Cassazione Penale, Sentenza n. 8648/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (carta Postepay, conto corrente e sequestro per equivalente di euro 2.108.053) disposto dal GIP in relazione al delitto di riciclaggio in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 416‑bis.1. Il ricorso denunciava violazioni degli artt. 187, 192 comma 2, 321, 324 c.p.p. e degli artt. 648‑bis e 416‑bis.1 c.p.; censurava la motivazione come carente, deducendo che la fusione dei metalli non costituirebbe condotta occultatrice della provenienza illecita, che mancava prova certa dell'origine delittuosa dei metalli, che gli indizi richiamati erano privi di riscontri, che non erano specificati natura, epoca e modalità dei reati presupposti, che le intercettazioni erano riferite in modo generico e che il fatto che i pagamenti fossero in contanti non bastava a provare la provenienza illecita.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una motivazione effettiva, coerente e sufficiente in relazione al fumus del reato e agli elementi di collegamento tra la ricorrente e il sistema di riciclaggio (numerosi bonifici ricevuti, titoli di credito e assegni, prelievi in contanti e ricariche di carta, ruolo nell'operatività per conto di soggetti riconducibili al sistema). La Corte ha confermato che la trasformazione e la fusione dei metalli preziosi (attività clandestina non conforme alla L. n.46/1968) rendono irreversibile l'identificazione dei componenti e quindi possono integrare condotte idonee all'occultamento della provenienza illecita. Ha inoltre precisato che ai fini del fumus è sufficiente l'individuazione tipologica del reato presupposto e non la sua piena ricostruzione storico‑fattuale, e che le intercettazioni erano indicate con data, numero e soggetti e messe a disposizione della difesa. Infine ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 187 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente tra le norme violate; non emergono rilievi della Corte che ne mutino l'interpretazione, che è stata inquadrata nel più ampio contesto procedurale di valutazione della motivazione e degli standard di impugnazione in materia cautelare
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore come criterio di gravità indiziaria; la Corte ricorda che per la misura reale il parametro è il fumus e che non è richiesto lo stesso livello probatorio previsto dall'art. 192 c.p.p. per altre misure cautelari personali
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione; la Corte non ha rilevato violazioni formali o sostanziali dell'iter procedimentale tali da rendere il provvedimento viziato
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; la decisione della Corte evidenzia che la motivazione dell'ordinanza impugnata soddisfaceva i requisiti minimi di coerenza e completezza richiesti
art. 648‑bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio richiamata nella contestazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari indicassero la destinazione dell'oro a operazioni di riciclaggio e quindi la sussistenza del fumus della fattispecie
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Aggravante invocata nella contestazione; la Corte ha considerato l'aggravante nel quadro investigativo che dipingeva il controllo mafioso sulle attività e il convogliamento dei proventi
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza citata: limita il sindacato della Cassazione alle ipotesi di violazione di legge e non consente la rimessione per mera illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha applicato tale principio respingendo una rivalutazione del compendio indiziario
Legge n. 46 del 30/1/1968
Richiamata per illustrare gli obblighi di marchiatura e registrazione dei metalli preziosi; la Corte ha ritenuto che la fusione clandestina, eseguita fuori dal regime normativa, impedisca l'identificazione e possa costituire elemento di occultamento della provenienza illecita
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo o per equivalente) il sindacato in Cassazione è limitato: è ammesso solo per violazione di legge o per difetti radicali della motivazione; non è consentita una semplice rivalutazione del compendio indiziario
- Per configurare il fumus di reati contro il patrimonio collegati a riciclaggio è sufficiente l'individuazione tipologica del reato presupposto; non è necessaria la ricostruzione integrale di tutti gli elementi storico‑fattuali
- La trasformazione materiale dei beni (es. fusione di metalli preziosi) può integrare condotte idonee a occultare la provenienza illecita quando rende irreversibile l'identificazione degli originari componenti, specie se svolta al di fuori degli obblighi di registrazione e marchiatura
- La mera circostanza di pagamenti in contanti non è di per sé decisiva, ma può essere valutata insieme ad altri elementi (bonifici anomali, titoli di credito, prelievi e ricariche) per tracciare la coerenza di un sistema di riciclaggio
- Le intercettazioni e i riferimenti a linguaggio criptico possono essere ritenuti utili se nell'atto sono individuati con date, numeri e partecipanti e se le registrazioni sono messe a disposizione della difesa, permettendo il controllo
- Il difensore che impugna misure reali deve mirare a censurare vizi di legge o carenze formali e motivazionali gravi; contestazioni che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono difficilmente accolte in sede di legittimità
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