Circolare numero 11 del 02-08-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già fornite dall’Enpals sulla nuova contribuzione dovuta nei rapporti di lavoro agevolati, a seguito del decreto interministeriale di attuazione dell’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006. Viene chiarita la ripartizione della contribuzione degli apprendisti tra le diverse gestioni previdenziali, con effetto dai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007, e si precisa che la nuova aliquota IVS del 9,01% a carico del datore di lavoro si applica anche ad altre tipologie di rapporti agevolati assimilati a quelli degli apprendisti. Sono indicati inoltre le aliquote complessive per le imprese dello spettacolo e i codici di agevolazione interessati.
Nuova aliquota contributiva per rapporti di lavoro agevolati e apprendisti dal 1° gennaio 2007
Nuova aliquota contributiva per apprendisti e rapporti di lavoro agevolati
La circolare Enpals fornisce istruzioni integrative in materia di contribuzione dovuta dal datore di lavoro nei rapporti di lavoro agevolati, in attuazione dell’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006. Il chiarimento si innesta sulle indicazioni già rese con la circolare n. 3 dell’8 febbraio 2007 e riguarda, in particolare, la ripartizione della contribuzione per gli apprendisti e l’applicazione della nuova aliquota IVS nei rapporti assimilati.
Ripartizione della contribuzione per gli apprendisti
A seguito del decreto interministeriale del 28 marzo 2007, comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è stata complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale onere, con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007, è ripartito tra le gestioni interessate nelle seguenti misure:
- Fpld: 9,01%
- Cuaf: 0,11%
- Malattia: 0,53%
- Maternità: 0,05%
- Inail: 0,30%
Applicazione della nuova aliquota IVS ai rapporti agevolati
La circolare precisa che l’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, fissata al 9,01%, non riguarda soltanto gli apprendisti in senso stretto, ma anche tutte le tipologie di rapporti di lavoro agevolati già in essere o avviati, purché la disciplina applicabile preveda che la quota di contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti. Il rinvio è quindi alla normativa di riferimento del singolo rapporto agevolato, come già richiamato nella circolare Enpals n. 3/2007.
Aliquote complessive nel settore dello spettacolo
Per la generalità delle imprese dello spettacolo, dal 1° gennaio 2007 l’aliquota IVS complessiva dovuta è pari al 18,20%, così composta:
- 9,01% a carico del datore di lavoro
- 9,19% a carico del lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore appartenga alla categoria dei tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995, l’aliquota complessiva sale al 18,90%, composta da:
- 9,01% a carico del datore di lavoro
- 9,89% a carico del lavoratore
Codici di agevolazione interessati
L’applicazione della nuova misura dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro interessa i seguenti codici di agevolazione:
- CS
- CF
- KF
- PA
- GQ
- MO
- MD
- MT
- MI
Precisazione sulle esclusioni richiamate
La circolare richiama, in nota, che restano fuori dall’ambito della disciplina generale qui illustrata i rapporti di lavoro disciplinati dagli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987. Per tali fattispecie continua a trovare applicazione la riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva vigente per la generalità dei lavoratori, per un periodo di 6 o 12 mesi.
Punti principali
Aggiornamento delle istruzioni sulla contribuzione agevolata
La circolare interviene dopo l’emanazione del decreto interministeriale di attuazione dell’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006 e integra quanto già chiarito con la circolare Enpals n. 3 dell’8 febbraio 2007. L’oggetto principale è la nuova aliquota contributiva da versare nei rapporti di lavoro agevolati, con particolare riferimento agli apprendisti.
Ripartizione della contribuzione degli apprendisti
In base al decreto interministeriale del 28 marzo 2007, pubblicato con comunicato del Ministero del lavoro sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti, complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ripartita dal 1° gennaio 2007 tra le gestioni previdenziali nelle seguenti misure: Fpld 9,01%; Cuaf 0,11%; Malattia 0,53%; Maternità 0,05%; Inail 0,30%.
Estensione della nuova aliquota IVS ai rapporti agevolati
La nuova aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, pari al 9,01%, si applica anche a tutte le tipologie di rapporti di lavoro agevolati già in essere o avviati, quando la normativa di riferimento preveda che la quota di contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti. Restano esclusi i rapporti di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987, per i quali continua a valere la riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva vigente per la generalità dei lavoratori per un periodo di 6 o 12 mesi.
Aliquote complessive per il settore dello spettacolo
Per la generalità delle imprese dello spettacolo, dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva IVS complessiva è pari al 18,20%: 9,01% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore. Se il lavoratore appartiene alla categoria dei tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995, l’aliquota complessiva è pari al 18,90%: 9,01% a carico del datore di lavoro e 9,89% a carico del lavoratore.
Codici di agevolazione interessati
I codici di agevolazione cui si applica la nuova misura dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sono: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT e MI.
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