luoghi, la consegna di una carta, l'anomalia di tre operazioni senza causa e le riprese video che mostravano momenti diversi della condotta, ritenendo integrata una prova logica corposa e priva di aporie.
Norme richiamate
La violazione di legge non può essere dedotta nei termini prospettati quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione impugnata; in difetto, le doglianze sono inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando vi sia doppia conforme di merito, il ricorso che si limiti a riproporre una lettura alternativa dei fatti senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata è generico e inammissibile.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere usata come veicolo per contestare il merito della valutazione probatoria, se non si indicano specifici errori logici o travisamenti decisivi.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica in senso stretto, ma anche quando manca correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le ragioni poste a base del ricorso.
- La censura sulla responsabilità concorsuale è inammissibile se mira soltanto a una diversa apprezzazione delle fonti di prova e non evidenzia concreti e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- In presenza di motivazione di merito ampia, logica e non manifestamente illogica, la Cassazione non può sostituire il proprio giudizio di fatto a quello del giudice territoriale.
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