Circolare numero 113 del 6-8-2007
istruzioni per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS tramite F24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per il versamento, da parte dei datori di lavoro, delle quote di TFR maturando destinate al Fondo complementare INPS (FONDINPS) nei casi di adesione tacita alla previdenza complementare. Vengono indicati il nuovo codice F24 "FOIN", le modalità di compilazione, l’assenza di compensazione o deduzione, i termini di versamento ordinari e quelli applicabili ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006. Si richiama inoltre l’imputazione individuale delle scelte e la rilevazione centrale del gettito.
Versamento delle quote di TFR al FONDINPS tramite modello F24
Versamento delle quote di TFR al FONDINPS tramite F24
La circolare interviene sul versamento delle quote di TFR maturando destinate, in caso di adesione tacita del lavoratore, alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, denominata FONDINPS. Le indicazioni sono rese in fase di prima applicazione, nelle more della convenzione tra il Fondo e l’Istituto prevista dal decreto istitutivo.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si colloca nell’ambito dell’art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede l’adesione alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita e regola, al comma 7, i criteri di conferimento del TFR. In particolare, la lettera b), n. 3), dispone che le quote di TFR maturando confluiscano al fondo complementare costituito presso l’INPS quando il lavoratore non esprima alcuna volontà entro sei mesi dal 1° gennaio 2007, o dalla data di prima assunzione se successiva, e non trovino applicazione le regole di destinazione previste dai numeri 1 e 2 della medesima lettera.
Istituzione del FONDINPS
Il DM 30 gennaio 2007 ha istituito il "Fondo complementare I.N.P.S.", denominato "FONDINPS"; la delibera COVIP del 26 luglio 2007 ne ha approvato il regolamento. L’art. 5 del decreto ministeriale prevede inoltre che il Fondo stipuli una convenzione con l’INPS per disciplinare la raccolta delle somme e i relativi rapporti operativi.
Modalità operative di versamento
In attesa della convenzione FONDINPS-INPS, la circolare stabilisce che il versamento delle quote di TFR possa essere eseguito sin dalla prima scadenza utile con modello F24. Per il mese di agosto 2007 viene richiamata la proroga al 20 agosto 2007 dei pagamenti F24, disposta con D.P.C.M. in corso di pubblicazione.
È stato istituito un nuovo codice F24 denominato "FOIN", che identifica le "Quote TFR FONDINPS". In sede di compilazione del modello, nella sezione INPS devono essere inseriti:
- il "codice Sede";
- la "matricola INPS";
- il campo "periodo dal - al", con il periodo di paga mensile di riferimento.
Regime fiscale e possibilità di compensazione
La circolare precisa che gli importi versati con causale FOIN non sono soggetti a compensazione né a deduzione. Di conseguenza, devono essere versati integralmente, anche in presenza di crediti del datore di lavoro esposti nel modello F24 per qualsiasi titolo.
Termini di versamento
Le quote di TFR destinate al FONDINPS seguono, per uniformità, la scadenza ordinaria dei versamenti F24, cioè il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il versamento deve iniziare dal mese successivo a quello di scadenza del semestre concesso al lavoratore per effettuare la propria scelta.
Imputazione delle scelte e rilevazione del gettito
Per la corretta imputazione individuale delle scelte, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con il messaggio n. 19165 del 25 luglio 2007. La rilevazione del gettito relativo alle quote di TFR conferite al FONDINPS è demandata a livello centrale.
Punti principali
Quadro normativo e istituzione del FONDINPS
La circolare richiama l’art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina l’adesione espressa o tacita alle forme di previdenza complementare e, in particolare, la destinazione del TFR maturando in mancanza di una scelta del lavoratore. In tale contesto, il DM 30 gennaio 2007 ha istituito il "Fondo complementare I.N.P.S." denominato "FONDINPS", mentre la delibera COVIP del 26 luglio 2007 ne ha approvato il regolamento.
Finalità della circolare
L’atto fornisce le prime indicazioni operative per il versamento della contribuzione che i datori di lavoro devono effettuare al Fondo, in attesa della convenzione tra FONDINPS e INPS prevista dall’art. 5 del DM 30 gennaio 2007.
Modalità di versamento con modello F24
In prima applicazione, il versamento delle quote di TFR al FONDINPS deve essere effettuato tramite modello F24. È stato istituito un apposito codice causale/codice F24 "FOIN", con significato di "Quote TFR FONDINPS". Nella sezione INPS del modello devono essere compilati, secondo la prassi ordinaria, i campi "codice Sede" e "matricola INPS"; nel campo "periodo dal - al" va indicato il periodo di paga mensile cui le quote si riferiscono, ad esempio 07-07 per il mese di luglio 2007.
Esclusione di compensazioni e deduzioni
Le somme versate con la causale FOIN non possono essere soggette a compensazione né a deduzione. Devono quindi essere versate integralmente anche qualora nel modello F24 risultino crediti del datore di lavoro a qualsiasi titolo.
Termini di versamento
Le quote di TFR di pertinenza del FONDINPS possono essere versate alla scadenza ordinaria dei pagamenti F24, ossia il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il versamento decorre dal mese successivo a quello di scadenza del semestre entro il quale il lavoratore può esercitare la propria scelta.
Imputazione individuale e rilevazione del gettito
Per l’imputazione individuale delle scelte si rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 19165 del 25 luglio 2007, richiamato come allegato n. 1. La rilevazione del gettito relativo alle quote di TFR conferite a FONDINPS sarà effettuata a livello centrale.
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