CCNL Turismo - fino a 14 dip. (Cisal Confsal - Cnai Ucict)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mar 2014 al 28 feb 2017
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e di prestazione d'opera nelle aziende del settore Turismo e Pubblici esercizi/pubblici servizi che occupano fino a 14 dipendenti, nonché nelle attività similari riconducibili al settore. Il contratto è applicabile alle aziende associate ad una delle organizzazioni datoriali stipulanti. Il limite dei 14 dipendenti può essere superato per non oltre 10 mesi; non sono computati, ai fini di tale limite, i lavoratori a termine, apprendisti, telelavoratori e somministrati.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende esercenti attività turistiche, dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi con fino a 14 dipendenti, comprese le attività similari del settore.
Validità
- Decorrenza: 01/03/2014
- Scadenza: 28/02/2017
- In mancanza di disdetta nei termini contrattuali, il CCNL si intende rinnovato di pari durata.
Ambito di applicazione
Rientrano, a titolo esemplificativo:
- aziende alberghiere, pensioni, residence, villaggi turistici, ostelli;
- ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, mense, catering;
- stabilimenti balneari;
- imprese di viaggio e turismo;
- aziende termali, porti e approdi turistici;
- ogni altra attività direttamente o indirettamente riconducibile al turismo e ai pubblici esercizi.
Limite dimensionale
- Il limite di 14 dipendenti può essere superato per massimo 10 mesi.
- Non si computano nel limite: lavoratori a termine, apprendisti, telelavoratori e somministrati.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CNAI
- UCICT
Organizzazioni sindacali
- FISMIC-Confsal
- FILCOM-FISMIC
Trattamento economico
Minimi tabellari e indennità sostitutiva
La sintesi di riferimento riporta i minimi ai vari step contrattuali e l'indennità sostitutiva da riconoscere in assenza di contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per 13 mensilità, utile ai fini del TFR e assorbibile in caso di successiva contrattazione integrativa.
| Livello | Minimo dal 01/03/2014 | Minimo dal 01/03/2015 | Scatto triennale | Indennità sostitutiva 2° livello dal 01/03/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.674,82 | € 1.772,82 | € 16,50 | € 51,00 |
| 2 | € 1.513,62 | € 1.608,66 | € 15,00 | € 47,00 |
| 3 | € 1.365,51 | € 1.466,71 | € 13,00 | € 41,00 |
| 4 | € 1.288,10 | € 1.406,00 | € 12,00 | € 35,00 |
| 5 | € 1.194,13 | € 1.283,24 | € 11,00 | € 29,00 |
Dal testo completo risultano anche gli importi comprensivi dell'indennità sostitutiva dal 01/03/2016:
| Livello | Paga base dal 01/03/2015 | Indennità sostitutiva | Totale dal 01/03/2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1.772,82 | € 51,00 | € 1.823,82 |
| 2 | € 1.608,66 | € 47,00 | € 1.655,66 |
| 3 | € 1.466,71 | € 41,00 | € 1.507,71 |
| 4 | € 1.406,00 | € 35,00 | € 1.441,00 |
| 5 | € 1.283,24 | € 29,00 | € 1.312,24 |
Divisori retributivi
- Divisore orario:
- 168 per personale a 40 ore settimanali
- 182 per personale a 42 ore settimanali
- 195 per personale a 45 ore settimanali
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Scatti di anzianità
Sono previsti 10 scatti triennali.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| 1 | € 16,50 |
| 2 | € 15,00 |
| 3 | € 13,00 |
| 4 | € 12,00 |
| 5 | € 11,00 |
Indennità di vacanza contrattuale / Una tantum
L'indennità di vacanza contrattuale è fissata in € 300,00, erogata in due tranche:
- € 150,00 nella busta paga di aprile 2014;
- € 150,00 nella busta paga di dicembre 2014.
Premio di produzione
Demandato alla contrattazione aziendale/di secondo livello, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti.
Indennità di cassa
- € 30,00 lordi mensili per il lavoratore addetto normalmente al maneggio di denaro con responsabilità per errori o ammanchi.
Indennità per rinvio del riposo settimanale
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno:
- € 10,00 per ciascuna settimana soggetta a rinvio;
- massimo 4 settimane al mese.
Indennità di turno
Per turni continui nelle 24 ore con almeno 5 notti al mese:
- maggiorazione del 10% della paga base nazionale lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali per la generalità dei lavoratori.
- Distribuibili su 5 o 6 giorni.
Flessibilità e banca ore
Confluiscono in banca ore le ore eccedenti realizzate in regime di flessibilità.
- Saldo massimo banca ore: 192 ore a favore del lavoratore o del datore di lavoro.
- In caso di cessazione del rapporto, il saldo è addebitato o accreditato nelle competenze finali.
Flessibilità annuale
L'orario annuale può essere distribuito con:
- aumento settimanale fino a 12 ore, entro un massimo di 16 settimane annue;
- recupero nei periodi di minor lavoro oppure retribuzione con maggiorazione del 10%.
Intensificazione / rarefazione
Nei casi di punte di attività o periodi di riduzione:
- intensificazione fino a 48 ore settimanali per massimo 24 settimane, con maggiorazione del 15% per le ore oltre 40;
- rarefazione fino a 32 ore settimanali per massimo 24 settimane;
- possibile riduzione fino a 24 ore settimanali con anticipazione della retribuzione contrattuale e successivo recupero; per le ore eccedenti le 40 spetta la sola maggiorazione del 10%.
Lavoro discontinuo
Per mansioni discontinue o di semplice attesa/custodia:
- orario ordinario: 45 ore settimanali;
- tetto massimo medio settimanale, ordinario e straordinario, su 12 mesi: 50 ore;
- maggiorazione del 10% per le ore oltre le 45.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno ordinario | 15% |
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro domenicale | 10% |
| Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora | 15% |
| Straordinario oltre la 48ª ora | 25% |
| Straordinario diurno festivo | 35% |
| Straordinario notturno | 40% |
| Straordinario notturno festivo | 50% |
| Part-time: lavoro supplementare | 15% |
| Part-time: clausole elastiche/flessibili | 10% |
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro svolto tra le 22:00 e le 06:00.
Riposi, ferie, festività e permessi
Riposo settimanale
- 24 ore di riposo settimanale, in aggiunta al riposo giornaliero.
- Possibili modalità elastiche di fruizione secondo il CCNL e la contrattazione di secondo livello.
Ferie
- 28 giornate di calendario, pari a 160 ore lavorative.
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.
Ex festività / festività soppresse
Gli importi delle festività soppresse, pari a una giornata di retribuzione per ciascuna festività, sono versati all'ENMOA per finalità mutualistiche e assistenziali; secondo la sintesi, non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali e non incidono sugli altri istituti contrattuali.
Permessi retribuiti
- 16 ore annue.
Permessi non retribuiti
- fino a 48 ore annue.
Permessi per eventi familiari
- Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi di calendario;
- per apprendisti: 80 ore;
- lutto:
- 3 giorni lavorativi annui per decesso di padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figli;
- 1 giorno lavorativo annuo per decesso di suocero o nonno;
- permesso al padre per nascita del figlio: 2 giorni retribuiti;
- permesso per matrimonio di un figlio: 1 giorno retribuito.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Periodo di comporto
- anzianità fino a 2 anni: 6 mesi nel biennio;
- anzianità oltre 2 anni: 9 mesi nel biennio.
Trattamento economico
- primi 3 giorni: 80%, solo se la malattia supera i 10 giorni lavorativi;
- dal 4° giorno:
- fino a 2 anni di anzianità: integrazione all'80%;
- oltre 2 anni di anzianità: integrazione al 90% per i primi 6 mesi e al 40% per il residuo periodo di comporto, entro il limite massimo complessivo nel quinquennio di 12 mesi.
Infortunio
Conservazione del posto
Fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
Trattamento economico
- giorno dell'infortunio: 100%;
- 1°, 2° e 3° giorno successivi: 80%;
- dal 4° all'89° giorno: integrazione all'80%;
- dal 90° giorno in poi: integrazione al 70%.
Maternità
Secondo la sintesi:
- nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa;
- resta dovuto il 20% della tredicesima mensilità.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| 1° | 60 giorni di effettiva prestazione |
| 2°-3° | 45 giorni |
| 4° | 30 giorni |
| 5° | 15 giorni |
Part-time
- Trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione.
- Lavoro supplementare: massimo 4 ore per 20 giorni; maggiorazione 15%.
- Clausole elastiche e flessibili: maggiorazione 10%.
- Nel testo completo sono previsti limiti minimi di prestazione pari a 16 ore settimanali, 64 mensili o 532 annue, salvo specifiche eccezioni.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- durata massima ordinaria: 3 anni;
- per figure professionali omologhe a quelle artigiane:
- 48 mesi per livelli 1° e 2°;
- 60 mesi per livelli 3° e 4°.
Inquadramento economico durante l'apprendistato
| Inquadramento finale | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|
| 1° livello | 3° livello | 3° livello | 2° livello |
| 2° livello | 4° livello | 3° livello | 2° livello |
| 3° livello | 5° livello | 4° livello | 4° livello |
| 4° livello | 5° livello | 5° livello | 4° livello |
Limiti numerici
- aziende con almeno 10 dipendenti: rapporto apprendisti/qualificati pari a 3 a 2;
- aziende fino a 9 dipendenti: massimo 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;
- se non vi sono lavoratori qualificati o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
| Datore di lavoro | Numero massimo apprendisti |
|---|---|
| Da 10 dipendenti in su | 3 apprendisti ogni 2 qualificati |
| Fino a 9 dipendenti | 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato |
| Nessun qualificato o meno di 3 | Massimo 3 apprendisti |
Contratto a tempo determinato e stagionali
Regime generale
Si applica la normativa legale, con le specificazioni del CCNL.
Contratto acausale
- durata massima, comprese proroghe: 12 mesi.
Contratto causale
- durata massima complessiva, comprese proroghe, rinnovi e somministrazione a termine: 36 mesi.
- possibile un ulteriore contratto tra gli stessi soggetti, una sola volta, fino a 12 mesi, stipulato presso la Direzione Territoriale/Provinciale del Lavoro competente.
Causali richiamate dal CCNL
Tra le principali:
- avvio di nuova attività;
- lancio di prodotto o servizio innovativo;
- rilevante cambiamento tecnologico;
- processo organizzativo entro il limite complessivo del 6% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva;
- fase supplementare di progetto di ricerca e sviluppo;
- rinnovo o proroga di commessa consistente;
- sostituzione di dipendenti assenti per ferie.
Intervalli tra contratti
- 20 giorni se il contratto scaduto era fino a 6 mesi;
- 30 giorni se superiore a 6 mesi.
Divieti di apposizione del termine
Tra i casi indicati:
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, salvo eccezioni di legge;
- unità produttive con sospensione o riduzione orario con integrazione salariale per le stesse mansioni;
- imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Trattamento economico e normativo del tempo determinato
- ferie e tredicesima corrisposte per 365esimi in base ai giorni di durata del rapporto;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato, gli scatti di anzianità tengono conto dei periodi precedenti non interrotti da oltre 12 mesi.
Diritto di precedenza
- per i lavoratori non stagionali che abbiano lavorato per oltre 6 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi;
- deve essere esercitato con manifestazione scritta entro 6 mesi dalla cessazione;
- si estingue entro 1 anno dalla cessazione.
Attività stagionali
Sono considerate stagionali sia quelle di legge sia le ulteriori attività individuate dal CCNL legate, tra l'altro, a disponibilità di materie prime, domanda ciclica, variazioni climatiche, ricorrenze e iniziative promozionali.
- durata massima nello stesso ciclo stagionale: 8 mesi per ogni singolo contratto;
- il limite massimo generale dei 36 mesi non si applica alle attività stagionali;
- non si applica la disciplina sulla successione dei contratti a termine;
- diritto di precedenza esercitabile con richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione e valido entro 1 anno.
Preavviso
| Classificazione | Fino a 4 anni di anzianità | Fino a 10 anni di anzianità | Oltre 10 anni di anzianità |
|---|---|---|---|
| Livelli 1° e 2° | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario |
| Livelli 3° e 4° | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
| Livello 5° | 15 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge.
La retribuzione annua utile al calcolo comprende:
- paga base tabellare nazionale;
- aumenti periodici di anzianità;
- retribuzioni di merito e/o ad personam;
- retribuzioni o premi derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- tredicesima mensilità.
Classificazione del personale
Il sistema classificatorio è articolato in 5 livelli.
Sintesi dei livelli
- 1° livello: funzioni direttive, autonomia operativa, coordinamento e controllo.
- 2° livello: mansioni di concetto e specializzazione elevata.
- 3° livello: mansioni operative qualificate e tecniche.
- 4° livello: lavori qualificati con normali conoscenze tecnico-pratiche.
- 5° livello: lavori semplici esecutivi/pratici.
Bilateralità ed enti contrattuali
Il CCNL richiama un sistema articolato di bilateralità con particolare rilievo per:
- ENMOA;
- ENBOA;
- ERBOA;
- FONASI;
- FORMOA.
La corretta applicazione del CCNL comporta l'obbligo di attuazione dei relativi istituti contrattuali e bilaterali.
ENMOA
Secondo il testo, le aziende sono tenute a versare mensilmente all'ENMOA un contributo pari al 14% della paga base nazionale per ciascun dipendente, compresi apprendisti e altri lavoratori subordinati, oltre agli importi delle festività soppresse; il sistema finanzia prestazioni mutualistiche, assistenza sanitaria integrativa e strumenti bilaterali. Il testo richiama inoltre specifiche responsabilità del datore in caso di omissione o parziale versamento.
Altri istituti di rilievo
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario;
- per apprendisti: 80 ore retribuite.
Tredicesima
- 1 mensilità.
Trasferta
Nel testo completo è prevista una diaria giornaliera pari a 1/52 della paga base nazionale mensile, oltre al rimborso spese.
Ritiro patente
Per il lavoratore autista o che necessiti della patente per servizio: conservazione del posto per 9 mesi senza retribuzione, con possibilità di diversa adibizione se compatibile.
Osservazioni finali di sintesi
Il contratto è strutturato per le piccole aziende del comparto turismo e pubblici esercizi fino a 14 dipendenti, con forte ricorso a strumenti di flessibilità organizzativa, banca ore, lavoro multiperiodale e istituti di bilateralità. Sul piano economico, i riferimenti principali sono i minimi tabellari per i 5 livelli, gli scatti triennali, la tredicesima, l'indennità di cassa, l'una tantum/IVC di € 300,00 e l'indennità sostitutiva del secondo livello dal 01/03/2016 in assenza di contrattazione integrativa economica.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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