Cassazione Civile, Sentenza n. 25612/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Basilicata che aveva respinto l'appello avverso un avviso di accertamento con rettifica della rendita catastale relativa alla torre (palo) di impianto eolico. Le ricorrenti deducevano, in primo luogo, violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 (entrata in vigore 1.1.2016) perché la CTR aveva qualificato la torre come "costruzione" incidente sulla rendita catastale nonostante la norma escluda dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo; in secondo luogo carenza di prova e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) sulla procedura di stima; in terzo luogo violazione delle norme catastali previgenti (r.d.l. 652/1939 e DPR 1142/1949) per mancata considerazione delle caratteristiche del palo eolico e per una presunta sovrastima priva di adeguato riscontro probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, affinché accerti se la torre costituisca o meno macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica e quindi escluso dalla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015; ha inoltre disposto che la CTR si pronunci sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
r.d.l. n. 652/1939, art. 4
si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo
Definizione generale di "immobile urbano" e criterio formale per considerare come costruzione gli elementi stabilmente ancorati al suolo; utile per distinguere costruzioni da altri beni, ma non determinante rispetto all'esclusione posta dalla L. 208/2015
D.M. 2.1.1998, n. 28, art. 2, comma 3
l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale... Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite... purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali
Indica il concetto di unità immobiliare basato su autonomia funzionale e reddituale; aiuta a valutare se un elemento contribuisce in modo stabile alla funzione e al valore dell'unità immobiliare
art. 1-quinquies, dl 31 marzo 2005, n. 44
Norma di interpretazione autentica che ha ampliato il computo della rendita catastale includendo "costruzioni stabili" connesse al suolo e alcuni elementi mobili connessi all'attività industriale nel regime previgente; è parte del quadro storico affrontato dalla Corte
art. 1, comma 244, legge 190/2014
Rimando alle istruzioni (circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012) per la determinazione della rendita catastale di unità a destinazione speciale e particolare; ha contribuito a consolidare prassi valutative prima della modifica del 2016
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
Norma chiave applicabile ratione temporis: introduce la stima diretta per D/E e, tramite tecnica per esclusione, sottrae dalla base imponibile gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro stabile infissione al suolo; quindi la qualificazione dipende dalla strumentalità funzionale e non dalla mera stabilità fisica
Massime di principio
- Per determinare la rilevanza catastale di componenti come torri eoliche prevale il criterio della strumentalità al processo produttivo: se l'elemento è un macchinario/impianto funzionale alla produzione, va escluso dalla stima della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 anche se stabilmente ancorato al suolo
- La valutazione è fattuale: la Commissione deve accertare concretamente se la torre costituisce parte integrante dell'impianto produttivo o se può avere autonomia funzionale e reddituale; non è sufficiente una qualificazione meramente formale o basata su asserzioni prive di riscontro probatorio
- La stabilità fisica (infissione o imbullonatura) non determina automaticamente l'assoggettamento a rendita catastale dopo il 2016: conta la funzione nel processo produttivo
- La stima delle unità catastali nei gruppi D ed E segue la stima diretta, ma va preventivamente esclusa la componente impiantistica riconducibile a macchinari/congegni/attrezzature funzionali
- Documentazione tecnico-estimativa (es. DOCFA, perizie, descrizioni tecniche) e prove specifiche sono decisive: l'onere di fornire elementi utili alla verifica spetta alle parti e il giudice di merito deve motivare la valutazione in modo che sia possibile il controllo in grado di garantire il rispetto della disciplina introdotta dalla L. 208/2015
- Le circolari e la prassi amministrativa non possono prevalere sulla norma di legge: in caso di contrasto prevale l'interpretazione conforme alla legge e alla giurisprudenza di legittimità
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