Sentenza n. 342/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 158951/6128 del 20.06.2017, notificata al ricorrente in data 27.06.17 con la quale si ordinava la demolizione di opere di edilizia poste in essere dal ricorrente in agro del Comune di Latina su terreno di proprietà, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e riduzione in pristino di opere edilizie abusive, con contestuale previsione dell'acquisizione dell'area
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale sostenendo: l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'erronea qualificazione delle opere come ampliamento o nuova costruzione, assumendo che si trattasse di restauro, manutenzione o sistemazione di strutture preesistenti; l'assenza di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, incremento volumetrico, aumento del carico urbanistico o alterazione dei luoghi; la risalenza degli interventi nel tempo; l'illegittimità dell'acquisizione dell'intero lotto, ritenendo acquisibili soltanto il manufatto e l'area di sedime; l'illegittimità dell'ordine riferito al muro di recinzione, ritenuto soggetto alla sola comunicazione di inizio lavori perché privo di volumetria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato che le opere indicate ai punti 2, 3 e 4 dell'ordinanza erano in corso di smontaggio, circostanza valorizzata dal TAR ai fini dell'improcedibilità parziale per acquiescenza e sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile relativamente ai punti 2, 3 e 4 dell'ordinanza, riguardanti un deposito in cemento armato, una stalla in legno e una stalletta per animali, poiché la loro spontanea demolizione ha fatto venir meno l'interesse sostanziale alla decisione e ha integrato acquiescenza al provvedimento. Quanto ai punti 1 e 5, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di esercizio vincolato del potere repressivo degli abusi edilizi, e ha escluso che l'ordinanza di demolizione dovesse essere sorretta dalla motivazione relativa a un interesse pubblico concreto e attuale, non potendo il decorso del tempo fondare un legittimo affidamento sulla permanenza dell'abuso. Le opere sono state correttamente ricondotte all'art. 10 d.P.R. 380/2001, con applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto e dell'art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008. La ricorrente non ha provato l'esistenza di un organismo edilizio preesistente dotato degli elementi strutturali minimi necessari per qualificare l'intervento come ristrutturazione o restauro. Il muro di recinzione, per le sue dimensioni e per la creazione di nuovo volume e superficie, è stato ritenuto idoneo a superare la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia e quindi soggetto a permesso di costruire, del quale era privo. La censura sull'estensione dell'area da acquisire è stata ritenuta prematura, poiché la precisa individuazione dei confini dell'area acquisibile richiede una successiva fase ricognitiva ed esecutiva. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non comporta l'annullamento dell'ordinanza di demolizione quando il potere repressivo edilizio è vincolato e l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Le opere abusive sono state qualificate come interventi soggetti a permesso di costruire e realizzati in assenza del necessario titolo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire costituisce esercizio vincolato del potere repressivo; l'acquisizione dell'area richiede comunque una successiva ricognizione per determinarne concretamente la porzione interessata.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La delimitazione dell'area acquisibile non deve necessariamente essere definita in modo definitivo nell'ordinanza demolitoria, potendo essere effettuata nella fase esecutiva mediante una ricognizione materiale.
art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008
La disposizione regionale è richiamata quale base normativa, insieme all'art. 31 d.P.R. 380/2001, per la repressione degli abusi edilizi contestati.
Massime di principio
- La spontanea demolizione di alcune delle opere oggetto di un'ordinanza demolitoria determina, limitatamente a tali opere, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l'improcedibilità del ricorso, ove il ricorrente abbia così conseguito il bene della vita perseguito mediante l'impugnazione.
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive costituisce espressione di potere vincolato; pertanto, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e l'omissione di tale formalità non conduce all'annullamento quando l'esito non avrebbe potuto essere diverso.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non determina, di per sé, un legittimo affidamento del proprietario né impone all'amministrazione una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
- La qualificazione di un intervento come ristrutturazione o restauro presuppone l'esistenza di un organismo edilizio preesistente individuabile nella sua identità strutturale, almeno attraverso mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; in mancanza, l'intervento può essere qualificato come nuova costruzione.
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate sono soggetti a SCIA soltanto quando, per caratteristiche concrete, non superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia; se per dimensioni determinano nuova volumetria o superficie e incidono sull'assetto urbanistico, è necessario il permesso di costruire.
- Nell'acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione, la precisa individuazione dei confini dell'area acquisibile può essere compiuta in una successiva fase ricognitiva ed esecutiva, non costituendo necessariamente una definizione immediata e definitiva nell'ordinanza demolitoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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