Sentenza del 21/11/2016 n. 353 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso intimazione concessione governativa - Diritto annuale CCIAA - Atto nullo per omessa notifica della cartella prodromica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di intimazione sostenendo che non gli era stata notificata la cartella di pagamento, quale atto presupposto e necessario per portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria iscritta a ruolo. L'omessa notifica della cartella avrebbe inoltre impedito l'esercizio tempestivo del diritto di difesa e il controllo del rispetto dei termini di decadenza per la riscossione.
La decisione
L'avviso di intimazione è stato ritenuto nullo perché la mancata notificazione della cartella prodromica costituisce un vizio procedimentale rilevante. L'intimazione, infatti, non può sostituire la cartella né sanare la sua omessa notifica, poiché il contribuente deve essere previamente posto in condizione di conoscere la pretesa e di impugnarla. La nullità deriva dalla violazione delle garanzie difensive previste per l'impugnazione degli atti presupposti.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
«La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione insieme a quest'ultimo»
La disposizione consente al contribuente di contestare l'atto presupposto non notificato insieme all'atto successivo, come l'intimazione di pagamento. L'omessa notifica della cartella incide sul diritto di difesa e rende viziata l'intimazione successiva.
Massime di principio
- Un atto di riscossione successivo presuppone, di regola, la regolare notifica degli atti precedenti necessari a rendere conoscibile la pretesa tributaria.
- Se la cartella di pagamento non è stata notificata, il contribuente può contestarne l'omissione impugnando l'intimazione ricevuta, senza che l'ente possa limitarsi a richiamare l'esistenza dell'iscrizione a ruolo.
- La mancata notifica dell'atto presupposto può determinare la nullità o l'annullamento dell'atto successivo quando impedisce al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi nei termini.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la sequenza degli atti, le relative date di notifica e il rispetto dei termini di decadenza, chiedendo all'ente la prova documentale della notifica della cartella.
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