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CCNL

CCNL Lapidei - Artigianato

CCNLF060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2026

Parti stipulanti

SindacatiFENEAL-UILFILCA-CISLFILLEA-CGIL
Datori di lavoroConfartigianato Legno e ArredoConfartigianato MarmistiCNA ProduzioneCNA CostruzioniCASARTIGIANICLAAI

Sfera di applicazione

Si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese del settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, comprese attività di escavazione, segagione, lavorazione, trasformazione e posa in opera di marmo, alabastro, granito, travertino, ardesie, pietre silicee e calcaree, tufi, sabbia e ghiaia, marmi composti, manufatti cementizi, cemento, calce, gesso, laterizi e lavorazioni cimiteriali connesse, nei limiti previsti dal CCNL.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende artigiane e delle PMI del comparto escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Ambito di applicazione

Rientrano, in sintesi, le attività di:

  • escavazione e lavorazione di marmo, alabastro, granito, travertino, ardesie, porfido e pietre affini;
  • segagione, lavorazione artistica e trasformazione dei materiali lapidei, anche con eventuale posa in opera;
  • produzione di granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
  • lavorazione delle selci;
  • produzione di sabbia e ghiaia;
  • produzione e lavorazione di marmi composti;
  • produzione e lavorazione di manufatti cementizi;
  • produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
  • produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2023
  • Scadenza: 31/12/2026

Le modifiche introdotte dall'ipotesi di accordo del 05/03/2024 decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo diverse decorrenze specifiche previste per i singoli istituti.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Confartigianato Legno e Arredo
  • Confartigianato Marmisti
  • CNA Produzione
  • CNA Costruzioni
  • CASARTIGIANI
  • CLAAI

Organizzazioni sindacali

  • FENEAL-UIL
  • FILCA-CISL
  • FILLEA-CGIL

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili - Aziende artigiane

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloFino al 29/02/2024Dal 01/03/2024Dal 01/01/2025Dal 01/01/2026Dal 01/10/2026
12.135,772.210,412.278,272.332,562.392,27
22.002,422.072,402.136,022.186,922.242,91
31.743,751.804,691.860,091.904,411.953,16
41.635,271.692,421.744,381.785,941.831,66
51.573,711.628,711.678,711.718,711.762,71
61.501,311.553,781.601,481.639,641.681,62
71.395,751.444,531.488,881.524,361.563,38

Minimi retributivi mensili - PMI

LivelloFino al 29/02/2024Dal 01/03/2024Dal 01/01/2025Dal 01/01/2026Dal 01/10/2026
12.150,702.225,342.293,202.347,492.409,92
22.016,412.086,392.150,012.200,912.259,44
31.755,941.816,881.872,281.916,601.967,57
41.646,701.703,851.755,811.797,371.845,17
51.584,711.639,711.689,711.729,711.775,71
61.511,801.564,271.611,971.650,131.694,01
71.405,511.454,291.498,641.534,121.574,92

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali.

Importi fino al 31/12/2024

LivelloImporto scatto
112,39
211,36
39,30
48,26
57,75
67,23
76,20

Importi per gli scatti maturati dal 01/01/2025

LivelloImporto scatto
117,39
216,36
314,30
413,26
512,75
612,23
711,20

Note:

  • ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti al 31/12/2024 è riconosciuto solo un aumento di 5 euro sull'ultimo scatto maturato;
  • dal 17/02/2025 anche gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità con le stesse modalità dei qualificati;
  • per gli apprendisti, l'importo dello scatto maturato durante l'apprendistato è pari a 8 euro.

E.A.R. - Elemento aggiuntivo della retribuzione

Per le imprese non aderenti alla bilateralità e non in regola con i versamenti, è dovuto un importo forfetario di:

  • 30,00 euro lordi mensili per 13 mensilità.

L'importo:

  • è erogato con cadenza trimestrale;
  • è escluso dal TFR;
  • va riproporzionato per part-time e apprendisti secondo le regole contrattuali.

SAN.ARTI. - mancata iscrizione

La mancata iscrizione al fondo sanitario SAN.ARTI. comporta l'obbligo di erogare in busta paga un ulteriore E.A.R. pari a:

  • 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità.

Una tantum rinnovo 2024

A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 05/03/2024 spetta una una tantum di 130 euro.

Caratteristiche:

  • erogazione in 2 quote da 65 euro;
  • con la retribuzione di aprile 2024 e maggio 2024;
  • agli apprendisti spetta il 70%;
  • riduzione proporzionale per part-time, servizio militare e sospensioni concordate per mancanza di lavoro;
  • spetta anche in caso di dimissioni o licenziamento;
  • gli importi già corrisposti come futuri miglioramenti contrattuali si imputano in compensazione.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 174
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Altre indennità economiche

  • Indennità di cassa: 6% del minimo contrattuale
  • Indennità di trasferta: 20% per trasferte superiori a 24 ore
  • Ore di viaggio in trasferta: retribuite al 100% della paga globale di fatto
  • Lavori disagiati/speciali: compensi demandati ad accordi regionali

Orario di lavoro

  • 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni

Flessibilità

L'azienda può introdurre regimi di orario con superamento dell'orario contrattuale fino a:

  • 48 ore settimanali
  • per un massimo di 88 ore annue

Le ore eccedenti danno luogo a recuperi compensativi e a una maggiorazione del:

  • 10%

Banca ore

Per adesione volontaria del lavoratore, le ore di straordinario e relative maggiorazioni possono confluire in banca ore.

Il lavoratore che accetta questa modalità ha diritto a un'ulteriore quantità di permessi retribuiti pari al:

  • 4% delle ore accumulate

La fruizione deve avvenire entro 12 mesi dall'inizio dell'accumulo; decorso tale termine, le ore residue vengono liquidate.

Lavoro straordinario, notturno, festivo e discontinuo

Straordinario

È considerato straordinario il lavoro oltre:

  • 8 ore giornaliere
  • oppure 40 ore settimanali
  • se l'orario è distribuito su 6 giorni: oltre 6 ore e 40 minuti giornalieri

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno28%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo50%
Straordinario nel sesto giorno - prime 2 ore28%
Straordinario nel sesto giorno - ore successive50%
Lavoro notturno50%
Lavoro notturno a turni18%
Lavoro festivo50%
Lavoro festivo con riposo compensativo12%

Lavoro notturno

È il lavoro svolto tra:

  • 22:00 e 06:00

Lavoro discontinuo

Orario normale:

  • 10 ore giornaliere / 50 settimanali per discontinui senza alloggio
  • 12 ore giornaliere / 60 settimanali per discontinui con alloggio

Maggiorazione per le ore oltre il normale orario:

  • 28%

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 160 ore annue, pari a 4 settimane

Permessi

  • Festività soppresse: 32 ore annue
  • ROL: 16 ore annue

Le ore non fruite seguono le regole contrattuali di utilizzo o liquidazione.

Festività

Sono considerate festive:

  • le domeniche o i riposi compensativi;
  • il 25 aprile e il 1° maggio;
  • le festività civili e religiose di legge;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario, pari a 80 ore
  • si applica anche alle unioni civili

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui, anche frazionabili
  • in alternativa, in caso di grave infermità, possono essere concordate diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Malattia

Comporto

  • 12 mesi in 24 mesi consecutivi

Per lavoratori con patologie oncologiche certificate:

  • ulteriore prolungamento di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi

Trattamento economico

Operai

  • 100% per i primi 3 giorni, in caso di malattia superiore a 6 giorni
  • 100% dal 4° al 180° giorno
  • 45% per massimo 90 giorni in caso di malattia superiore a 180 giorni
  • per patologie oncologiche: 50% per massimo 90 giorni oltre il 180° giorno

Impiegati

  • 100% per i primi 6 mesi
  • 45% per massimo 90 giorni in caso di malattia superiore a 180 giorni
  • per patologie oncologiche: 50% per massimo 90 giorni oltre il 180° giorno

Infortunio e malattia professionale

  • conservazione del posto fino a guarigione clinica
  • integrazione al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno fino a guarigione clinica

Maternità e paternità

  • integrazione al 100% durante il periodo di astensione obbligatoria
  • i periodi di congedo sono utili ai fini dell'anzianità di servizio per gli istituti contrattuali
  • si applicano anche le norme sul congedo obbligatorio e facoltativo di paternità secondo la legge vigente

Donne vittime di violenza

Per le lavoratrici inserite in percorsi certificati:

  • congedo retribuito fino a 3 mesi ai sensi di legge;
  • ulteriore aspettativa di 2 mesi con indennità aziendale pari al 30% della retribuzione tabellare;
  • diritto alla trasformazione del rapporto in part-time e successiva ritrasformazione a tempo pieno;
  • possibile trasferimento di sede, se compatibile con l'organizzazione aziendale.

Rapporto di lavoro

Periodo di prova - Settore lapidei

LivelloOperaiImpiegati
1-6 mesi
2-6 mesi
36 settimane3 mesi
46 settimane3 mesi
55 settimane3 mesi
64 settimane3 mesi
74 settimane-

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione.

Lavoro supplementare

  • consentito fino al 25% dell'orario concordato
  • maggiorazione del 10%

Clausole elastiche e flessibili

  • maggiorazione dell'8%
  • preavviso minimo di 5 giorni

Priorità

I lavoratori che fruiscono di congedi hanno priorità nell'accesso al part-time reversibile, se richiesto, per durata massima di 1 anno.

Contratto a tempo determinato

Durata massima

  • 36 mesi complessivi, inclusi proroghe e rinnovi
  • possibile un ulteriore contratto una sola volta, fino a 8 mesi, presso la sede competente

Affiancamento in sostituzione

Consentito per un massimo di:

  • 90 giorni di calendario

Limiti quantitativi

Dimensione aziendaLimite
Da 0 a 5 dipendenti3 lavoratori a termine
Da 6 a 18 dipendenti1 a termine ogni 2 dipendenti in forza
Da 19 dipendenti in poi35% del personale in forza

Esclusione dai limiti nei primi 15 mesi di avvio di nuove attività, nuove linee o nuove unità produttive.

Diritto di precedenza

Il lavoratore con oltre 6 mesi di attività ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, se manifesta la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.

Intervalli temporali

Non si applicano gli intervalli obbligatori tra contratti a termine.

Causali oltre 12 mesi

Sono previste dal CCNL, tra cui:

  • punte di intensa attività;
  • commesse eccezionali;
  • diverse tipologie di prodotto;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni particolari.

Attività stagionali

Oltre a quelle di legge, il CCNL individua specifiche attività stagionali del comparto legno; la relativa disciplina è richiamata nel testo consolidato di area.

Apprendistato professionalizzante

Durata - Settore lapidei

Operai

  • 1° gruppo (livelli 1, 2, 3): 5 anni
  • 2° gruppo (livelli 4 e 5): 5 anni
  • 3° gruppo (livello 6): 2 anni e 6 mesi

Impiegati

  • 3 anni

Retribuzione apprendisti - Settore lapidei operai

GruppoI semII semIII semIV semV semVI semVII semVIII semIX semX sem
1°70%70%73%73%80%80%85%85%90%90%
2°70%70%75%75%88%88%90%90%95%95%
3°70%75%80%90%95%-----

Retribuzione apprendisti - Settore lapidei impiegati

GruppoI semII semIII semIV semV semVI sem
1°70%70%73%73%80%80%
2°70%70%75%75%88%88%
3°70%75%80%90%95%95%

Dal 01/01/2025 gli apprendisti, anche con rapporto in corso, maturano scatti di anzianità; lo scatto maturato durante l'apprendistato è di 8 euro.

Bilateralità, sanità integrativa e previdenza

Bilateralità

Le imprese sono tenute a dare evidenza in cedolino della quota di versamento alla bilateralità EBNA-FSBA.

SAN.ARTI.

L'iscrizione al fondo sanitario integrativo è prevista secondo la disciplina di settore. In caso di omissione contributiva:

  • obbligo di E.A.R. di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità;
  • responsabilità aziendale per la perdita delle prestazioni sanitarie.

Previdenza complementare

È richiamato il sistema di previdenza complementare dell'artigianato, con contribuzione secondo la disciplina di riferimento.

Preavviso e cessazione del rapporto

Preavviso - Settore lapidei

LivelloPreavviso
12 mesi
22 mesi
32 mesi
42 mesi
51 mese
61 mese
715 giorni lavorativi

Per gli impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine del mese.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

Altri elementi normativi di rilievo

  • diritto di assemblea: 10 ore annue retribuite;
  • permessi per dirigenti sindacali: 4 ore per dipendente con minimo 16 ore annue;
  • obbligo di evidenza in busta paga dei versamenti a bilateralità e SAN.ARTI.;
  • prevista commissione tecnica per aggiornamento di classificazione del personale e apprendistato a decorrere dal 02/05/2024.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 25/03/2014Ipotesi di accordo 13/03/2018Verbale integrativo 21/03/2018Ipotesi di accordo 03/05/2022Verbale integrativo 17/05/2022Ipotesi di accordo 05/03/2024Accordo integrativo 15/03/2024Accordo integrativo 17/02/2025

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