Circolare numero 10 del 26-07-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra, sulla base degli indirizzi ministeriali, come applicare il nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 36-bis, comma 7, del D.L. 223/2006 per l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. Viene chiarito che la disciplina si estende anche a rapporti autonomi e parasubordinati, prevedendo una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, più 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo, oltre a sanzioni civili con un minimo di 3.000 euro per lavoratore per omessi contributi e premi. La circolare precisa competenze, esclusione della diffida, criteri di individuazione del lavoro "in nero" e regole temporali di applicazione della normativa.
Applicazione della maxisanzione per lavoro nero ex art. 36-bis D.L. 223/2006
Maxisanzione per l’impiego di lavoratori non regolarmente documentati
La circolare fornisce indicazioni applicative sull’art. 36-bis, comma 7, del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, che ha rafforzato il sistema sanzionatorio contro il lavoro nero. L’intervento normativo modifica l’art. 3 del D.L. 12/2002 e ridefinisce sia l’ambito soggettivo sia il trattamento sanzionatorio, con effetti anche sui profili contributivi e sulle competenze amministrative.
Campo di applicazione
La novità principale riguarda l’estensione della disciplina a tutti i "lavoratori" non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, e non più ai soli lavoratori dipendenti. La conseguenza è che la sanzione opera anche per rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, purché l’ordinamento preveda obblighi documentali a carico del committente.
Ai fini dell’individuazione del personale irregolare, il Ministero del Lavoro chiarisce che deve trattarsi di soggetti totalmente sconosciuti alla pubblica amministrazione, ossia non iscritti nella documentazione obbligatoria e non oggetto di comunicazioni prescritte dalla normativa lavoristica e previdenziale. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, anche i lavoratori iscritti all’Enpals, per i quali è sanzionabile l’impiego di soggetti non risultanti dalla denuncia di assunzione e, ove richiesto, dal certificato di agibilità.
Emersione spontanea e regolarizzazione
La circolare richiama inoltre il meccanismo di emersione previsto dai commi 1192-1201 dell’art. 1 della L. 296/2006, volto a favorire la regolarizzazione spontanea dell’occupazione irregolare mediante un percorso di stabilizzazione concordato con le organizzazioni sindacali e con agevolazioni per il datore di lavoro. I datori che abbiano intrattenuto rapporti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria possono presentare apposita istanza alla sede INPS territorialmente competente entro il 30 settembre 2007. L’istruttoria è rimessa alla sede INPS territoriale, mentre l’accoglimento è adottato dal direttore della DPL congiuntamente ai direttori provinciali di INPS, INAIL e degli altri enti previdenziali.
Sanzioni amministrative
L’art. 36-bis, comma 7, sostituisce la precedente maxisanzione per il lavoro nero prevista dall’art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002. La nuova sanzione amministrativa è compresa tra 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, con una maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata e accertata.
La parte proporzionale della sanzione, essendo espressa in minimo e massimo edittale, consente il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981. La maggiorazione di 150 euro per giornata, invece, non è assoggettabile a pagamento in misura ridotta, poiché è qualificata come mera maggiorazione della sanzione principale.
Competenza e attività ispettiva
La competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è trasferita dalla Agenzia delle Entrate alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, alla quale spetta adottare l’eventuale ordinanza-ingiunzione o archiviazione. Restano comunque ferme le competenze degli organi di vigilanza in materia fiscale, contributiva e del lavoro nella fase di constatazione delle violazioni.
Gli ispettori dell’Ente che accertino l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria devono trasmettere il verbale di accertamento alla Direzione provinciale del lavoro competente. La circolare precisa inoltre che, in presenza della fattispecie sanzionata, non è ammessa la diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
Sanzioni civili e contributive
Sul piano contributivo, la circolare evidenzia che il nuovo ultimo periodo dell’art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 stabilisce che le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare non possono essere inferiori a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione.
La determinazione della sanzione civile avviene secondo le regole ordinarie dell’art. 116, comma 8, lett. b), della L. 388/2000; tuttavia, se il calcolo per il singolo lavoratore porta a un importo inferiore a 3.000 euro, deve comunque essere addebitato tale importo minimo. La circolare precisa anche che il minimo si applica solo quando sia già scaduto il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento.
Decorrenza e applicazione nel tempo
La nuova disciplina si applica alle violazioni commesse dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2006. Poiché l’illecito di lavoro nero è qualificato come illecito amministrativo permanente, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della cessazione della condotta illecita.
Di conseguenza, per rapporti iniziati prima del 12 agosto 2006 e proseguiti oltre tale data, trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002, se la cessazione della condotta è avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. La circolare richiama inoltre l’indirizzo ministeriale secondo cui, ai fini della sanzionabilità, non occorre che il rapporto sia ancora in nero al momento dell’accertamento: è sufficiente che emerga un periodo di lavoro irregolare antecedente, purché entro il limite prescrizionale quinquennale. In tali ipotesi, se non è intervenuta la prescrizione, si applica il regime sanzionatorio vigente al momento della cessazione della condotta.
Punti principali
Ambito di applicazione della disciplina
La nuova formulazione del comma 3 dell’art. 3 del D.L. 12/2002, come modificata dall’art. 36-bis, comma 7, del D.L. 223/2006, non si limita più ai soli lavoratori dipendenti, ma riguarda l’impiego di "lavoratori" non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. La sanzione si applica quindi anche a rapporti autonomi e parasubordinati, purché l’ordinamento preveda obblighi di formalizzazione documentale del rapporto. Il lavoratore irregolare è individuato come soggetto totalmente sconosciuto alla pubblica amministrazione, privo di iscrizione nella documentazione obbligatoria e di comunicazioni prescritte dalla normativa lavoristica e previdenziale.
Regolarizzazione e emersione spontanea
La circolare richiama i commi 1192-1201 dell’art. 1 della L. 296/2006, che introducono un meccanismo di emersione spontanea dell’occupazione irregolare tramite stabilizzazione concordata con le organizzazioni sindacali e agevolazioni per il datore di lavoro. I datori di lavoro che abbiano impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria possono presentare istanza alla sede INPS territorialmente competente entro il 30 settembre 2007 per regolarizzare e riallineare retribuzione e contribuzione. I provvedimenti di accoglimento sono adottati dal direttore della DPL insieme ai direttori provinciali di INPS, INAIL e degli altri enti previdenziali.
Sanzione amministrativa per lavoro nero
L’art. 36-bis, comma 7, riformula la maxisanzione: l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria è punito con una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo accertata. La sanzione proporzionale è soggetta al pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, mentre la maggiorazione di 150 euro per giornata non beneficia di tale regime perché costituisce una mera maggiorazione della sanzione edittale.
Competenza e procedura sanzionatoria
La competenza ad irrogare la sanzione amministrativa non è più dell’Agenzia delle Entrate, ma della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, che emette l’eventuale ordinanza-ingiunzione o archiviazione. Restano ferme le competenze degli organi addetti ai controlli fiscali, contributivi e del lavoro nella constatazione delle violazioni. Gli ispettori dell’Ente che rilevano lavoro irregolare devono trasmettere il verbale di accertamento alla DPL competente.
Esclusione della diffida
In presenza della condotta punita con la maxisanzione, non è ammesso il ricorso alla diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004, come espressamente previsto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 12/2002.
Sanzioni civili e importo minimo
Per i profili contributivi, il nuovo ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3 del D.L. 12/2002 prevede che le sanzioni civili per omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun soggetto irregolare non possano essere inferiori a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione. La regola si integra con l’art. 116, comma 8, lett. b), della L. 388/2000: la sanzione civile si calcola secondo il regime ordinario, ma se il risultato per il singolo lavoratore è inferiore a 3.000 euro, si applica comunque tale importo minimo. Il minimo opera solo quando è scaduto il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento.
Efficacia temporale e disciplina applicabile nel tempo
La normativa si applica alle violazioni commesse dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 convertito. Poiché si tratta di illecito amministrativo di natura permanente, per i rapporti iniziati prima del 12 agosto 2006 e proseguiti oltre tale data si applica la nuova disciplina, in quanto rileva il momento della cessazione della condotta illecita. La circolare richiama inoltre l’orientamento ministeriale secondo cui, ai fini della sanzionabilità, non è necessario che il rapporto sia in nero al momento dell’accertamento: è sufficiente che emerga un periodo antecedente di lavoro irregolare, entro il termine prescrizionale quinquennale; in tal caso, se non è intervenuta prescrizione, si applica il regime vigente al momento della cessazione della condotta.
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