Cassazione Penale, Sentenza n. 34072/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per riesame (ex art. 309 c.p.p.) proposto da Hamza avverso l'ordinanza genetica di applicazione della custodia cautelare. La difesa sosteneva la nullità dell'ordinanza genetica per decorso del termine di fase (art. 297 c.p.p.) e denunciava inoltre che il GIP avrebbe esercitato poteri istruttori non riconosciuti (richieste di accertamenti al PM). Si eccepiva altresì che la Procura aveva impugnato l'ordinanza dichiarativa di inefficacia, cosicché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, Hamza sarebbe potuto tornare in carcere (quindi ci sarebbe interesse a impugnare).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse inefficace e che non sussistesse un interesse attuale e specifico a proporre il riesame, dato che la misura era stata dichiarata inefficace e, nel periodo in cui era stata eseguita, l'imputato era detenuto per altra causa. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale interesse risarcitorio per ingiusta detenzione non era stato esplicitato in sede di riesame e non poteva essere dedotto per la prima volta in Cassazione. Quanto alle censure sui poteri del GIP, la Corte le ha ritenute assorbite dalla mancanza di interesse attuale nella fase cautelare e rinviabili al giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato (tecnica del concorso di reati assunta nella ricostruzione del fatto).
art. 584 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di omicidio, indicata tra le imputazioni per le quali era stata disposta la misura cautelare.
art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Richiamato a giustificazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o altri elementi ritenuti dal GIP per adottare la custodia).
art. 297 c.p.p.
Ammesso come criterio per dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini di fase; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale istituto dal GIP che retrodatò gli effetti.
art. 306 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 297 per spiegare la perdita di efficacia della misura e le conseguenze procedurali conseguenti.
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il ricorso era fondato su questa procedura, ma il Tribunale di Firenze l'ha dichiarato inammissibile per mancanza di interesse attuale.
art. 310 c.p.p.
Riferito perché il Pubblico ministero aveva proposto appello avverso l'ordinanza dichiarativa di inefficacia; la Corte ha osservato che tale appello instaura un procedimento distinto che non conferisce automaticamente all'imputato l'interesse a impugnare l'ordinanza genetica.
art. 568, comma 4, c.p.p.
Richiamato nella motivazione in tema di interesse ad impugnare, per ribadire i limiti dell'interesse riconoscibile ai fini delle impugnazioni incidentali/cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme invocate come fondamento delle censure in cassazione (inosservanza/erronea applicazione della legge penale; mancanza e contraddittorietà della motivazione). La Corte le ha ritenute però inammissibili per carenza di interesse e per essere dedotte tardivamente.
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre l'onere delle spese e l'obbligo del versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti della Cancelleria in relazione alla decisione che non determina la rimessione in libertà del ricorrente.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per la regola sulla condanna alle spese e sulle ammende in caso di inammissibilità, e per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità nel caso di specie.
Massime di Cassazione citate (Sez. U n. 7931/2010; Sez. 6 n. 48583/2019; Sez. 1 n. 19649/2017)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'omessa deduzione in sede di riesame dell'interesse concreto a impugnare comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce di prospettare l'interesse per la prima volta in Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per riesame di una misura cautelare perde efficacia se la misura è stata successivamente dichiarata inefficace: manca interesse ad impugnare salvo che l'interesse concreto sia stato specificamente e tempestivamente dedotto.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e specifico e va esplicitato già in sede di riesame; non può essere dedotto ex novo in Cassazione.
- L'appello del Pubblico ministero contro una dichiarazione di inefficacia apre un procedimento distinto; questo non attribuisce automaticamente all'imputato un interesse attuale a rimettere in discussione l'ordinanza genetica antecedente.
- Censure sulla violazione dei poteri istruttori del GIP possono essere comunque valutate nelle successive fasi del processo di merito; se manca interesse cautelare attuale la Corte può non esaminare tali questioni.
- La mancata specificazione dell'intenzione di chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione in sede di riesame comporta che tale finalità non possa essere utilizzata quale interesse a impugnare in sede successiva.
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