Circolare numero 111 del 2-8-2007
istruzioni operative e contabili per l’attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed ENI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative per consentire ai lavoratori confluiti in ENI e già iscritti al Fondo gas al 31 dicembre 2005 di mantenere la copertura contributiva mediante prosecuzione volontaria, in base all’art. 38, comma 5, della legge n. 289/2002 e al DM 16 giugno 2003. Vengono indicati i soggetti ammessi, i termini per la domanda, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, le regole di calcolo dei contributi volontari, le scadenze di versamento, le modalità di pagamento tramite ENI e le istruzioni contabili per la rilevazione e i rimborsi.
Prosecuzione volontaria dei contributi al Fondo integrativo gas per i lavoratori confluiti in ENI
Prosecuzione volontaria dei contributi al Fondo integrativo gas per i lavoratori confluiti in ENI
La circolare definisce le istruzioni operative per consentire ad alcuni lavoratori del settore gas di mantenere la copertura nel Fondo integrativo tramite prosecuzione volontaria dei contributi. La disciplina si inserisce nel quadro dell’art. 38, comma 5, della legge n. 289/2002 e del DM 16 giugno 2003, ed è applicata nel contesto della riorganizzazione settoriale che ha interessato il comparto tra il 2002 e il 2004, nonché della fusione per incorporazione di ITALGAS PIÙ in ENI con effetto dal 1° gennaio 2005.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La circolare riguarda il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, nei cui confronti sia venuta meno l’iscrizione al Fondo per effetto delle separazioni societarie conseguenti agli obblighi del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, oppure per messa in mobilità. In particolare, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori confluiti in ENI e iscritti al Fondo Gas alla data del 31 dicembre 2005.
La finalità dell’intervento è evitare che il trasferimento di personale a nuove società del gruppo o la riorganizzazione del settore producano una soluzione di continuità nella posizione assicurativa, con conseguente pregiudizio dei diritti maturati.
Presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve:
- richiamare espressamente l’art. 38, comma 5, della legge n. 289/2002;
- essere sottoscritta dall’interessato;
- essere presentata alla Sede INPS competente per territorio oppure direttamente alla Direzione Provinciale di Torino, poiché tutte le domande vengono accentrate presso tale struttura;
- essere corredata dalla dichiarazione di ENI di assumere l’onere del pagamento della contribuzione volontaria al Fondo;
- contenere la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi.
La convenzione con ENI prevede infatti che l’azienda sostenga gli oneri contributivi e, poiché essa utilizza l’accentramento contributivo per il personale in servizio, analogo accentramento è previsto anche per i versamenti volontari. La circolare segnala inoltre l’esistenza di un modulo specifico allegato come parte integrante del provvedimento.
Termini per l’esercizio della facoltà
I termini per presentare la domanda dipendono dalla posizione del lavoratore:
- entro 6 mesi dalla stipula della convenzione per coloro che, a tale data, già rientravano nelle condizioni previste dalla norma per effetto degli obblighi derivanti dall’art. 21 del D. Lgs. n. 164/2000 o per messa in mobilità dovuta a ristrutturazione aziendale;
- entro 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale per coloro il cui transito intervenga successivamente.
Poiché il termine ordinario di scadenza sarebbe caduto il 23 agosto 2007, periodo di sospensione delle attività aziendali, esso viene fissato al 15 ottobre 2007.
Rilascio dell’autorizzazione e decorrenza
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo integrativo è concessa ai lavoratori che possano far valere i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 184/1997, cioè 3 anni di contribuzione, pari a 1.080 giorni, nel quinquennio antecedente la domanda.
La decorrenza è fissata dal primo giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo, a condizione che la domanda sia stata presentata nei termini. Se la domanda viene presentata oltre i termini:
- l’autorizzazione decorre dal giorno di presentazione della domanda;
- è possibile versare anche per i 180 giorni precedenti, individuati a ritroso da tale data;
- resta comunque scoperto, senza copertura contributiva nel Fondo integrativo, il periodo compreso tra la cessazione dell’obbligo di iscrizione e il primo contributo volontario.
La nota richiamata in circolare precisa che, nel periodo considerato, eventuali contributi versati al Fondo a titolo obbligatorio possono essere richiesti dalle parti interessate come versati a titolo volontario ai sensi della convenzione INPS-ENI.
Determinazione della contribuzione volontaria
La contribuzione volontaria si calcola applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, pari al 1,7%, alla retribuzione imponibile percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo.
L’imponibile è costituito dalla retribuzione globale mensile, comprensiva di tutte le voci fisse e continuative, con esclusione:
- delle quote delle doppie mensilità;
- delle somme liquidate a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.
Va inoltre considerata la 13ª mensilità. Una volta individuato l’ultimo anno contributivo di 360 giorni e la retribuzione corrispondente, ricavabile dalla certificazione annuale o dalla denuncia EMens, si determina il contributo annuo volontario dovuto al Fondo integrativo.
In applicazione dell’art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 184/1997, l’imponibile su cui è stato calcolato il contributo deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno in base all’indice ISTAT di incremento del costo della vita relativo all’anno precedente; sul valore aggiornato si ricalcola il nuovo importo dovuto.
Notifica del provvedimento
Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato sia all’interessato sia ad ENI mediante lettera raccomandata.
Versamenti, cadenze e modalità operative
La convenzione conferma l’applicazione integrale dell’art. 8 del D. Lgs. n. 184/1997 in materia di periodicità e termini di versamento. I contributi volontari devono essere versati:
- entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza dell’autorizzazione e la fine del trimestre in corso alla data di notifica;
- entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui si riferisce la contribuzione, per ogni versamento successivo.
I versamenti eseguiti in ritardo devono essere rimborsati ad ENI senza maggiorazione di interessi.
Il pagamento è a carico di ENI, che effettua il versamento in forma cumulativa e trasmette alla banca tesoriera i dati necessari per il pagamento telematico. La banca esegue quindi il versamento cumulativo alla Sede provinciale INPS di Torino, trasmettendo i dati secondo la normale procedura TEF.
Istruzioni contabili
La rilevazione contabile dei versamenti volontari deve essere effettuata al conto GPA 52/084. In sede di ripartizione, la procedura imputa le somme riscosse ai seguenti conti di nuova istituzione:
- GSR 22/120, per contributi volontari di competenza degli anni precedenti;
- GSR 22/170, per contributi volontari di competenza dell’anno in corso.
Gli eventuali rimborsi dei contributi devono essere imputati al conto esistente GSR 34/000. I conti di nuova istituzione sono riportati nell’allegato n. 1.
Punti principali
Ambito e destinatari
La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti delle aziende private del gas che, a seguito delle riorganizzazioni settoriali e della fusione per incorporazione di ITALGAS PIÙ in ENI con decorrenza 1° gennaio 2005, hanno perso l’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo. Possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori confluiti in ENI iscritti al Fondo Gas alla data del 31 dicembre 2005.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda deve richiamare espressamente l’art. 38, comma 5, della legge n. 289/2002, essere sottoscritta dall’interessato e presentata alla Sede INPS competente per territorio, oppure direttamente alla Direzione Provinciale di Torino. Deve essere allegata la dichiarazione di ENI di assumere l’onere della contribuzione volontaria e deve essere inserita la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi. È previsto un modulo specifico allegato alla circolare.
Termini per richiedere la prosecuzione volontaria
Per chi già si trovava nelle condizioni previste dalla norma alla data della convenzione, la domanda va presentata entro 6 mesi dalla stipula; il termine, che sarebbe scaduto il 23 agosto 2007, viene fissato al 15 ottobre 2007. Per chi transita in epoca successiva, il termine è di 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale. La richiesta va presentata tempestivamente per evitare interruzioni nella copertura contributiva.
Decorrenza e requisiti dell’autorizzazione
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria è concessa a chi nel Fondo Gas possa far valere i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 184/1997, cioè 3 anni pari a 1.080 giorni nel quinquennio antecedente la domanda. La decorrenza coincide con il primo giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione, se la domanda è presentata nei termini; se presentata in ritardo, decorre dalla data della domanda, con facoltà di coprire anche i 180 giorni precedenti, restando comunque scoperto il periodo tra cessazione dell’obbligo e primo versamento volontario.
Calcolo della contribuzione volontaria
Il contributo volontario si determina applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, pari al 1,7%, alla retribuzione imponibile percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo. La retribuzione imponibile comprende la retribuzione globale mensile, le voci fisse e continuative e la 13ª mensilità, con esclusione delle doppie mensilità e dei rimborsi spese anche forfettizzati. L’imponibile va rivalutato ogni 1° gennaio in base all’indice ISTAT del costo della vita dell’anno precedente.
Versamento, periodicità e gestione del pagamento
I versamenti seguono la periodicità e i termini dell’art. 8 del D. Lgs. n. 184/1997: per il periodo dalla decorrenza alla fine del trimestre in corso alla notifica, il pagamento va effettuato entro la fine del trimestre solare successivo alla notifica; per i versamenti successivi, entro la fine del trimestre solare successivo a quello di riferimento. I ritardi devono essere rimborsati ad ENI senza interessi. L’onere è a carico di ENI, che effettua un pagamento cumulativo tramite la banca tesoriera, la quale riversa le somme alla Sede provinciale INPS di Torino con procedura TEF.
Provvedimento di autorizzazione e contabilità
Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato all’interessato e ad ENI con raccomandata. Contabilmente i versamenti volontari sono rilevati al conto GPA 52/084 e ripartiti sui conti di nuova istituzione GSR 22/120 per i contributi degli anni precedenti e GSR 22/170 per quelli dell’anno in corso. Gli eventuali rimborsi devono essere imputati al conto GSR 34/000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 ago 2007Circolare numero 11 del 02-08-2007 enpals
- Circolare · 1 ago 2007Circolare numero 110 del 1-8-2007
- Circolare · 3 ago 2007Circolare numero 112 del 3-8-2007
- Circolare · 30 lug 2007Circolare numero 109 del 30-7-2007
- Circolare · 6 ago 2007Circolare numero 113 del 6-8-2007
- Circolare · 26 lug 2007Circolare numero 10 del 26-07-2007 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →