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Circolare

Circolare numero 112 del 3-8-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2007, che ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui non riconosceva in via prioritaria al coniuge convivente con persona con handicap grave il diritto al congedo straordinario. Vengono quindi ridefiniti i soggetti aventi diritto, l’ordine di priorità tra familiari, alcuni criteri interpretativi sull’assistenza continuativa ed esclusiva e le indicazioni operative per la modulistica e il riesame delle domande pendenti.

Estensione del congedo straordinario al coniuge convivente con disabile grave

Estensione del congedo straordinario al coniuge convivente con disabile grave

La circolare recepisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, intervenuta sull’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L’INPS chiarisce che il congedo straordinario deve essere riconosciuto in via prioritaria anche al coniuge convivente con soggetto in situazione di handicap grave, ridefinendo di conseguenza l’ordine dei soggetti legittimati e le modalità operative per l’istruttoria delle domande.

Quadro normativo e principio affermato

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla disposizione, il diritto del coniuge convivente a fruire del congedo. In applicazione del dispositivo della sentenza, la circolare afferma che il congedo deve essere riconosciuto prioritariamente al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile, ai fini anche dell’erogazione della relativa indennità.

Soggetti aventi diritto e ordine di priorità

La circolare individua i beneficiari tra i lavoratori dipendenti secondo un ordine preciso:

  • coniuge della persona gravemente disabile, purché convivente con la stessa;
  • genitori, naturali o adottivi e affidatari, nei casi in cui ricorra almeno una delle condizioni previste dalla norma;
  • fratelli o sorelle conviventi, in via alternativa, solo al ricorrere dei presupposti richiesti.

Per i genitori, il congedo è ammesso quando:

  • il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
  • il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
  • il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a fruire del congedo per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi.

La circolare precisa inoltre che:

  • in caso di figli minorenni, il beneficio spetta anche in assenza di convivenza;
  • in caso di figli maggiorenni, il beneficio spetta anche in assenza di convivenza, ma solo se l’assistenza è prestata con continuità ed esclusività;
  • il congedo spetta alternativamente alla madre o al padre, oppure a uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia, e non può essere fruito contemporaneamente da entrambi.

Per i fratelli o sorelle, il beneficio spetta in via alternativa e solo se:

  • entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
  • il fratello o la sorella con handicap grave non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure, se coniugato e convivente, il coniuge non lavori o sia lavoratore autonomo, oppure abbia rinunciato al congedo per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi.

Chiarimenti interpretativi sull’assistenza

La circolare richiama l’orientamento già espresso per i permessi ex lege 104/1992 con circolare n. 90/2007 e chiarisce che, anche per il congedo straordinario, non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi. La scelta del familiare che presta assistenza è ricondotta all’autonomia privata e familiare.

Viene inoltre specificato che l’assistenza continuativa ed esclusiva non deve necessariamente coincidere con una cura giornaliera. È sufficiente che sia svolta con caratteri di sistematicità e adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con handicap grave.

Modulistica e gestione delle domande

L’INPS comunica l’aggiornamento della modulistica online. I modelli hand 4 e hand 5 saranno rivisti tenendo conto:

  • del diritto prioritario del coniuge alla fruizione del congedo;
  • dei criteri di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza;
  • del principio di autonomia privata e familiare nella scelta del soggetto che presta assistenza.

È inoltre in corso di predisposizione un nuovo modello, denominato hand 6, per la richiesta del congedo straordinario da parte del coniuge.

Ambito di applicazione e riesame delle pratiche

Le sedi INPS possono riesaminare le richieste già pervenute relative a rapporti non esauriti, intendendosi per tali le situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o l’estinzione del diritto per prescrizione. La circolare, quindi, apre alla rivalutazione delle domande pendenti alla luce del nuovo assetto interpretativo derivante dalla pronuncia costituzionale.

Punti principali

Estensione del diritto al coniuge convivente

La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, che ha esteso in via prioritaria al coniuge convivente della persona con handicap in situazione di gravità il diritto al congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Ordine di priorità dei beneficiari

I lavoratori dipendenti aventi diritto sono individuati secondo un ordine gerarchico: prima il coniuge convivente; poi i genitori, naturali o adottivi e affidatari, al ricorrere di specifiche condizioni; infine i fratelli o le sorelle conviventi, solo in presenza di determinati presupposti relativi ai genitori e al coniuge del disabile.

Condizioni per genitori, figli e fratelli/sorelle

Per i genitori il beneficio spetta se il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge, oppure se il coniuge del figlio non lavora o è autonomo, o ha rinunciato al congedo. Per figli minorenni il beneficio spetta anche senza convivenza; per figli maggiorenni senza convivenza solo se l’assistenza è continuativa ed esclusiva. Per fratelli o sorelle servono il decesso o la totale inabilità di entrambi i genitori e ulteriori condizioni sullo stato coniugale del disabile e del coniuge.

Chiarimenti su assistenza e assistenza familiare

Non è più necessario dimostrare l’impossibilità di assistenza da parte di altri familiari conviventi, poiché la scelta del familiare che assiste rientra nell’autonomia privata e familiare. L’assistenza continuativa ed esclusiva non coincide necessariamente con la cura giornaliera, ma richiede sistematicità e adeguatezza rispetto alle esigenze concrete del disabile.

Aggiornamento modulistica e riesame domande

L’INPS comunica l’aggiornamento dei modelli di domanda su "modulistica on line": i modelli hand 4 e hand 5 saranno rivisti e sarà predisposto il nuovo modello hand 6 per la richiesta del congedo da parte del coniuge. Le sedi possono riesaminare le richieste già presentate relative a rapporti non esauriti, cioè non definiti da sentenza passata in giudicato o da prescrizione.

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