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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18200/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e autoriciclaggio (17 capi). I motivi di ricorso erano tre: (1) carenza e vizio di motivazione sul riconoscimento dei reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio, con particolare contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni; (2) assenza dell'attualità delle esigenze cautelari, dato il decorso di circa un anno dall'ultimo episodio contestato e la mancanza di elementi per una prognosi negativa; (3) erronea esclusione degli arresti domiciliari come misura alternativa in ragione del fatto che l'indagato risiede in un campo nomadi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il gravame con riguardo al reato di associazione per delinquere, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame adeguata nel valorizzare indicatori indiziari convergenti (serialità dei reati, omogeneità delle modalità, ruoli e continuità dei rapporti, pianificazione e uso di mezzi comuni, contenuto delle intercettazioni) e nel trarre da essi la sussistenza di un vincolo associativo stabile. Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ritenendo la motivazione insufficiente: il Tribunale non ha spiegato con dati specifici perché la sostituzione delle targhe e il successivo abbandono del veicolo dovessero essere interpretati come effettivo reimpiego o immissione sul mercato (attività economica concreta e idonea a dissimulare l'origine illecita), e non invece come condotta strumentale ad un diverso utilizzo illecito del mezzo. Su questo capo la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame. I restanti motivi (attualità delle esigenze cautelari e inidoneità degli arresti domiciliari) sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sulla persistenza del pericolo di reiterazione (anche dopo un anno, alla luce della spregiudicatezza, della sequenza di reati e della prosecuzione delle attività nonostante il monitoraggio) e motivata l'esclusione degli arresti domiciliari in quanto il campo nomadi appariva inidoneo a garantire il controllo e impedire contatti con i coindagati. Dispositivo: annullamento limitato al capo di autoriciclaggio con rinvio; rigetto del ricorso per il delitto associativo; conferma della custodia cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Il delitto di associazione per delinquere richiede stabilità del vincolo, indeterminatezza del programma criminoso e struttura idonea al perseguimento degli scopi illeciti; tali elementi possono essere desunti in via indiziaria da serialità, ruoli ripartiti, continuità e modalità omogenee dei reati.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    L'autoriciclaggio richiede che chi ha commesso o concorso a un delitto impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o altre utilità 'in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative' in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; non è sufficiente qualsiasi attività successiva al reato presupposto, bisogna dimostrare un'effettiva condotta di reimpiego/trasferimento o immissione sul mercato idonea a dissimulare l'origine illecita.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente l'applicazione di misure cautelari quando sussiste il pericolo di reiterazione del reato; la valutazione dell'attualità del pericolo deve essere motivata tenendo conto della personalità dell'indagato, del contesto e degli elementi indiziari anche se i fatti sono antecedenti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte iniziale per indicare i limiti e la forma di esposizione dei motivi nel ricorso, ossia la necessità di esporre le censure nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di legittimità e della tenuta logico-giuridica della motivazione: non è consentita una rinnovata valutazione del merito né una diversa lettura autonoma degli elementi probatori quando la motivazione sia logica.
  • Per configurare l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) è necessario dimostrare, anche per via indiziaria, elementi di stabilità del vincolo, continuità e ripartizione di ruoli; la serialità dei reati, l'omogeneità delle modalità e l'uso di mezzi comuni rafforzano l'affermazione della struttura associativa.
  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) non si configura con qualsiasi attività successiva al reato presupposto: è indispensabile provare un concreto reimpiego, trasferimento o immissione in attività economiche/finanziarie/imprenditoriali idonea a ostacolare l'identificazione dell'origine illecita; atti preparatori o sostituzioni formali (es. cambio targhe) richiedono adeguata contestualizzazione fattuale per essere qualificati come autoriciclaggio.
  • Il decorso del tempo tra i fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare non esclude di per sé l'attualità del pericolo di reiterazione: la valutazione deve considerare la personalità dell'indagato, la persistenza di condotte criminose, la spregiudicatezza e il fatto che l'indagato abbia proseguito l'attività illecita nonostante il monitoraggio.
  • La scelta della custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari può essere giustificata quando il luogo proposto per gli arresti (es. campo nomadi) sia ritenuto inidoneo a garantire il controllo dei movimenti, il rispetto delle prescrizioni e l'isolamento dai coindagati; sulla questione occorre motivazione specifica circa l'inefficacia pratica della misura alternativa.

Testo integrale

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