CCNL Vigilanza Privata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 giu 2023 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti di imprese, istituti, consorzi, cooperative e aziende comunque costituite che svolgono attività di vigilanza privata. Dal testo consolidato e dagli accordi più recenti emergono anche riferimenti ai servizi di sicurezza; la presente sintesi è focalizzata sulla parte di vigilanza privata e sul personale del ruolo tecnico-operativo (GPG) e amministrativo.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle imprese che svolgono attività di vigilanza privata. Il testo contrattuale originario risale al 2013, ma la disciplina economica e normativa oggi applicabile deriva soprattutto dagli accordi di rinnovo del 30/05/2023, 15/06/2023, 16/02/2024 e 02/12/2024.
Validità contrattuale: dal 01/06/2023 al 31/12/2026.
Ambito di applicazione
Il contratto si applica, in particolare, a:
- imprese, istituti, consorzi e cooperative che svolgono attività di vigilanza privata;
- personale del ruolo tecnico-operativo (incluse le guardie particolari giurate);
- personale del ruolo amministrativo.
Dal testo consolidato risultano inoltre riferimenti estesi ai servizi di sicurezza, al cambio appalto, alla bilateralità, all'assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare.
Parti firmatarie
Associazioni datoriali
- A.N.I.V.P.
- ANIsicurezza
- ASSIV
- UNIV
- Legacoop Produzione e Servizi
- AGCI Servizi
- Confcooperative e Servizi
Organizzazioni sindacali
- FILCAMS CGIL
- FISASCAT CISL
- UILTUCS UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
I minimi sotto riportati sono quelli evidenziati nella sintesi di riferimento per il personale della vigilanza privata, ruolo tecnico-operativo e amministrativo.
| Livello | 01/06/2023 | 01/06/2024 | 01/06/2025 | 01/12/2025 | 01/04/2026 | 01/12/2026 | Scatto triennale | E.D.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.049,03 | 2.097,24 | 2.164,74 | 2.222,60 | 2.319,03 | 2.434,74 | 31,30 | 30,00 |
| 1 | 1.772,60 | 1.811,89 | 1.866,89 | 1.914,03 | 1.992,60 | 2.086,89 | 26,12 | 30,00 |
| 2 | 1.660,38 | 1.696,09 | 1.746,09 | 1.788,95 | 1.860,38 | 1.946,09 | 23,83 | 30,00 |
| 3 | 1.483,31 | 1.513,31 | 1.555,31 | 1.591,31 | 1.651,31 | 1.723,31 | 22,43 | 30,00 |
| 4 | 1.328,88 | 1.353,88 | 1.388,88 | 1.418,88 | 1.468,88 | 1.528,88 | 21,13 | 30,00 |
| 5 | 1.261,87 | 1.285,44 | 1.318,44 | 1.346,73 | 1.393,87 | 1.450,44 | 20,52 | 30,00 |
| 6 | 1.108,06 | 1.185,44 | 1.218,44 | 1.246,73 | 1.293,87 | 1.350,44 | 19,66 | 30,00 |
Note sui minimi
- Gli importi costituiscono la retribuzione nazionale conglobata mensile.
- L'E.D.R. è corrisposto per tutte le mensilità contrattuali e fa parte della retribuzione di fatto.
- La sintesi segnala che le imprese in regola con il versamento delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa non erogano l'E.D.R..
Parametri di riferimento per livello
| Livello | Parametro |
|---|---|
| Q | 270 |
| 1 | 220 |
| 2 | 200 |
| 3 | 168 |
| 4 | 140 |
| 5 | 132 |
| 6 | 100 |
Una tantum 2023-2025
Per le GPG, con estensione definita dall'accordo del 02/12/2024 anche al personale amministrativo avente diritto, è prevista una una tantum complessiva di 400 euro al 4° livello, da riparametrare sugli altri livelli.
| Livello | Parametro | set-23 | set-24 | set-25 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 270 | 260,36 | 260,36 | 250,71 | 771,43 |
| 1 | 220 | 212,14 | 212,14 | 204,29 | 628,57 |
| 2 | 200 | 192,86 | 192,86 | 185,71 | 571,43 |
| 3 | 168 | 162,00 | 162,00 | 156,00 | 480,00 |
| 4 | 140 | 135,00 | 135,00 | 130,00 | 400,00 |
| 5 | 132 | 127,29 | 127,29 | 122,57 | 377,14 |
| 6 | 100 | 96,43 | 96,43 | 92,86 | 285,71 |
Regole di erogazione della una tantum
In base all'accordo del 02/12/2024:
- i destinatari sono i lavoratori del ruolo tecnico-operativo (GPG) e del ruolo amministrativo in forza nel settore alla data del 30/05/2023;
- la prima e seconda tranche (135 euro al 4° livello, da riparametrare) spettano per intero;
- se non già corrisposte correttamente, vanno erogate con la mensilità di novembre 2024;
- la terza tranche di 130 euro al 4° livello è prevista con la retribuzione di settembre 2025, a condizione di essere ancora in forza al momento dell'erogazione;
- per i lavoratori coinvolti in cambio appalto tra 01/10/2024 e 30/09/2025, la terza tranche è corrisposta pro quota dall'impresa uscente e per la quota residua dall'impresa subentrante;
- gli importi non incidono su alcun istituto contrattuale o legale, incluso il TFR.
Altri elementi economici e indennità
Divisori e mensilità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 14 |
Indennità di funzione operativa
| Voce | Importo |
|---|---|
| Responsabile del servizio / caposcorta trasporto e scorta valori | 0,50 euro orari |
| Addetto al coordinamento e controllo di unità operative fino a 30 guardie giurate, anche presso siti aeroportuali | 3,00 euro |
| Operatore di centrale tipologia B e C allegato E DM 269/2010 | 4,50 euro |
| Addetto a servizi di controllo radiogeno presso siti aeroportuali | 2,00 euro al giorno |
Indennità di presenza
| Personale | Importo |
|---|---|
| Ruolo amministrativo | 0,63 euro per ogni giornata di effettiva presenza |
Computabile solo ai fini della 13ª mensilità.
Indennità di rischio
| Servizio | Importo |
|---|---|
| Zona stradale diurna | 3,12 euro al giorno |
| Trasporto e scorta valori diurno | 3,12 euro al giorno |
| Piantonamento bancario antirapina | 3,12 euro al giorno |
| Piantonamento fisso diurno, sala conta e centrale operativa | 0,65 euro al giorno |
L'indennità:
- non è cumulabile con l'indennità per lavoro notturno;
- è computabile solo ai fini della 13ª mensilità.
Lavoro notturno
| Servizio | Importo |
|---|---|
| Servizio notturno di zona stradale e trasporto/scorta valori | 5,61 euro per giornata di presenza |
| Servizio notturno di piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa | 4,18 euro per giornata di presenza |
Lavoro domenicale
| Voce | Importo |
|---|---|
| Indennità per ogni ora lavorata dalle 0 alle 24 di domenica | 0,71 euro |
Lavoro festivo e straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 35% |
| Straordinario feriale | 30% |
| Straordinario nel giorno di riposo settimanale | 35% |
| Straordinario festivo | 40% |
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
| Recupero del riposo | Compenso |
|---|---|
| Recupero entro il 7° giorno | 30% della retribuzione giornaliera |
| Recupero oltre il 7° giorno | 40% della retribuzione giornaliera |
Indennità / risarcimento per mancato recupero del riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Se il recupero delle ore mancanti non avviene entro 30 giorni, spettano i seguenti incrementi:
| Numero di volte annue | Indennità |
|---|---|
| Da 13 a 20 volte | 45% |
| Da 21 a 30 volte | 48% |
| Da 31 a 48 volte per attività di sicurezza complementare-sussidiaria | 50% |
Trasferta
In caso di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio regolarmente documentate, se dovute;
- indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero e fino a 24 ore;
- se supera 24 ore, il 30% si moltiplica per il numero dei giorni di missione.
Elemento aggiuntivo della retribuzione per aziende non aderenti agli enti bilaterali
L'azienda che omette il versamento delle quote per il finanziamento dell'ente bilaterale deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari allo 0,30% di paga base e contingenza per ogni mensilità, comprese quelle aggiuntive.
Assistenza sanitaria integrativa non versata
L'azienda che non versa il contributo al fondo sanitario è tenuta a corrispondere un elemento distinto della retribuzione di 30,00 euro lordi per ciascuna mensilità, comprese le aggiuntive, fermo restando il diritto del lavoratore alle prestazioni.
Orario di lavoro
Orario settimanale
| Personale | Orario |
|---|---|
| Ruolo amministrativo | 40 ore settimanali |
| Ruolo tecnico-operativo | 40 ore settimanali |
Sistemi di articolazione per il personale tecnico-operativo
- Sistema 5+1: orario giornaliero di 7 ore; 1 giorno di riposo ogni 5 giorni di lavoro; 7 giorni di permesso di conguaglio annui.
- Sistema 6+1+1: orario giornaliero di 7 ore e 15 minuti; 2 giorni di riposo ogni 6 giorni di lavoro; assorbimento di permessi riduzione orario ed ex festività.
Banca ore
Le ore di straordinario e le relative maggiorazioni possono essere accantonate in banca ore.
- Recupero entro il periodo di riferimento 01/01 - 31/12.
- Esclusi i periodi 10/12 - 10/01 e 15/07 - 15/09.
- Oltre al recupero, spetta una maggiorazione del 5% della quota oraria della retribuzione normale.
Ferie, permessi e festività
Ferie annue
| Sistema | Giorni |
|---|---|
| 5+1 | 25 giorni lavorativi |
| 6+1+1 | 23 giorni lavorativi |
| 5+2 amministrativi | 22 giorni lavorativi |
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 6 giorni annui.
- ROL amministrativi: 3 giorni annui.
- ROL personale tecnico-operativo con orario 40 ore: 6 giorni annui.
- Sistema 5+1: 7 giorni annui.
- Sistema 6+1+1: permessi assorbiti dallo schema orario.
- 4 novembre: una giornata annuale di permesso retribuito; nel 6+1+1 i permessi sono assorbiti.
Festività
Sono festive le giornate riconosciute dalla legge e il Santo Patrono.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, componente dell'unione civile, convivente anagrafico o parente entro il secondo grado.
- Possibile accordo alternativo con riduzione oraria equivalente.
Malattia
Periodo di comporto
- 240 giorni per più episodi nell'arco di un anno solare;
- 300 giorni anche non continuativi nell'anno solare, in caso di unico episodio morboso.
Trattamento economico
- 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni;
- integrazione al 100% dal 4° al 180° giorno.
Infortunio
- Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
- 100% della retribuzione il giorno dell'infortunio;
- 100% per i primi 3 giorni successivi;
- integrazione al 100% dal 4° giorno in poi.
Maternità e paternità
Si applica la normativa del D.Lgs. 151/2001, integrata dal CCNL.
Congedo di maternità
- 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo;
- oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo;
- oppure 5 mesi dopo il parto, se le condizioni sanitarie lo consentono.
Congedo di paternità obbligatorio
- 10 giorni lavorativi;
- 20 giorni in caso di parto plurimo;
- fruibile tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita.
Congedo parentale
- complessivamente 10 mesi tra i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino;
- elevabili a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi.
Integrazione economica
- integrazione datoriale al 100% durante l'astensione obbligatoria;
- per le festività cadenti nei periodi di congedo di maternità o parentale, indennità integrativa fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Part time
- Trattamento economico e normativo riproporzionato.
- Lavoro supplementare: massimo 120 ore annue, con maggiorazione del 38%.
- Oltre le 120 ore annue: ulteriore maggiorazione del 50%.
- Clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 20%.
- Part time post-maternità: limite del 5% della forza occupata nell'unità produttiva.
Periodo di prova
| Livelli | Durata |
|---|---|
| Quadri e livello 1 | 150 giorni di effettivo lavoro |
| Livelli 2, 3, 4, 5, 6 | 60 giorni di effettivo lavoro |
Apprendistato e tempo determinato
- Apprendistato professionalizzante: si applica la disciplina del Testo Unico 167/2011 e la regolazione contrattuale di settore.
- Tempo determinato: la disciplina è rinviata agli articoli 52-54 e al relativo allegato di riordino; si applica il D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche.
Preavviso
| Anzianità di servizio | Q e 1 | 2 | Altri livelli |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 2 mesi | 1 mese | 15 giorni |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 1 mese | 15 giorni |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi | 1 mese |
TFR
Spetta secondo la Legge 29/05/1982 n. 297.
Elementi utili al calcolo del TFR
- stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi;
- eventuali scatti di anzianità;
- tredicesima e quattordicesima;
- eventuali superminimi e assegni ad personam;
- quota integrativa territoriale (QU.I.T.).
Classificazione e inquadramento
Il contratto distingue tra:
- ruolo amministrativo;
- ruolo tecnico-operativo.
Per il personale tecnico-operativo, il testo completo prevede articolazioni per aree professionali e livelli da Q a 6. La sintesi economica fa riferimento ai livelli contrattuali ordinari riportati nelle tabelle sopra.
Progressione GPG nei livelli bassi
L'ipotesi del 30/05/2023 ha previsto la riduzione del periodo di permanenza nei livelli 6 e 5 da 24 mesi a 18 mesi ciascuno per le GPG.
Bilateralità, sanità integrativa e previdenza complementare
Bilateralità
Il sistema di bilateralità è parte integrante del trattamento economico-normativo del CCNL.
Assistenza sanitaria integrativa
Il fondo di riferimento è il FASIV. Contributi a carico azienda:
- 10 euro mensili per il personale full time;
- 7 euro mensili per il personale part time.
Previdenza complementare
Fondi di riferimento:
- Fon.Te. per le imprese non cooperative del settore;
- Previdenza Cooperativa per imprese costituite in forma cooperativa o collegate.
Contribuzione per aderenti:
- 0,50% a carico del lavoratore;
- 0,50% a carico del datore di lavoro;
- quota di TFR maturando secondo la normativa vigente;
- quota una tantum di iscrizione 15,50 euro di cui 11,88 euro azienda e 3,62 euro lavoratore.
Cambio appalto
Il testo contrattuale contiene una disciplina articolata sul cambio di appalto, finalizzata alla salvaguardia occupazionale. In sintesi:
- l'impresa uscente deve comunicare i dati del personale impiegato;
- l'impresa subentrante assume il personale individuato secondo le regole contrattuali, senza periodo di prova;
- sono tutelate anzianità convenzionale e scatti maturati nei limiti previsti;
- il sistema si applica anche nei casi disciplinati dagli accordi più recenti.
Altri istituti rilevanti
- Indennità di cassa: definita nei contratti integrativi locali.
- Ad personam: previsto per salvaguardare condizioni economiche di miglior favore dei vecchi inquadramenti, specie dopo l'abolizione del livello Super.
- Assistenza legale: il testo contrattuale prevede tutela legale gratuita alle GPG per fatti inerenti al servizio, nei limiti contrattuali.
- Rinnovo decreto GPG, porto d'armi e tassa tiro a segno: oneri a carico del datore di lavoro secondo il testo contrattuale.
Sintesi finale operativa
Il rinnovo 2023-2024 ha inciso soprattutto su:
- aumenti retributivi scaglionati fino al 01/12/2026;
- una tantum in tre tranche;
- conferma di 14 mensilità;
- rafforzamento di sanità integrativa, bilateralità e welfare contrattuale;
- disciplina più chiara di cambio appalto e tutele collegate;
- aggiornamento della validità del CCNL fino al 31/12/2026.
Accordi e rinnovi
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