Sentenza n. 1207/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 119 del 5 marzo 2024, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta del docente con accredito di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2024 e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato entro sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., volto a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché il Ministero non ha dimostrato di aver adempiuto, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato ordinato di accreditare euro 2.000,00 sul portafoglio Carta del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha definito la controversia relativa all’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
«al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»
Consente di chiedere l’ottemperanza anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio, decorso il quale può essere intrapresa l’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa dell’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, cui si riferiva il giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta del docente, richiamate nella sentenza del giudice ordinario e nell’ordine di esecuzione impartito dal TAR.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la relativa statuizione impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione e l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
- Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che sia comprovato il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione specifica e integrale della statuizione contenuta nel giudicato, fissando un termine perentorio o ultimativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, indicando anche le modalità e il termine dell’intervento sostitutivo.
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