Cassazione Penale, Sentenza n. 34498/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che i giudici di merito hanno erroneamente qualificato i fatti come furti aggravati (capi A, B, C) nonostante dall'istruttoria non emergesse alcuna prova certa che egli fosse l'autore materiale dei furti. Le persone offese hanno descritto le modalità dei furti e riconosciuto i monili sottratti, taluni restituiti, ma non hanno fornito alcuna descrizione o identificazione dell'autore. Dalla prova emergeva soltanto che il ricorrente aveva la disponibilità dei monili e li portava presso esercizi commerciali per la permuta, elemento più coerente con il reato di ricettazione/incauto acquisto. Inoltre è censurata la mancata considerazione della continuazione con reati di ricettazione già oggetto di altro procedimento nello stesso arco temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: i giudici di merito hanno errato nell'attribuire con certezza i reati di furto al ricorrente sulla base degli elementi raccolti. Dalle emergenze processuali risultava solo la disponibilità e la permuta dei monili provento di furto, non prove dell'esecuzione materiale dei furti. Considerato che la condotta sarebbe stata, al più, riconducibile alla ricettazione (per la quale in appello era stata dichiarata la prescrizione), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Francesco per non avere l'imputato commesso i reati di furto per cui era rimasta condanna.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: disciplina la responsabilità di chi acquista, riceve o occulta cosa proveniente da delitto, con la clausola che esclude dalla fattispecie il concorrente nel reato presupposto
La Corte ha richiamato che la ricettazione è configurabile fuori dei casi di concorso nel reato presupposto: se l'imputato fosse stato concorrente nel furto, la condotta di ricettazione costituirebbe un post factum non punibile; nei fatti emersi, però, mancavano elementi per ritenere l'imputato autore del furto e dunque la sola disponibilità dei gioielli risultava più coerente con la ricettazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata a cornice dei limiti di impugnazione (richiamo procedurale nel ricorso)
Richiamata per delimitare i motivi deducibili in cassazione e i limiti di impugnazione consentiti
norme procedurali su trattazione senza intervento delle parti (art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 e successive modifiche)
Disposizioni richiamate relative alla trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti
Le norme citate regolano il procedimento di trattazione del ricorso in Cassazione senza comparizione delle parti e sono state applicate nel caso per la trattazione scritta
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 19453 del 20/01/2010
Precedente che afferma che il semplice possesso della refurtiva può essere idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione solo se concorrano altri elementi, tra cui quello temporale, che escludano provenienza da altra fonte
La Corte ha utilizzato questo principio per sottolineare che il possesso isolato non è sufficiente a provare la responsabilità per il furto; servono elementi aggiuntivi (tempestività, circostanze) che qui mancavano
Massime di principio
- Il mero possesso o la permuta di beni provento di furto non è di per sé sufficiente a dimostrare che il possessore sia l'autore materiale del furto: può configurare invece il reato di ricettazione, salvo elementi probatori aggiuntivi che colleghino il soggetto all'esecuzione del furto
- Per trasformare il sospetto di ricettazione in prova di furto occorrono elementi ulteriori (es. coincidenza temporale incontrovertibile, testimonianze che identificano l'autore, riscontri oggettivi) che escludano la provenienza lecita o diversa della disponibilità dei beni
- Quando il titolare della disponibilità dei proventi del reato è l'unico elemento emerso, la qualificazione più corretta è la ricettazione; se questa è già stata dichiarata prescritta in sede di merito, non possono permanere condanne per il furto in assenza di prova diretta dell'autore
- La clausola dell'art. 648 c.p. esclude la punibilità per ricettazione del concorrente nel reato presupposto: la loro qualificazione concorrente vs. post factum va valutata con attenzione in base agli elementi di fatto
- In casi analoghi il giudice di merito deve motivare la connessione tra possesso/refurtiva e paternità del reato: se la motivazione è carente o assente, la Cassazione può annullare senza rinvio per non aver commesso il fatto
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