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Circolare

Circolare n. 54 del 11/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce se la disciplina dell’art. 44, comma 1, del TUR, che assume come base imponibile il prezzo di aggiudicazione nelle vendite in espropriazione forzata, all’asta pubblica o a pubblico incanto, possa applicarsi anche alle cessioni di aziende o rami d’azienda effettuate nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (D.Lgs. 270/1999). L’Agenzia conclude che la norma è di stretta interpretazione e non è estensibile in via analogica: solo le cessioni che ricadono esattamente nelle ipotesi tassative dell’art. 44 beneficiano della base imponibile pari al prezzo di aggiudicazione. Negli altri casi, la base imponibile va determinata secondo il valore venale in comune commercio, tenendo però conto delle peculiarità della crisi aziendale, delle modalità di vendita, degli incanti andati deserti e degli eventuali obblighi aggiuntivi assunti dall’acquirente.

Vendite di aziende in amministrazione straordinaria e base imponibile dell’imposta di registro ex art. 44 TUR

Vendite di aziende in amministrazione straordinaria e base imponibile dell’imposta di registro

La circolare esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, delle cessioni di aziende o rami d’azienda effettuate nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza disciplinata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Il tema centrale è se possa applicarsi anche a tali operazioni la regola speciale dell’art. 44, comma 1, del DPR n. 131/1986 (TUR), che in alcune vendite pubbliche assume come base imponibile il prezzo di aggiudicazione.

Quadro normativo dell’art. 44 TUR

L’art. 44, comma 1, del TUR deroga al criterio ordinario del valore venale in comune commercio per gli atti di trasferimento. La disposizione vale soltanto per alcune fattispecie tassative:

  • vendita in sede di espropriazione forzata;
  • vendita all’asta pubblica;
  • contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto.

In tali casi la base imponibile coincide con il prezzo di aggiudicazione, con conseguente preclusione per l’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti di maggior valore. La circolare richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla natura eccezionale e non estensibile della norma, nonché la risoluzione n. 102/E del 17 maggio 2007, che ne ha ribadito i presupposti rigidi di applicazione.

Vendite nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi

Le cessioni di beni delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria sono disciplinate dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 270/1999. La vendita deve essere effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, secondo i criteri generali stabiliti dal Ministro dell’Industria. Per immobili, aziende e rami d’azienda di valore superiore a 51.645,69 euro è richiesta una preventiva pubblicità.

Il valore dei beni deve essere determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario. Per le aziende o rami d’azienda in esercizio, l’art. 63 prevede inoltre specifiche cautele sulla valutazione, sugli obblighi dell’acquirente e sulla scelta del cessionario, con particolare riguardo al proseguimento dell’attività e al mantenimento dei livelli occupazionali per almeno un biennio.

Esclusione dell’applicazione analogica dell’art. 44 TUR

La circolare esclude che le vendite effettuate nell’amministrazione straordinaria possano essere automaticamente ricondotte alla vendita forzata senza incanto prevista dall’art. 44 TUR. La ragione è che le procedure concorsuali o amministrative richiamate dalla giurisprudenza non presentano il medesimo livello di controllo del giudice dell’esecuzione proprio della vendita senza incanto in espropriazione forzata.

Le cessioni nell’amministrazione straordinaria, anche se assistite da pubblicità e controlli giudiziali o amministrativi, restano dunque estranee all’ambito applicativo dell’art. 44 quando non si realizzano esattamente nelle forme ivi previste. Di conseguenza, l’eventuale analogia è esclusa.

Determinazione della base imponibile nei casi non rientranti nell’art. 44

Quando la vendita dell’azienda non avviene in una delle ipotesi tassative dell’art. 44 TUR, la base imponibile deve essere determinata secondo le regole ordinarie, cioè in base al valore venale in comune commercio dei beni compresi nell’azienda.

La circolare precisa però che tale valutazione deve essere condotta con attenzione alle peculiarità della situazione concreta, tenendo conto:

  • della crisi dell’impresa e della sua redditività;
  • delle circostanze che hanno inciso sulla formazione del prezzo;
  • dell’esito infruttuoso di eventuali incanti precedenti;
  • degli obblighi aggiuntivi eventualmente assunti dall’acquirente.

In particolare, se una trattativa privata segue diversi incanti deserti, non è corretto assumere automaticamente la perizia originaria come base per un accertamento di maggior valore, poiché il mercato ha già espresso un disinteresse per quel prezzo. Analogamente, obblighi ulteriori rispetto al mero pagamento del corrispettivo, come il mantenimento di determinati livelli occupazionali, possono comprimere il prezzo di cessione e giustificarne la distanza dal valore di mercato.

Indicazioni operative

La circolare conclude disponendo che gli uffici si uniformino ai chiarimenti forniti sia nell’attività di controllo sia nella gestione del contenzioso pendente in materia. Alle Direzioni regionali è affidata la vigilanza sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.

Punti principali

Quesito interpretativo e finalità della circolare

La circolare affronta la questione della base imponibile dell’imposta di registro per le vendite di aziende o rami d’azienda compiute nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi disciplinata dal D.Lgs. n. 270/1999. Il dubbio riguarda l’applicabilità dell’art. 44, comma 1, del TUR, che prevede il prezzo di aggiudicazione come base imponibile per specifiche vendite esecutive o pubbliche.

Contenuto e ambito dell’art. 44, comma 1, del TUR

La norma deroga al criterio ordinario del valore venale in comune commercio e si applica solo a tre ipotesi tassative: vendita in sede di espropriazione forzata, vendita all’asta pubblica, contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto. In tali casi l’Amministrazione finanziaria non può accertare un maggior valore, perché il legislatore ha predeterminato la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione.

Carattere tassativo della norma e giurisprudenza

La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 44 TUR è di stretta interpretazione e non ammette applicazione analogica. È inoltre richiamata la risoluzione n. 102/E del 17 maggio 2007, che ribadisce la necessità che il trasferimento avvenga in una delle forme espressamente previste e che vi sia un prezzo di aggiudicazione fissato in una pubblica gara.

Vendite nell’amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 270/1999

Le cessioni di beni delle imprese in amministrazione straordinaria sono regolate dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 270/1999. Le vendite devono essere effettuate con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo; per immobili, aziende e rami d’azienda di valore superiore a 51.645,69 euro è prevista una pubblicità preventiva. Il valore dei beni è determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario e, per le aziende in esercizio, sono previste cautele specifiche anche in merito agli obblighi dell’acquirente e alla scelta del contraente.

Esclusione dell’automatica applicazione dell’art. 44 TUR

Per le cessioni di aziende nell’amministrazione straordinaria che non rientrano nelle ipotesi tassative dell’art. 44 TUR, non è possibile assimilare tali vendite alla vendita forzata senza incanto. La Corte di cassazione ha escluso analoghe assimilazioni per procedure di natura amministrativa o concorsuale diverse dall’espropriazione forzata, evidenziando che il controllo dell’autorità amministrativa e giudiziaria in tali casi non è equivalente a quello del giudice dell’esecuzione sulle vendite senza incanto.

Criterio di determinazione della base imponibile negli altri casi

Quando la cessione non rientra nell’art. 44 TUR, la base imponibile dell’imposta di registro va determinata secondo le regole ordinarie, cioè in base al valore venale in comune commercio dei beni che compongono l’azienda. Tuttavia, nella valutazione occorre considerare la crisi dell’impresa, la redditività effettiva, le modalità di vendita e le circostanze che hanno inciso sulla formazione del prezzo.

Rilevanza degli incanti deserti e degli obblighi dell’acquirente

La circolare precisa che, se una vendita a trattativa privata segue diversi incanti andati deserti, non è corretto fondare automaticamente un accertamento di maggior valore sulla perizia originaria predisposta per il primo incanto. Inoltre, obblighi ulteriori assunti dall’acquirente, come il mantenimento o il raggiungimento di determinati livelli occupazionali, possono incidere sul prezzo di cessione e giustificare uno scostamento rispetto al valore di mercato.

Indicazioni operative per uffici e direzioni regionali

Gli uffici devono attenersi ai chiarimenti forniti nella circolare nello svolgimento dell’attività di controllo e nella gestione del contenzioso pendente in materia. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni.

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