Cassazione Penale, Ordinanza n. 04922/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado per reati tributari, rideterminando la pena in anni uno, mesi dieci e giorni quindici di reclusione dopo avere escluso la recidiva e dichiarato il non doversi procedere per una parte del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti limitatamente alle fatture emesse nell'anno d'imposta 2014. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena base non sarebbe stata ancorata al minimo edittale. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e, soprattutto, dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, censura non consentita in sede di legittimità; ha inoltre evidenziato che la Corte di appello aveva motivato la graduazione della pena richiamando la particolare intensità del dolo, desunta dall'elevato importo delle fatture emesse e dalla non occasionalità della condotta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché privo di specificità e comunque diretto a ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, ambito rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ove la motivazione non sia illogica o arbitraria. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
È richiamato come uno dei reati tributari per cui vi era stata condanna in primo grado e parziale riforma in appello; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto applicativo nel caso concreto.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
È richiamato come reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte evidenzia che per una parte della condotta, limitatamente alle fatture dell'anno d'imposta 2014, era stato dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione.
art. 132 c.p.
È richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
È richiamato quale parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
art. 616 c.p.p.
È applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
È richiamato come norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice valorizza elementi concreti della gravità del fatto, quali l'entità economica della condotta e la sua non occasionalità, e tali apprezzamenti non possono essere sostituiti da una diversa lettura difensiva in sede di legittimità.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la doglianza deve essere specifica e corredata da ragioni di diritto e dati di fatto; censure generiche o meramente assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare l'art. 616 c.p.p. con la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, eventualmente aumentata nei limiti consentiti dalla legge.
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