Circolare numero 109 del 30-7-2007
vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’assistenza fiscale 2007 resa dall’INPS ai pensionati che presentano il modello 730/2007, indicando procedure di acquisizione, precompilazione, trasmissione, gestione dei conguagli e casi particolari. Vengono fissate scadenze precise per acquisizione, invio telematico all’Agenzia delle Entrate, comunicazioni dei CAF/professionisti e conclusione delle operazioni. Sono inoltre regolati gli effetti della clausola di salvaguardia, le modalità di trattamento dei conguagli a credito e a debito, le ipotesi di mancato abbinamento o impossibilità di elaborazione automatica, nonché le peculiarità in caso di decesso del pensionato o di interruzione del rapporto di sostituzione.
Modelli 730/2007 dei pensionati presentati all’INPS e gestione assistenza fiscale, conguagli e trasmissioni telematiche
Modelli 730/2007 presentati dai pensionati all’INPS
La circolare disciplina l’intera gestione dell’assistenza fiscale 2007 resa dall’INPS ai pensionati che presentano il modello 730/2007, dalla ricezione e acquisizione delle dichiarazioni fino all’abbinamento con le prestazioni, all’elaborazione dei conguagli e alle comunicazioni con CAF, professionisti abilitati e contribuenti. L’atto richiama inoltre le scadenze operative e le ipotesi particolari, con particolare attenzione ai casi di errore, decesso del pensionato o impossibilità di eseguire i conguagli in via automatizzata.
Acquisizione dei modelli e controlli preliminari
Le sedi hanno ricevuto i modelli 730/2007 compilati entro il 30 aprile 2007 e hanno provveduto alla relativa acquisizione. Nella fase di inserimento occorre massima attenzione, perché errori di acquisizione possono esporre l’Istituto alle sanzioni previste dalla normativa.
La cancellazione delle dichiarazioni è ammessa solo su richiesta scritta del dichiarante e non può essere richiesta dagli eredi. L’acquisizione avviene tramite la procedura disponibile in INTRANET nel percorso "Assicurato e Pensionato" > "Assistenza Fiscale", che consente:
- la protocollazione automatica e in tempo reale delle dichiarazioni;
- l’acquisizione dei modelli normali, congiunti e con tutore;
- il monitoraggio dei modelli ricevuti e di quelli ancora non inseriti;
- il rilascio all’interessato della ricevuta e del prospetto con i dati compilati.
Precompilazione automatica dei dati
Per i contribuenti che nel 2006 si erano già avvalsi dell’assistenza fiscale INPS, il sistema agevola l’acquisizione del 730/2007 con una precompilazione automatica di diversi dati già presenti negli archivi. In particolare possono essere precaricati:
- quadro anagrafico per il domicilio al 31 dicembre 2006;
- eventuale coniuge e familiari a carico;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di lavoro e di pensione erogati dall’INPS e relative ritenute risultanti dal CUD 2007;
- oneri e spese rateizzati;
- acconti trattenuti nel corso dell’assistenza fiscale 2006;
- crediti non rimborsati e ritenute sospese.
Per la precompilazione del quadro C relativo ai redditi da pensione è necessario che il codice fiscale del pensionato presente in ARCA sia validato dall’Agenzia delle Entrate. La funzione di precompilazione si attiva per ciascun quadro con il bottone "precarica". Il suo scopo è velocizzare l’acquisizione e consentire un raffronto immediato con i dati indicati dal contribuente nel modello cartaceo, evidenziando eventuali difformità.
Elaborazioni centrali, prospetto di liquidazione e clausola di salvaguardia
Dopo l’acquisizione, le attività successive sono gestite centralmente con elaborazioni giornaliere: calcolo del prospetto di liquidazione, trasmissione dei dati e abbinamento con le prestazioni del contribuente. I modelli 730 e 730-3 elaborati a livello centrale e associati a una prestazione INPS sono inviati direttamente agli interessati tramite il sistema POSTEL, salvo che la sede non abbia provveduto autonomamente alla stampa.
Nel prospetto di liquidazione viene applicata automaticamente la clausola di salvaguardia, in base alla quale al contribuente e/o al coniuge viene riconosciuto il trattamento fiscale più favorevole tra la normativa vigente al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2002. Se viene applicata la disciplina del 2004 o del 2002, la relativa annualità è indicata nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia" del modello 730-3. Le sedi e le agenzie dispongono anche della consultazione dei risultati di calcolo sviluppati con le diverse normative, per agevolare la comunicazione con l’utenza.
Dichiarazioni integrative e correzione degli errori
Se il contribuente riscontra errori a lui imputabili che determinano un maggior rimborso o un minor debito, può presentare dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre, ma solo a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche qualora la prima dichiarazione sia stata resa al sostituto d’imposta.
Se l’errore comporta invece un minor rimborso o un maggior debito, la regolarizzazione deve avvenire con dichiarazione integrativa nei termini ordinari tramite modello Unico 2007 oppure, se i termini sono già scaduti, mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Gli errori imputabili al soggetto che presta assistenza fiscale possono essere corretti con un nuovo modello 730-3 da comunicare al sostituto. Se la correzione determina un ritardo nel versamento, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,40% mensile. Restano comunque dovuti i conguagli conseguenti all’elaborazione del modello 730 originario.
Scadenze per trasmissione e adempimenti materiali
La trasmissione telematica delle dichiarazioni 730/2007 all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro il 31 luglio 2007 tramite il servizio Entratel, sotto la cura della Direzione Centrale Sistemi Informativi. Entro la stessa data le strutture INPS devono consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.
Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi, numerati progressivamente, con la dicitura "Mod. 730-1" e con l’indicazione degli estremi del sostituto d’imposta: codice fiscale, denominazione e domicilio fiscale. Per l’Istituto il domicilio fiscale coincide con l’indirizzo della Direzione Generale.
Entro il 30 settembre 2007 il contribuente può comunicare al sostituto che non intende effettuare alcun versamento della seconda o unica rata di acconto oppure che intende versare un importo inferiore a quello risultante dal modello 730 presentato. Tutte le attività relative all’assistenza fiscale devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007, oltre il quale l’Istituto non può effettuare ulteriori versamenti.
Trasmissione delle risultanze contabili dei CAF e dei professionisti
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono inviare all’INPS e all’INPDAP la comunicazione con l’esito contabile delle dichiarazioni predisposte per i contribuenti pensionati ai fini del conguaglio, a credito o a debito. La modalità ordinaria è la trasmissione telematica; solo se la quantità dei dati è rilevante è consentito l’invio su supporto magnetico.
Nessuna struttura periferica dell’Istituto può ricevere direttamente i modelli 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo; qualora pervengano, devono essere immediatamente restituiti al CAF o al professionista che li ha inviati. Le risultanze contabili trasmesse telematicamente, se conformi alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, vengono registrate negli archivi centrali e abbinate alle prestazioni erogate dall’Istituto.
Per trasmissione, consultazione e monitoraggio dei file, CAF e professionisti devono utilizzare il servizio dedicato sul sito www.inps.it, accedendo a "Servizi On line" e quindi a "Servizi in convenzione", con certificato digitale valido e credenziali autorizzate.
Abbinamento con le prestazioni INPS
Le risultanze contabili vengono abbinate alle prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta nel 2007. La ricerca della prestazione avviene, nell’ordine, negli archivi dei dipendenti, dei pensionati, dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito e degli assegni divorzili su pensioni.
Se il soggetto è sia dipendente sia pensionato, la procedura privilegia il rapporto di sostituzione come dipendente, salvo il caso di lavoro part-time. I lavoratori che sappiano di non ricevere la retribuzione nel mese in cui saranno effettuati i conguagli, per cessazione del servizio o per altre cause, devono segnalarlo al sostituto d’imposta, affinché ne tenga conto anche per i conseguenti conguagli sul trattamento pensionistico.
Rimane valido, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 23 marzo 2007, il modello 730/2007 dei lavoratori per i quali, dopo la presentazione, si interrompa il rapporto di sostituzione per cessazione della prestazione o decesso del titolare. In tali casi la dichiarazione non può essere restituita al CAF o al professionista.
Il sostituto d’imposta deve effettuare, entro il periodo d’imposta, il pagamento dei conguagli a credito oppure comunicare agli interessati gli importi residui a debito da versare direttamente. Il rimborso del credito deve essere effettuato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe, ma non in caso di decesso del contribuente.
Non è previsto l’abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l’INPS non è sostituto d’imposta (VOBANC, IOBANC, SOBANC) né con le prestazioni esenti IRPEF AS, PS e INVCIV.
Posizioni non abbinate e attività delle sedi
Le posizioni che non trovano abbinamento con prestazioni in essere nel 2007 vengono restituite telematicamente senza essere segnalate alle strutture INPS. CAF e professionisti possono scaricare dal sito dell’Istituto la lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell’abbinamento, che vale sia come ricevuta dei modelli trasmessi sia, per le posizioni non abbinate, come restituzione delle posizioni relative a prestazioni per le quali l’Istituto non è sostituto d’imposta.
Le posizioni restituite possono essere riattivate dalle sedi INPS, su richiesta del CAF o del professionista, mediante la funzione di inserimento prestazione, eventualmente dopo una variazione degli archivi ARCA. Le sedi e le agenzie devono inoltre svolgere incontri locali con CAF e professionisti per illustrare le modalità operative della circolare.
Gestione dei conguagli su pensioni
Per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, i conguagli sono stati effettuati con la rata di agosto 2007, con possibilità di rateizzazione fino a quattro rate. I conguagli a credito e a debito del pensionato sono trattati come un unico gruppo; la rateizzazione, se richiesta, è ammessa solo quando il conguaglio complessivo, senza considerare la seconda rata d’acconto, risulti a debito.
Sulle rate successive ad agosto si applicano interessi dello 0,5% mensile. Se l’importo della pensione non è sufficiente a recuperare integralmente i conguagli, l’eventuale residuo è trattenuto sui ratei successivi con interesse dello 0,4% mensile.
Nel caso di soli conguagli a credito, o se il saldo complessivo è a credito, l’elaborazione avviene sulla rata di agosto 2007 anche se il pagamento della pensione non deve essere disposto perché già effettuato su base semestrale o annuale. Se invece i conguagli sono a debito, essi vengono detratti dalla rata di agosto fino a capienza e il recupero avviene sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto, incluse PS, AS e INVCIV, con esclusione di eventuali conguagli a credito non connessi all’assistenza fiscale.
I conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale hanno priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero, che vengono trattenute prima della liquidazione 730.
Casi in cui il conguaglio automatico non è possibile
La procedura automatizzata non consente il conguaglio nelle seguenti situazioni:
- pensione eliminata per decesso o per altri motivi diversi dal trasferimento ad altra sede;
- codice fiscale del dichiarante non presente in alcuna anagrafica dei titolari o contitolari di pensione;
- dati anagrafici incongrui rispetto al codice fiscale, non validato dal Fisco;
- contitolare scaduto prima della rata di conguaglio;
- contitolare con pagamento scisso della quota di pensione;
- beneficiario di assegno alimentare o divorzile;
- pagamento localizzato presso un ufficio pagatore di sede.
In tali casi le sedi devono completare la definizione dell’assistenza fiscale secondo le situazioni di archivio e le istruzioni della circolare 17. Se esiste una cedola utilizzabile o il pagamento è localizzato in sede, oppure se vi è interruzione del rapporto di sostituzione ma permane l’obbligo di rimborso, la sede effettua i conguagli con la funzione "Gestione contabile saldi e acconti" e li comunica entro il giorno 5 del mese successivo al Polo integrato in materia fiscale e tributaria Direzione.
Se la mancata elaborazione dipende da dati interni errati, la posizione va sistemata in ARCA o con l’inserimento della nuova prestazione, ricordando di chiedere la validazione del codice fiscale al Fisco e di verificare eventuali conguagli già effettuati con il precedente codice fiscale. Se non è possibile completare l’assistenza fiscale, la sede deve interromperla, così da consentire al contribuente o agli eredi di adempiere direttamente con modello F24.
Decesso del pensionato e rapporti con gli eredi
In caso di decesso del pensionato, la sede non deve eseguire alcun conguaglio e deve procedere con l’interruzione dell’assistenza fiscale, così da far risultare il credito non rimborsato nel CUD. Tale credito può essere utilizzato nella dichiarazione successiva presentata dagli eredi ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 600/1973, oppure gli eredi possono chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Se nel modello 730 vi sono incongruenze, gli eredi possono presentare UNICO 2007 Persone Fisiche per integrare redditi omessi o parzialmente omessi e per far valere oneri deducibili o detraibili non indicati. Non sono ammesse richieste di restituzione del modello 730/2007 da parte degli eredi.
Se il de cuius aveva presentato dichiarazione congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria utilizzando i dati che il sostituto d’imposta comunica nel modello 730-3; l’eventuale debito deve essere versato tempestivamente, mentre il credito può essere fatto valere nella dichiarazione successiva.
Eliminazione della pensione e comunicazioni finali
Quando una pensione sulla quale è stata effettuata l’assistenza fiscale viene eliminata, la sede deve verificare se i conguagli siano stati inseriti in una rata successiva alla perdita del diritto e, in tal caso, gestirli secondo le modalità ordinarie. Le posizioni scartate per decesso del pensionato in fase di elaborazione dei conguagli vengono chiuse da una procedura centrale.
A partire dal mese di settembre una procedura centrale segnala alle sedi:
- le posizioni non interrotte con pensione abbinata eliminata per decesso;
- le posizioni interrotte con mese di interruzione diverso da quello del decesso indicato in archivio.
La procedura predispone inoltre le comunicazioni da inviare agli eredi. Se il conguaglio è stato operato su una cedola spettante al pensionato deceduto e non riscossa, esso si considera comunque effettuato per i debiti; la rata verrà pagata al netto in occasione dei ratei maturati e non riscossi spettanti agli eredi. Se invece si tratta di un importo a credito, e non vi è richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d’imposta già messo in pagamento ma non riscosso deve essere restituito al Fisco a cura dell’INPS, con tempestiva comunicazione al Polo integrato in materia fiscale e tributaria Direzione.
Consultazione dei dati, comunicazioni ai pensionati e chiusura delle attività
I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, se previsto, sulle rate successive, sono memorizzati in GP8MD50 con i codici dell’allegato 5. Quando i conguagli a debito sono recuperati su più pensioni a pagamento unificato, su ciascuna pensione viene registrata la quota recuperata.
Come per gli anni precedenti, i pensionati ricevono dall’ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento. Le sedi devono informare CAF e professionisti abilitati sulle modalità con cui vengono effettuati i conguagli e prestare massima attenzione nella gestione delle operazioni connesse all’assistenza fiscale. Infine, viene ribadito che gli adempimenti devono essere curati con tempestività, in tempo utile per i conguagli e per la trasmissione telematica entro il 31 luglio 2007, poiché anomalie e ritardi possono determinare l’applicazione di sanzioni a carico dell’Istituto; gli errori rilevati dopo tale data devono essere segnalati alla Direzione Centrale Prestazioni.
Punti principali
Acquisizione dei modelli 730/2007 e procedura INPS
Le sedi INPS hanno ricevuto e acquisito i modelli 730/2007 compilati entro il 30 aprile 2007, con l’avvertenza di evitare errori che possano esporre l’Istituto a sanzioni. La cancellazione delle dichiarazioni è consentita solo su richiesta scritta del dichiarante e non può essere richiesta dagli eredi. L’acquisizione avviene tramite la funzione INTRANET "Assicurato e Pensionato" > "Assistenza Fiscale", che protocolla automaticamente le dichiarazioni, consente il monitoraggio dei modelli ricevuti e permette la gestione di dichiarazioni normali, congiunte e con tutore.
Precompilazione automatica dei dati
Per i contribuenti che nel 2006 si sono avvalsi dell’assistenza fiscale INPS, il modello 730/2007 può essere precompilato automaticamente con dati già presenti negli archivi: domicilio al 31 dicembre 2006, coniuge e familiari a carico, redditi di terreni e fabbricati, redditi da lavoro e pensione e relative ritenute risultanti dal CUD 2007, oneri e spese rateizzati, acconti trattenuti in sede di assistenza fiscale 2006 e crediti non rimborsati o ritenute sospese. Per il quadro C dei redditi da pensione è necessario che il codice fiscale del pensionato in ARCA sia validato dall’Agenzia delle Entrate; la funzione si attiva per ciascun quadro con il bottone "precarica".
Elaborazioni centrali, clausola di salvaguardia e invio dei modelli
Dopo l’acquisizione, calcolo del prospetto di liquidazione, trasmissione dei dati e abbinamento con le prestazioni sono gestiti centralmente con elaborazioni giornaliere. I modelli 730 e 730-3 elaborati e abbinati a una prestazione INPS vengono recapitati agli interessati tramite POSTEL, salvo stampa autonoma della sede. Nel prospetto 730-3 viene applicata automaticamente la clausola di salvaguardia, attribuendo al contribuente il trattamento più favorevole tra le normative vigenti al 31 dicembre 2005, 31 dicembre 2004 o 31 dicembre 2002; se applicata la normativa 2004 o 2002, l’anno è indicato nell’apposita casella. Le sedi possono consultare anche i risultati di calcolo con le diverse normative.
Dichiarazioni integrative e correzione di errori
Se il contribuente riscontra errori a lui imputabili che determinano un maggior rimborso o un minor debito, può presentare dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre solo a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se la prima dichiarazione è stata presentata al sostituto d’imposta. Se l’errore comporta un minor rimborso o un maggior debito, la regolarizzazione avviene con dichiarazione integrativa nei termini ordinari tramite modello Unico 2007 oppure, se i termini sono scaduti, mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Gli errori imputabili al soggetto che presta assistenza fiscale possono essere corretti con un nuovo modello 730-3 da comunicare al sostituto; se la correzione ritarda il versamento, si applicano interessi dello 0,40% mensile.
Trasmissione telematica e gestione dei modelli 730-1 e 730-4
L’invio telematico delle dichiarazioni 730/2007 all’Amministrazione finanziaria deve avvenire entro il 31 luglio 2007 tramite Entratel, a cura della Direzione Centrale Sistemi Informativi. Entro la stessa data le strutture INPS devono consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, raggruppate in pacchi da massimo cento pezzi, numerati progressivamente e recanti la dicitura "Mod. 730-1" e gli estremi del sostituto d’imposta; per l’INPS il domicilio fiscale è la Direzione Generale. I CAF e i professionisti abilitati trasmettono all’INPS e all’INPDAP le risultanze contabili dei modelli 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo esclusivamente in via telematica, o su supporto magnetico per grandi volumi; le strutture periferiche non possono ricevere direttamente tali dichiarazioni e devono restituirle immediatamente all’inviose.
Abbinamento con le prestazioni INPS e casi di non abbinamento
Le risultanze contabili vengono abbinate alle prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta nel 2007, cercando prima tra dipendenti, poi pensionati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito e assegni divorzili su pensioni. In caso di soggetto sia dipendente sia pensionato, prevale il rapporto da dipendente, salvo il part-time. Le prestazioni non soggette ad abbinamento sono quelle per cui l’INPS non è sostituto d’imposta (VOBANC, IOBANC, SOBANC) e le prestazioni esenti IRPEF AS, PS e INVCIV. Le posizioni non abbinate sono restituite telematicamente e le sedi possono riattivarle, su richiesta, tramite la funzione di inserimento prestazione, dopo eventuali variazioni in ARCA.
Conguagli su pensioni: tempistiche, rateazione e priorità
Per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, i conguagli sono stati effettuati con la rata di agosto 2007, consentendo una rateizzazione fino a quattro rate se il saldo complessivo, senza considerare la seconda rata d’acconto, è a debito. Sui ratei successivi ad agosto si applicano interessi dello 0,5% mensile; se la pensione è insufficiente, i conguagli residui sono trattenuti sui mesi successivi con interesse dello 0,4% mensile. I conguagli a debito hanno priorità inferiore rispetto ad altri recuperi (sostituzione Stato, rivalsa enti locali, recupero crediti, addizionali, IRPEF da rettifica CUD, ecc.). Il recupero a debito avviene sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto, comprese PS, AS e INVCIV, nei limiti degli importi mensili di pensione.
Gestione delle situazioni non automatizzabili
La procedura automatizzata non può operare in caso di pensioni eliminate per decesso o altri motivi, assenza o incongruità del codice fiscale, contitolare scaduto prima della rata, pagamento scisso della quota pensione, assegno alimentare o divorzile e pagamento localizzato presso un ufficio pagatore di sede. In tali casi le sedi devono definire l’assistenza fiscale in base alla situazione concreta: effettuare i conguagli su cedola disponibile e comunicarli al Polo integrato entro il giorno 5 del mese successivo; correggere eventuali dati errati in ARCA, validando il codice fiscale; oppure interrompere l’assistenza fiscale quando non sia possibile completarla, consentendo al contribuente o agli eredi di adempiere con F24.
Decesso del pensionato, interruzione dell’assistenza e posizione degli eredi
In caso di decesso del pensionato la sede non deve effettuare conguagli e deve interrompere l’assistenza fiscale per far emergere il credito non rimborsato sul CUD. Il credito non rimborsato può essere riportato nella dichiarazione successiva presentata dagli eredi ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 600/1973, oppure gli eredi possono chiedere rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973. Se il modello 730 presenta incongruenze, gli eredi possono usare UNICO 2007 PF per integrare redditi o oneri omessi. Non è ammessa la richiesta di restituzione del 730 da parte degli eredi. Se il deceduto aveva presentato dichiarazione congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione e versare tempestivamente l’eventuale debito; il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione successiva.
Chiusura delle attività, comunicazioni e controlli
Tutte le attività di assistenza fiscale devono concludersi entro il 31 dicembre 2007, poiché l’Istituto non può effettuare ulteriori versamenti dopo tale data. I conguagli effettuati sono memorizzati in GP8MD50 con i codici dell’allegato 5; se il recupero a debito avviene su più pensioni a pagamento unificato, viene registrata su ciascuna pensione la quota recuperata. I pensionati ricevono dall’ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento. Le sedi devono informare CAF e professionisti abilitati sulle modalità di conguaglio e prestare massima attenzione all’acquisizione dei modelli, anche per evitare sanzioni; eventuali errori emersi dopo il 31 luglio devono essere segnalati alla Direzione Centrale Prestazioni.
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