Ordinanza n. 3926/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione-provvedimento del 21 maggio 2026 con cui ENAC Servizi s.r.l. ha disposto la revoca dell'avviso del 5 febbraio 2026 relativo alla subconcessione degli spazi destinati a scuola di volo e manutenzione aeromobili, nonché dell'avviso del 26 marzo 2026 relativo alla subconcessione di hangar destinato al ricovero aeromobili e diversi usi; - nonché del successivo avviso pubblico recante "Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento in subconcessione di spazi ubicati all'interno del sedime aeroportuale di Roma Urbe (Lotti 1 e 2)"; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto. e per l’accertamento e la riedizione della procedura originaria della gara per l’affidamento in subconcessione di spazi per attività di scuola volo e manutenzione aeromobili presso Roma Urbe di cui alla manifestazione 5 febbraio 2026 e successiva lettera di invito, dal punto in cui è stata illegittimamente interrotta nonché di quella per l’affidamento in subconcessione di spazi per lo svolgimento dell’attività di ricovero aeromobili (hangar per vari utilizzi) presso Roma Urbe di cui alla manifestazione 25 marzo 2026, dal punto in cui è stata illegittimamente interrotta; per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di due avvisi per la subconcessione di spazi aeroportuali presso Roma Urbe e successiva nuova procedura di affidamento
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del 21 maggio 2026 con cui ENAC Servizi s.r.l. ha revocato l'avviso del 5 febbraio 2026, relativo alla subconcessione di spazi destinati a scuola di volo e manutenzione aeromobili, e l'avviso del 26 marzo 2026, relativo alla subconcessione di un hangar per il ricovero degli aeromobili e altri usi. È stata inoltre impugnata la successiva manifestazione di interesse relativa a una nuova procedura, nonché ogni atto connesso e conseguente. La ricorrente ha chiesto la riedizione delle procedure originarie e il risarcimento dei danni, deducendo l'illegittimità della revoca e la lesione della propria posizione e del preteso affidamento nella prosecuzione delle procedure. Ha domandato, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, con valutazione sommaria e riserva di ogni esame nella fase di merito. Ha ritenuto, in primo luogo, che la revoca degli avvisi apparisse prima facie legittima, essendo fondata su una nuova valutazione dell'interesse pubblico volta a prevenire la concentrazione di beni essenziali in capo a un unico operatore economico e a garantire la pluralità degli operatori nello scalo. L'obbligo motivazionale è stato ritenuto adeguatamente assolto, poiché le ragioni del ritiro e l'iter decisionale risultavano immediatamente percepibili. Il Collegio ha inoltre escluso che la ricorrente avesse maturato una posizione giuridica qualificata rispetto all'aggiudicazione: la prima procedura era ancora all'apertura delle buste amministrative, mentre la seconda si trovava nella fase esplorativa di acquisizione delle manifestazioni di interesse. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la ricorrente aveva partecipato alla nuova procedura avente a oggetto i medesimi beni, sicché non risultava compromessa la possibilità di ottenere la subconcessione. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pretensivo dell'operatore economico è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla prosecuzione e alla tempestiva definizione della nuova procedura. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle due resistenti e della controinteressata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, inclusi il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca è stata valutata come esercizio del potere di ritiro fondato su una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; il testo non indica espressamente la disposizione, ma la ratio della decisione è riferita alla revoca dell'avviso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di una procedura di affidamento può apparire legittima quando sia motivata da una nuova valutazione dell'interesse pubblico diretta a prevenire la concentrazione di beni essenziali presso un unico operatore e a garantire una pluralità di operatori.
- L'obbligo di motivazione della revoca è assolto quando dal provvedimento risultino immediatamente percepibili sia le ragioni del ritiro sia l'iter decisionale seguito dall'amministrazione.
- La partecipazione a una procedura di affidamento ancora in fase embrionale, prima dell'aggiudicazione e quando non sia maturata una posizione giuridica qualificata, non attribuisce di per sé un diritto o un affidamento tutelabile alla prosecuzione della procedura o all'aggiudicazione.
- Non sussiste il periculum in mora quando l'amministrazione ripubblichi una procedura avente a oggetto i medesimi beni e l'operatore ricorrente vi partecipi, conservando così la possibilità di conseguire l'affidamento.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pretensivo del concorrente all'aggiudicazione può essere recessivo rispetto all'interesse pubblico alla prosecuzione e alla tempestiva definizione della procedura di affidamento.
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