Cassazione Penale, Sentenza n. 25798/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 350 e 438 c.p.p.: si censura l'utilizzo, da parte dei giudici del merito, delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria (dichiarazioni ottenute dopo persistente opera di persuasione), che sarebbero riportate solo nel verbale di arresto e non verbalizzate e sottoscritte in altri atti, e quindi inutilizzabili in sede di giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio per cui le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non sono utilizzabili se non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante, la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato né dimostrato la decisività di tali dichiarazioni rispetto al complessivo compendio indiziario. Inoltre nel fascicolo risultano molteplici elementi probatori indipendenti (segnalazione e immediata individuazione vicino al luogo del furto, tentativo di fuga, escoriazioni e tracce di terra sulle mani, refurtiva nella sua disponibilità, corrispondenza della suola delle scarpe con l'impronta rinvenuta) che, anche al netto delle dichiarazioni contestate, sostengono la condanna. Perciò il motivo è ritenuto generico e il ricorso inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 350 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ricorda il principio collegato all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (se non inserite in atto sottoscritto dal dichiarante sono inidonee).
art. 438 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente nella censura; nel contesto serve a contestare la regolarità dell'impiego di specifiche fonti di prova nel giudizio abbreviato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza udienza personale delle parti; la causa è stata decisa con le conclusioni scritte delle parti.
art. 94 d.lgs. n. 150/2022
Richiamato per la continuazione di applicazione del precedente regime processuale ai ricorsi proposti entro il termine stabilito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) nei casi di inammissibilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 37676/2022 e Sez. U, n. 23868/2009 "Fruci")
Principi consolidati: le dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria sono inutilizzabili se non formalmente sottoscritte; inoltre chi eccepisce l'inutilizzabilità di una prova deve indicare gli atti affetti e dimostrarne la decisività nel complessivo compendio indiziario, pena la genericità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non possono essere utilizzate in giudizio se non trascritte in un atto sottoscritto dal dichiarante; tuttavia la semplice censura della loro utilizzabilità non è sufficiente se non è accompagnata dalla prova della loro incidenza decisiva sulla decisione.
- Chi impugna in Cassazione l'utilizzabilità di una prova deve indicare con precisione gli atti viziati e spiegare come l'eventuale esclusione della prova inciderebbe sul complessivo assetto indiziario: il mancato rispetto di questo onere rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.
- Una pluralità di indizi concordanti (posizione nei pressi del luogo del reato, tentativo di fuga, reperti materiali, corrispondenza di impronte o suole) può fondare la responsabilità anche quando venga esclusa una dichiarazione spontanea; i giudici valutano il quadro probatorio nella sua globalità.
- In caso di inammissibilità del ricorso determinata da colpa dell'attore dell'impugnazione, il giudice della legittimità può irrogare una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) oltre alle spese processuali.
- Nei procedimenti abbreviati e in generale, le decisioni di merito devono costituire un unicum argomentativo: la Corte di Cassazione verifica la coerenza dell'esame probatorio svolto dai giudici di primo e secondo grado.
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