Circolare n. 57 del 25/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sulle dichiarazioni sostitutive richieste agli enti del volontariato per l’accesso al cinque per mille, sulle verifiche preliminari e sui controlli di veridicità da svolgere entro il 31 dicembre 2007. Vengono indicati i casi di esclusione, la procedura di contraddittorio ex art. 10-bis della legge 241/1990, le modalità di controllo per ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute, associazioni sportive dilettantistiche e società di mutuo soccorso, nonché la calendarizzazione degli adempimenti per arrivare all’elenco definitivo entro il 31 marzo 2008.
Destinazione del cinque per mille IRPEF: chiarimenti e disposizioni operative
Articolo 1, commi 1234-1237, legge 296/2006: cinque per mille IRPEF, chiarimenti e disposizioni operative
La circolare detta le istruzioni per la gestione dell’elenco degli enti del volontariato ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno 2007. In particolare, disciplina la verifica preliminare delle dichiarazioni sostitutive, i controlli di veridicità, le cause di esclusione, le modalità di contraddittorio con gli enti interessati e la scansione temporale delle attività da parte delle Direzioni Regionali.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento richiama il DPCM 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 4 giugno 2007, che definisce le modalità di destinazione della quota del 5 per mille ai sensi dell’art. 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il decreto disciplina la formazione dei tre elenchi dei possibili beneficiari: enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell’università, enti della ricerca sanitaria.
Per quanto riguarda l’elenco gestito dall’Agenzia delle Entrate, vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale e le associazioni riconosciute operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460/1997. A tali soggetti il DPCM impone la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare il perdurare dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Censimento delle dichiarazioni sostitutive
La presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce presupposto essenziale per l’ammissione al riparto. Le Direzioni Regionali devono quindi procedere, in via prioritaria, al censimento delle autocertificazioni prodotte dai soggetti inseriti nell’elenco degli enti del volontariato.
La dichiarazione doveva essere trasmessa entro il 30 giugno 2007, a pena di decadenza, con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale competente. Doveva inoltre essere redatta secondo il facsimile allegato al DPCM e corredata da:
- copia della ricevuta telematica della domanda di iscrizione;
- copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Le Direzioni devono verificare se i legali rappresentanti abbiano adempiuto nei termini e con le modalità prescritte, così da individuare le posizioni da non validare.
Cause di esclusione dall’elenco
La circolare individua le principali cause ostative alla permanenza nell’elenco:
- omessa trasmissione della dichiarazione sostitutiva;
- trasmissione oltre il termine perentorio del 30 giugno 2007, facendo fede il timbro postale;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione;
- dichiarazione sostanzialmente non conforme al modulo approvato, oppure generica, carente o priva degli elementi richiesti dal DPR 445/2000;
- mancata allegazione della ricevuta telematica della domanda e/o del documento di identità.
Se la dichiarazione viene inviata tempestivamente ma a un ufficio incompetente, quest’ultimo deve inoltrarla con urgenza alla Direzione Regionale competente informando l’ente interessato; in tal caso il termine si considera rispettato.
La circolare precisa inoltre che non costituisce causa di decadenza l’allegazione di un documento di identità scaduto, perché la sua funzione è soltanto identificativa e non di validità in senso sostanziale.
Procedimento di esclusione e contraddittorio
Quando il censimento evidenzi una causa ostativa, la Direzione deve emettere un provvedimento di esclusione dal beneficio. Poiché si tratta di un procedimento ad istanza di parte, trova applicazione l’art. 10-bis della legge 241/1990.
Prima del diniego va quindi inviata all’ente una comunicazione dei motivi ostativi, con concessione di 10 giorni per presentare osservazioni e documenti. Se tali elementi non mutano l’esito dell’istruttoria, viene adottato il provvedimento formale di esclusione, che deve motivare anche il mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute.
Il provvedimento deve inoltre indicare la possibilità di ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990. Comunicazione e provvedimento vanno notificati al legale rappresentante mediante raccomandata A/R. Le risultanze devono essere registrate nell’applicativo informatico per aggiornare l’elenco degli aventi diritto e monitorare le fasi successive.
Controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive
L’Agenzia deve effettuare, entro il 31 dicembre 2007, controlli anche a campione sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 1, comma 8, del DPCM 16 marzo 2007. L’obiettivo è verificare la veridicità delle attestazioni e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
La circolare precisa che i controlli possono essere omessi per i soggetti già "svalidati" ed esclusi in sede di censimento. In caso di esito negativo del controllo, la Direzione deve procedere all’esclusione dall’elenco, secondo la medesima logica procedurale già richiamata per la fase di validazione.
Se nel corso delle verifiche emerge la mendacità della dichiarazione, si applica l’art. 76 del DPR 445/2000, con l’obbligo di denuncia di reato all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
Criteri di controllo per le diverse tipologie di enti
La circolare distingue le verifiche in base alla natura del soggetto.
ONLUS e ONLUS di diritto
Per le ONLUS iscritte nell’anagrafe gestita informaticamente dalle Direzioni Regionali, i controlli possono essere effettuati tramite gli opportuni riscontri sulla procedura.
Per le ONLUS di diritto, invece, rientrano:
- organismi di volontariato iscritti nei registri regionali e delle Province autonome;
- ONG riconosciute idonee ex lege n. 49/1997 e iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri;
- cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali;
- enti ecclesiastici e associazioni religiose con patti e intese con lo Stato.
Per questi soggetti le Direzioni devono chiedere conferma della validità e veridicità dei requisiti alle amministrazioni che detengono i relativi albi o registri.
Cooperative sociali
Per le cooperative sociali, l’iscrizione rilevante ai fini del beneficio è quella nell’albo delle società cooperative, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico presso le Camere di Commercio. La circolare ribadisce che tale iscrizione ha valore dichiarativo e assume rilievo anagrafico e fiscale; l’iscrizione nei registri regionali ha natura complementare. I controlli devono pertanto essere svolti presso l’albo nazionale.
Enti ecclesiastici
Gli enti ecclesiastici e le associazioni religiose possono essere considerati ONLUS solo parzialmente, per le attività svolte in esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997. Sono richieste, tra l’altro, la tenuta separata delle scritture contabili ex art. 20-bis del DPR 600/1973 e il rispetto dei vincoli statutari e sostanziali previsti dalla normativa, oltre agli adempimenti di comunicazione. I controlli devono verificare la personalità giuridica e tali condizioni specifiche.
Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale devono risultare iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della legge 383/2000: registri regionali o provinciali, e registro nazionale per le realtà operanti a livello ultraregionale. Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati non iscritti nei registri regionali possono essere iscritti automaticamente nel registro nazionale. La mancata iscrizione in alcun registro comporta l’impossibilità di accedere al cinque per mille. La circolare segnala inoltre che, se la legislazione regionale prevede espressamente albi provinciali, tale iscrizione può soddisfare il presupposto per il beneficio.
Associazioni riconosciute
Per le associazioni riconosciute, la legge 296/2006 ha limitato il beneficio alle sole associazioni operanti nei settori dell’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997, escludendo le fondazioni riconosciute. Le verifiche devono innanzitutto accertare il riconoscimento della personalità giuridica ex DPR 361/2000, con consultazione degli Uffici Territoriali di Governo e, se del caso, delle Regioni e Province autonome tenutarie dei registri delle persone giuridiche.
Il mero riconoscimento non basta: occorre anche verificare la tipologia dell’attività, il suo effettivo svolgimento e le caratteristiche dell’ente. A tal fine possono essere acquisiti atti costitutivi, statuti, ultimi rendiconti annuali, elementi sulla raccolta fondi, informazioni sulle utenze, contratti di locazione e dati reperibili su siti internet collegati all’ente.
Associazioni sportive dilettantistiche
Per le associazioni sportive dilettantistiche la circolare chiarisce che l’iscrizione nel registro telematico del CONI ha valenza solo sportiva e non equivale al riconoscimento della personalità giuridica. L’unica forma di riconoscimento rilevante è quella disciplinata dal DPR 361/2000. Pertanto, ogni altra iscrizione in albi o registri che non comporti il riconoscimento della personalità giuridica non attribuisce il diritto al beneficio.
Società operaie di mutuo soccorso
Le società operaie di mutuo soccorso, pur avendo in molti casi personalità giuridica, non sono considerate associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 296/2006, né sono assimilabili in via generale agli enti del volontariato o alle ONLUS di diritto. Tuttavia, se risultano iscritte nei registri degli organismi di volontariato tenuti da Regioni o Province autonome ai sensi della legge 266/1991, possono essere ammesse al riparto del cinque per mille, sempre che sussistano gli altri requisiti del DPCM 16 marzo 2007.
Adempimenti connessi al controllo e segnalazioni
L’attività di controllo deve essere integrata con ulteriori elementi conoscitivi in possesso delle Direzioni Regionali, anche ricavati da precedenti istruttorie, segnalazioni, notizie di stampa o informazioni tratte da internet.
Se emergono irregolarità o inadempienze fiscali, queste devono essere segnalate alle strutture regionali competenti per l’attività di controllo fiscale. Se invece le irregolarità attengono alla carenza dei requisiti per l’iscrizione in albi o registri pubblici, la segnalazione va inoltrata all’ente competente. Tutti gli esiti devono essere registrati nell’applicativo informatico per l’aggiornamento dell’elenco.
Campionatura dei controlli
La circolare afferma che, dato l’elevato numero di soggetti iscritti, il controllo a campione è lo strumento più idoneo per rispettare le scadenze. Il campione deve però essere significativo e qualificato.
Le Direzioni possono valutare autonomamente se reiterare i controlli già svolti in passato, ma devono comunque privilegiare:
- gli enti che hanno presentato domanda per la prima volta nel 2007;
- gli enti presenti nell’elenco dell’anno precedente, validati ma non controllati;
- gli enti presenti nell’elenco 2006 e non validati, che hanno ripresentato domanda per il 2007.
Scadenze operative
Il completamento dei controlli di veridicità deve avvenire entro il 31 dicembre 2007, così da consentire la pubblicazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto entro il 31 marzo 2008.
Le operazioni di censimento delle dichiarazioni sostitutive devono essere concluse entro il 30 novembre 2007. La circolare raccomanda di avviare in parallelo censimento e controlli, considerati i ristretti tempi tecnici a disposizione.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare attua il DPCM 16 marzo 2007 sul cinque per mille IRPEF previsto dall’art. 1, commi 1234-1237, della legge 296/2006. Il decreto disciplina la formazione degli elenchi dei beneficiari, le modalità di riparto delle somme e gli adempimenti propedeutici all’erogazione, con particolare riferimento all’elenco degli enti del volontariato curato dall’Agenzia delle Entrate.
Censimento delle dichiarazioni sostitutive
Per l’ammissione al riparto è essenziale la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da inviare entro il 30 giugno 2007 con raccomandata A/R alla Direzione Regionale competente, unitamente alla ricevuta telematica della domanda e al documento di identità del firmatario. Le Direzioni Regionali devono verificare la presenza e la regolarità delle dichiarazioni e degli allegati, individuando le posizioni da non validare; sono cause di esclusione l’omissione, il ritardo oltre il termine, la mancata sottoscrizione, la non conformità sostanziale del modulo o la mancanza degli allegati richiesti.
Procedura di esclusione e tutela partecipativa
Se emergono cause ostative alla validazione, deve essere avviato il procedimento ex art. 10-bis della legge 241/1990, con comunicazione preventiva dei motivi ostativi e termine di 10 giorni per osservazioni e documenti. In caso di conferma del diniego, va adottato un provvedimento formale di esclusione, motivato anche rispetto alle osservazioni presentate, notificato via raccomandata A/R al legale rappresentante e accompagnato dall’indicazione della ricorribilità davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Controllo delle dichiarazioni sostitutive
L’Agenzia deve effettuare, entro il 31 dicembre 2007, controlli anche a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, verificando la veridicità delle dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti. Possono essere omessi i controlli sui soggetti già esclusi in fase di censimento; tuttavia, per i soggetti da controllare, l’attività deve essere documentata nell’applicativo informatico dedicato e, se l’esito è negativo, deve seguire l’esclusione dall’elenco.
Criteri di controllo per le diverse categorie di enti
Per le ONLUS iscritte nell’anagrafe, i riscontri avvengono sulla procedura informatica; per le ONLUS di diritto e per gli enti ecclesiastici/associazioni religiose occorre verificare i registri e i requisiti presso le amministrazioni competenti. Le cooperative sociali vanno controllate tramite l’albo nazionale delle società cooperative. Le associazioni di promozione sociale devono risultare iscritte nei registri regionali, provinciali o nel registro nazionale. Le associazioni riconosciute devono avere la personalità giuridica ex DPR 361/2000 e possono richiedere ulteriori verifiche su attività, statuti, rendiconti, sedi e fonti informative. Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammissibili solo se dotate di vero riconoscimento giuridico, non essendo sufficiente l’iscrizione al registro CONI. Le società operaie di mutuo soccorso sono ammissibili solo se iscritte nei registri degli organismi di volontariato, ferma restando la verifica degli altri requisiti.
Campionatura e priorità nei controlli
Dato l’elevato numero di soggetti, i controlli possono essere svolti a campione, ma il campione deve essere significativo. La circolare indica come prioritari gli enti che chiedono per la prima volta l’iscrizione nel 2007, quelli validati ma non controllati lo scorso anno e quelli non validati nel 2006 che hanno ripresentato domanda.
Scadenze e calendario operativo
Le attività di censimento delle dichiarazioni sostitutive devono concludersi entro il 30 novembre 2007, mentre i controlli di veridicità vanno completati entro il 31 dicembre 2007 per consentire la pubblicazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto entro il 31 marzo 2008. La circolare raccomanda di avviare in parallelo censimento e controlli per rispettare i tempi previsti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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