Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio, per l’anno d’imposta 2005, con cui l’Ufficio ha imputato al medesimo un maggiore reddito di capitale, applicando la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in proporzione alla quota di partecipazione (33%) al capitale di una s.r.l. a ristretta base sociale, a seguito di ricavi non contabilizzati accertati in capo alla società. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo legittimo l’accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per invalidità della notifica dell’atto di appello, eseguita a mezzo posta senza la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) al destinatario, con conseguente contumacia del contribuente in appello e mancata sanatoria; 2) violazione delle norme sull’accertamento del reddito e sulle presunzioni, per avere la CTR ritenuto legittima l’imposizione al socio sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, a sua volta fondata su movimenti non giustificati sui conti personali dei soci; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della controversia relativa all’avviso emesso nei confronti della società, presupposto logico-giuridico di quello emesso verso il socio. Il ricorrente aveva inoltre chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l’adesione alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione).

La decisione

La Corte ha ritenuto non dimostrata la definizione agevolata/l’estinzione del giudizio, poiché la documentazione acquisita dall’Agenzia indicava che non risultava presentata domanda di definizione della lite né l’utilizzo di altri istituti definitori. Entrata quindi nel merito, ha accolto il primo motivo: la notifica dell’appello a mezzo posta non si era perfezionata perché il piego era stato consegnato a persona diversa dal destinatario senza la prescritta comunicazione raccomandata di avvenuta notificazione al destinatario stesso; la CTR aveva pertanto errato nel dichiarare la contumacia del contribuente e nel ritenere valida la notificazione. Richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la nullità della notifica del gravame impone la cassazione con rinvio, poiché la nullità è sanabile mediante rinnovazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali relativi alla notifica dell’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato per censurare la violazione di norme sostanziali e processuali sull’accertamento e sulla sospensione necessaria.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina della notificazione a mezzo posta.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la rinnovazione della notificazione nulla.

  • art. 7 della legge n. 890/1982

    La notificazione postale eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario si perfeziona solo con l’invio al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione (CAN).

  • art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per l’accertamento del reddito del contribuente sulla base di presunzioni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici poste a base dell’accertamento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove e degli elementi presuntivi.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato per la sospensione necessaria del giudizio in presenza di causa pregiudiziale.

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016

    Richiamato dal contribuente quale base della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

  • L. n. 225/2016

    Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata dalla parte per la rottamazione.

  • L. n. 890/1982

    È richiamata nella parte motivazionale come disciplina delle notificazioni a mezzo posta.

  • d.l. n. 248/2007

    Richiamato per la modifica introduttiva del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 890/1982.

  • L. n. 31/2008

    Legge di conversione del d.l. n. 248/2007 richiamata nel quadro normativo della notificazione postale.

  • L. n. 190/2014

    Richiamata per l’abrogazione successiva del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 890/1982.

  • L. n. 205/2017

    Richiamata come ulteriore intervento normativo sulla disciplina delle notificazioni postali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello eseguita a mezzo posta con consegna a persona diversa dal destinatario non si perfeziona se non risulta inviata al destinatario la raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione prevista dalla disciplina speciale.
  • La mancata spedizione della comunicazione di avvenuta notifica determina nullità della notificazione del gravame e impone la cassazione con rinvio, poiché tale nullità è sanabile mediante rinnovazione della notifica.
  • Quando la questione principale di inammissibilità o estinzione del giudizio per definizione agevolata non risulti provata, il giudizio deve essere trattato nel merito delle censure proposte.
  • Se il giudizio di appello si è svolto nonostante la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, la decisione di merito va cassata con rinvio al giudice di merito per consentire la rinnovazione della notificazione e la prosecuzione del contraddittorio.
  • Le questioni di merito sull’accertamento induttivo fondato su presunzioni restano assorbite quando la decisione venga cassata per vizio processuale preliminare sulla regolare instaurazione del contraddittorio in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.