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Sentenza

Sentenza n. 1607/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “- della Determinazione del Direttore Appalti della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A., prot. 263 del 5.8.2025, comunicata il 5.8.2025, avente ad oggetto “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CIG 791855022E). Ottemperanza alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6688 del 24 luglio 2024 (di conferma della Sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 818 del 23 ottobre 2023) e TAR Piemonte, Sez. I, n. 868 del 23 maggio 2025 - Rinnovazione della valutazione del grave illecito professionale ascrivibile a TIM S.p.A. - Esclusione di TIM S.p.A., annullamento dell’aggiudicazione disposta con disposizione del Consigliere Delegato n. 80 del 10 marzo 2020, confermata con determinazione del Direttore Appalti n. 72 del 31 marzo 2023 e risoluzione della convenzione sottoscritta il 15 aprile 2021. Aggiudicazione. Prosecuzione proroga dell’affidamento del “servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007” all’operatore economico Fastweb S.p.A., di cui alla determinazione n. 368 del 19 dicembre 2023 (CIG A03E30F6CA)”, con cui SCR ha disposto l’esclusione di TIM, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con disposizione del Consigliere Delegato n. 80 del 10.3.2020, confermata con Determinazione del Direttore Appalti n. 72 del 31.3.2023, la risoluzione della convenzione sottoscritta il 15.4.2021, l’aggiudicazione della gara per il “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)” in favore di Retelit Digital Services S.p.A. e la proroga del precedente affidamento a Fastweb S.p.A.; - dell’esclusione di TIM dalla procedura di gara in questione; - dell’annullamento, con effetti retroattivi, dell’aggiudicazione disposta in favore di TIM giusta disposizione del Consigliere Delegato n. 80 del 10.3.2020, confermata con determinazione del Direttore Appalti n. 72 del 31.3.2023; - della risoluzione della convenzione sottoscritta con TIM il 15.4.2021; - della graduatoria approvata in seguito all’esclusione di TIM; - dell’aggiudicazione disposta in favore di Retelit Digital Services S.p.A., già Irideos, in seguito alla fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima; - per quanto occorrer possa, della comunicazione ex art. 76, d.lgs. 50/2016, prot. n. 0008722 del 5.8.2025, con cui SCR Piemonte ha comunicato a TIM la Determinazione n. 263 del 5.8.2025; - di tutti gli atti e verbali di gara relativi alla rinnovazione della valutazione del grave illecito professionale ascrivibile a TIM S.p.A. e all’esclusione della stessa; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e/o conoscibili; nonché per il conseguente accertamento dell’aggiudicazione della procedura di gara in questione in favore di TIM S.p.A., con conseguente condanna dell’amministrazione alla stipula del contratto con la ricorrente stessa; e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con Retelit Digital Services S.p.A. e conseguente subentro della ricorrente nel contratto medesimo; nonché per il risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante stipula del contratto di appalto posto a gara con la ricorrente e/o subentro della ricorrente nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, riservata la proposizione, in caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione anche solo parziale dell’appalto, di successivo giudizio volto ad ottenere il risarcimento per equivalente per le prestazioni eventualmente non eseguite dalla ricorrente”;

Giustizia amministrativa202502178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della stazione appaltante che ha escluso l’impresa dalla gara per grave illecito professionale, annullato retroattivamente la precedente aggiudicazione, risolto la convenzione, aggiudicato la gara ad altro operatore e prorogato il precedente affidamento a un terzo operatore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato la determinazione della stazione appaltante adottata in rinnovazione della valutazione del grave illecito professionale, nonché gli atti presupposti e consequenziali: l’esclusione dalla procedura, l’annullamento retroattivo della precedente aggiudicazione, la risoluzione della convenzione, la graduatoria e la nuova aggiudicazione in favore di altro operatore economico. Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione e alla stipula, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con l’aggiudicataria e il subentro, nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché la stazione appaltante ha revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La revoca del provvedimento impugnato da parte della stazione appaltante ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione delle domande di annullamento e delle consequenziali pretese di aggiudicazione, subentro e risarcimento in forma specifica. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi all’esclusione per grave illecito professionale, all’annullamento dell’aggiudicazione, alla risoluzione della convenzione e alla nuova aggiudicazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La stazione appaltante ha revocato il provvedimento impugnato, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela del provvedimento amministrativo impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando venga meno l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento.
  • In presenza di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice amministrativo non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti né le domande consequenziali incompatibili con l’avvenuta revoca dell’atto impugnato.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione in ragione dell’esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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