Circolare numero 110 del 1-8-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che gli arretrati retributivi previsti dall’accordo del 9 marzo 2007 per il rinnovo del CCNL gas-acqua devono essere considerati anche ai fini del ricalcolo di malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale a carico INPS. Vengono indicati criteri di maturazione e riproporzionamento dell’importo una tantum, nonché i limiti e le regole per il conguaglio sulle prestazioni già erogate nel periodo interessato. L’allegato riporta inoltre l’importo lordo dell’una tantum, le modalità di calcolo per mesi di servizio, le riduzioni per assenze retribuite e il collegamento con l’indennità di vacanza contrattuale.
Una tantum CCNL gas-acqua e ricalcolo prestazioni INPS
Una tantum CCNL gas-acqua e ricalcolo delle prestazioni INPS
La circolare disciplina gli effetti dell’accordo del 9 marzo 2007 sul rinnovo del CCNL gas-acqua, con particolare riferimento alla corresponsione dell’"una tantum" e ai riflessi sulle prestazioni economiche a carico dell’INPS. L’istituto chiarisce criteri di maturazione, esclusioni, riproporzionamenti e modalità di ricalcolo delle prestazioni già liquidate nel periodo interessato.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda i lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e vendita del gas e al ciclo integrale dell’acqua. Il tema centrale è l’incidenza degli arretrati retributivi previsti dall’accordo del 9 marzo 2007 sulle prestazioni di malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale.
Importo dell’una tantum e natura dell’emolumento
L’accordo prevede il pagamento di una somma una tantum pari a 662 euro lordi, riferita al periodo 1° gennaio 2006 - 28 febbraio 2007. L’importo è stato quantificato considerando anche l’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale. La circolare precisa che la somma è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R., in coerenza con l’art. 2120, comma 2, del codice civile.
L’importo è anche al lordo dell’I.V.C. erogata fino a tutto febbraio 2007; perciò devono essere detratti, fino a concorrenza, gli importi mensili corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale con riferimento al periodo aprile 2006 - febbraio 2007. L’erogazione avviene con la prima retribuzione utile successiva alla stipula dell’accordo.
Soggetti beneficiari e criteri di maturazione
La somma spetta ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dell’accordo e ancora in servizio alla data di erogazione. Il criterio ordinario di maturazione è quello dei quattordicesimi, in base ai mesi interi di servizio prestato nel periodo di riferimento. Una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
La circolare e il testo contrattuale indicano inoltre che:
- in caso di assunzione nel corso del periodo di riferimento, l’importo è corrisposto pro quota;
- i periodi di assenza non retribuita riducono la maturazione dell’una tantum;
- in caso di passaggio di livello durante l’anno, gli importi vanno riferiti pro quota al livello di appartenenza;
- per le assenze a retribuzione ridotta, l’una tantum è corrisposta nella medesima percentuale di riduzione;
- nel part-time, la somma è proporzionata all’entità della prestazione.
Periodi utili e periodi esclusi
Non danno diritto alla maturazione dell’una tantum i periodi mensili nei quali si verifica una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, con esempi quali servizio militare, aspettativa e assenza facoltativa post-partum. Al contrario, sono considerati utili ai fini della maturazione le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, purché nel periodo 1° gennaio 2006 - 28 febbraio 2007 abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.
Incidenza sulle prestazioni economiche INPS
La circolare ribadisce che gli arretrati retributivi devono essere presi in considerazione anche per il ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché dei riposi orari post-partum, delle retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e delle altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi. Tali emolumenti vanno conteggiati limitatamente alla quota riferita al mese considerato, secondo le regole applicabili alle mensilità aggiuntive o ai premi, richiamando le istruzioni della circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e quelle precedenti ivi citate.
Per il sistema di calcolo di malattia e maternità, la particolare applicazione riguarda, nel caso concreto, i soli eventi iniziati tra febbraio 2006 e marzo 2007, salvo per la malattia l’ipotesi di ricaduta.
Integrazioni salariali ordinarie e straordinarie
Per le integrazioni salariali, sia ordinarie sia straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’una tantum, devono essere applicate le istruzioni già impartite con la circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo. La circolare precisa che le quote di una tantum relative ai periodi integrati in tale arco temporale possono essere poste in pagamento entro la capienza dei massimali mensili attualmente vigenti, che riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
Solidarietà e congedo matrimoniale
Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, l’INPS richiama le disposizioni presenti nella Intranet istituzionale, ricordando che l’importo è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995. Il medesimo rinvio alla Intranet vale per l’assegno per congedo matrimoniale.
Limiti soggettivi e conguagli
La circolare conclude precisando che le riliquidazioni e i conguagli possono essere effettuati soltanto nei confronti dei soggetti che abbiano diritto alle prestazioni interessate. Il testo, quindi, non introduce nuovi benefici generalizzati, ma disciplina esclusivamente il corretto allineamento delle prestazioni già spettanti alle previsioni economiche del rinnovo contrattuale.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare riguarda il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi di distribuzione e vendita del gas e il ciclo integrale dell’acqua. L’INPS chiarisce che la corresponsione dell’"una tantum" prevista dall’accordo del 9 marzo 2007 incide anche sul calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale.
Importo e caratteristiche dell’una tantum
L’accordo prevede una somma una tantum di 662 euro lordi, riferita al periodo 1° gennaio 2006 - 28 febbraio 2007. L’importo è calcolato tenendo conto degli effetti sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale, ma è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. L’erogazione avviene con la prima retribuzione utile successiva alla stipula dell’accordo.
Criteri di maturazione e riproporzionamento
L’una tantum spetta ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dell’accordo e ancora in servizio alla data di erogazione. È suddivisibile in quattordicesimi in base ai mesi interi di servizio nel periodo considerato; una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni vale come mese intero. In caso di assunzione nel periodo di riferimento o di periodi di assenza non retribuita, l’importo è corrisposto pro quota. In caso di passaggio di livello, l’importo va riferito pro quota al livello di appartenenza. Per il part-time l’una tantum è proporzionata all’entità della prestazione.
Assenze e periodi non utili
Non maturano l’una tantum i periodi mensili in cui vi è sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio servizio militare, aspettativa e assenza facoltativa post-partum. Sono invece utili, ai fini della maturazione, le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, se nel periodo di riferimento danno luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione aziendale.
Riflessi sulle prestazioni INPS
Gli arretrati retributivi devono essere considerati anche per il ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per riposi orari post-partum, retribuzioni ai donatori di sangue e altre prestazioni a carico dell’INPS conguagliabili con i contributi. Tali emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi, richiamando la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e le precedenti istruzioni.
Limiti temporali per malattia, maternità e integrazioni salariali
Per malattia e maternità l’applicazione concreta riguarda gli eventi iniziati tra febbraio 2006 e marzo 2007, salvo per la malattia il caso di ricaduta. Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, le istruzioni richiamano il ricalcolo delle prestazioni nel periodo 1° gennaio 2006 - 28 febbraio 2007, secondo la circolare n. 58 del 5 marzo 1991. Le quote di una tantum relative ai periodi integrati possono essere pagate entro la capienza dei massimali mensili vigenti, che riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
Solidarietà e congedo matrimoniale
Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l’assegno per congedo matrimoniale, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nella INPS-Intranet. Le riliquidazioni e i conguagli possono essere effettuati solo nei confronti degli aventi diritto alle prestazioni interessate.
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