Sentenza n. 56/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera G.M. del Comune di Ancona n. 199 del 20.3.2025, pubblicata sull’albo pretorio in data 27.3.2025, avente ad oggetto “asta pubblica per assegnazione in concessione del chiosco presso il parco “Belvedere” di Ancona – zona Posatora – per somministrazione alimenti e bevande ed attività accessorie” e dei relativi allegati; B) della determinazione del Dirigente n. 747 del 26.3.2025, pubblicata sull’albo pretorio in data 31.03.2025, con la quale è stata indetta la gara pubblica, in unico lotto, per l’affidamento in concessione del chiosco presso il parco “Belvedere” di Ancona – zona Posatora, per somministrazione alimenti e bevande ed attività accessorie, ed approvato il bando di gara ivi riportato; C) del bando di gara pubblicato sulla GUUE S: 66/2025 in data 3.4.2025; D) dell’avviso e relativi allegati, reso noto in data 2.4.2025 nella sezione “Avvisi” del sito web del Comune di Ancona; E) della determinazione del Dirigente n. 1061 del 29.4.2025, pubblicata sull’albo pretorio in data 29.4.2025, con cui sono stati nominati i membri della commissione incaricata di esaminare le domande di partecipazione; F) dei verbali della commissione giudicatrice e di tutti gli ulteriori atti e documenti di gara nel frattempo creati, formati ed emessi; G) di ogni atto antecedente, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli istruttori, procedimentali, attuativi od esecutivi eventualmente non menzionati e quelli ad oggi non conosciuti o resi disponibili alla ricorrente; nonché’ per ottenere l’accertamento del danno ingiusto patito dalla ricorrente a cagione degli atti impugnati e la condanna della resistente al risarcimento di detto danno: - in via principale, in forma specifica con riedizione della procedura di selezione e dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio con l’aggiudicataria della gara; - in via di mero subordine, per equivalente con il pagamento in favore della ricorrente della somma che sarà determinata anche in via equitativa all’esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da I Rama S.r.l. il 19 maggio 2025: 1) della determinazione dirigenziale n. 1197 del 14.5.2025, registrata sull’albo pretorio il 14.5.2025 con il numero 2796/2025 e pubblicata sul medesimo albo pretorio in pari data, avente ad oggetto “Asta pubblica per assegnazione in concessione del chiosco presso il parco “Belvedere” di Ancona – zona Posatora – per somministrazione alimenti e bevande ed attività accessorie – Aggiudicazione definitiva ed efficace”, con la quale sono stati approvati i 4 verbali di asta pubblica redatti in data 29.4.2025 comprensivi di tutti i documenti, ed è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace e consegnata in via d’urgenza la concessione del chiosco alla ditta WM s.r.l.; 2) dei verbali e dei documenti della commissione giudicatrice redatti nella seduta del 29.4.2025, unitamente alla graduatoria finale; 3) di ogni atto antecedente, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli istruttori, procedimentali, attuativi od esecutivi (ivi compresa la diffida di sgombero dei locali del 15.5.2025) e quelli ad oggi non conosciuti o resi disponibili alla ricorrente, per i quali si formula riserva di ulteriori motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e svolgimento della gara per l’affidamento in concessione del chiosco presso il parco Belvedere di Ancona, compresa l’aggiudicazione definitiva a WM S.r.l.
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario uscente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la gara indetta dal Comune per l’affidamento in concessione del chiosco comunale, deducendo di essere stata impedita a partecipare dalla pubblicità irregolare e dalle modalità di correzione del bando. In particolare, il bando formalmente approvato riportava quale termine di presentazione delle domande il 18 maggio 2023, lasciava prive di data altre disposizioni e non risultava pubblicato sull’Albo Pretorio, benché tale modalità fosse prevista dal regolamento comunale, dalla deliberazione di Giunta e dalla determinazione dirigenziale di indizione. Una diversa versione del bando, recante il termine del 29 aprile 2025, era stata pubblicata sul sito comunale e trasmessa alla GUUE, senza un formale atto di rettifica adeguatamente pubblicizzato. Sono state dedotte violazione dell’art. 97 Cost., delle norme sulla pubblicità delle procedure ad evidenza pubblica e del regolamento comunale, violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, pubblicità, accesso al mercato e buon andamento, difetto di istruttoria, omessa motivazione e vizio del procedimento. Con i motivi aggiunti è stata censurata l’aggiudicazione a WM S.r.l. per illegittimità derivata e per vizi propri, tra cui la concentrazione in un’unica seduta delle operazioni di gara, in asserita violazione dell’art. 10 del bando, nonché difetto di istruttoria, motivazione e sviamento in relazione alla consegna urgente del bene. Le resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, la tardività del ricorso e l’impossibilità per il concorrente non partecipante di impugnare il bando.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti precisati in motivazione. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione e interesse, distinguendo il caso dalla contestazione di clausole immediatamente escludenti: la ricorrente non impugnava il contenuto della lex specialis, ma le modalità di pubblicazione e correzione del bando, che le avevano impedito di conoscere tempestivamente il termine di partecipazione. Ha ritenuto non provata la piena conoscenza aliunde del termine prima del 30 aprile 2025, ponendo a carico di chi eccepisce la tardività la prova del momento della piena conoscenza. Nel merito, ha affermato che il bando doveva essere pubblicato anche sull’Albo Pretorio online del Comune. Gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale previsti dall’art. 32 l. 69/2009 e dall’art. 85 d.lgs. 36/2023 non individuano una qualsiasi sezione del sito come equivalente all’Albo Pretorio, il quale conserva la propria funzione di pubblicità legale. Inoltre, il Comune si era autovincolato alla pubblicazione sull’Albo Pretorio mediante il regolamento comunale e gli stessi atti di gara. L’omessa pubblicazione, unitamente all’incertezza sull’atto con cui era stato fissato il termine e alla mancata formale rettifica del bando, ha compromesso la conoscibilità della procedura e impedito alla ricorrente di presentare domanda e offerta. Sono state invece ritenute in parte assorbite e in parte inammissibili per carenza di interesse le censure relative alle operazioni della commissione; comunque, tali censure sono state giudicate infondate, poiché, ove possibile, le operazioni possono svolgersi in un’unica seduta, purché sia assicurata la pubblicità delle operazioni rilevanti, che nella specie risultava dai verbali e dalla partecipazione dei rappresentanti delle concorrenti. Il TAR ha annullato l’intera procedura e dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato con WM S.r.l., con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, così da consentire la riedizione della gara e garantire nel frattempo la continuità del servizio. Ha escluso il risarcimento per perdita di chance e per ulteriori danni patrimoniali, ritenendo sufficiente la reintegrazione in forma specifica e insussistente un diritto della ricorrente alla prosecuzione della precedente concessione. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni. La domanda risarcitoria di WM S.r.l. non è stata esaminata perché proposta con memoria non notificata anziché con ricorso incidentale, in violazione dell’art. 42 c.p.a.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sorreggono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e concorrenza della procedura di affidamento.
R.D. n. 827/1924
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole dell’evidenza pubblica; il giudice accoglie la censura sulla pubblicità della gara.
art. 8 del Regolamento comunale per l’alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare
Imponeva la pubblicazione dell’avviso di gara, in forma integrale, sull’Albo Pretorio online e aveva vincolato l’amministrazione alle relative modalità.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme sulla trasparenza e sull’accesso al mercato della procedura di gara.
art. 85 d.lgs. 36/2023
La previsione della pubblicazione degli atti di gara sul sito della stazione appaltante non rende sufficiente la pubblicazione in una sezione qualsiasi del sito e non esclude l’Albo Pretorio quando previsto dalla disciplina applicabile e dagli atti di gara.
art. 182 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi pubblicitari delle procedure di concessione.
art. 184 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili alla procedura di concessione.
art. 32 l. 69/2009
La pubblicazione informatica non elimina le formalità giuridiche necessarie a rendere conoscibile l’atto né equivale automaticamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
art. 124 d.lgs. 267/2000
Non è stato ritenuto abrogato dall’art. 32 l. 69/2009; conserva rilievo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, inclusi gli atti dirigenziali.
art. 155 c.p.c.
Richiamato per il computo del termine quando la scadenza cade in giorno festivo.
art. 42 c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta dalla controinteressata con memoria non notificata, anziché con ricorso incidentale, non è stata esaminata.
Massime di principio
- La pubblicazione di un bando di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante non equivale necessariamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio online: quando la legge, il regolamento dell’ente o gli stessi atti di gara prevedono quest’ultima formalità, essa deve essere rispettata quale forma di pubblicità legale e non può essere sostituita dalla pubblicazione in una generica sezione del sito o nella sezione “Avvisi”.
- La dematerializzazione dell’azione amministrativa non elimina le formalità giuridiche funzionali alla conoscibilità degli atti: l’Albo Pretorio online conserva la propria funzione di pubblicità legale, distinta dalla pubblicità notizia o dagli obblighi di trasparenza assolti mediante altre sezioni del sito istituzionale.
- La stazione appaltante che stabilisce, mediante regolamenti o atti indittivi, specifiche modalità di pubblicazione della lex specialis si autovincola al loro rispetto; l’omissione della pubblicazione prescritta può compromettere la validità dell’intera procedura quando impedisca ai potenziali concorrenti di conoscere tempestivamente il termine e le condizioni di partecipazione.
- L’onere di provare la piena conoscenza dell’atto e il relativo momento, quando sia eccepita la tardività dell’impugnazione, grava sulla parte che deduce tale conoscenza. La mera conoscenza dell’indizione della gara non dimostra la conoscenza del termine di presentazione delle offerte.
- Il concorrente che non abbia partecipato alla gara conserva legittimazione e interesse a impugnare gli atti della procedura quando deduca che irregolari modalità di pubblicazione o di rettifica del bando gli abbiano impedito di presentare la domanda; tale impugnazione non riguarda una clausola escludente, ma la lesione della possibilità stessa di partecipare.
- Quando le operazioni di gara lo consentano, possono essere concentrate in un’unica seduta, purché sia assicurata la pubblicità delle operazioni che devono svolgersi in seduta pubblica e sia rispettata la lex specialis.
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