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Circolare

Circolare n. 56 del 24/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la proroga prevista dall'art. 155, quinto comma, c.p.c. per i termini in scadenza di sabato si applica anche al processo tributario, con effetti diversi a seconda che si tratti di termini "a decorrenza successiva" o "a ritroso". Vengono poi fornite istruzioni sul corretto computo dei termini, sulla decorrenza della nuova disciplina solo per i procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 e sul trattamento dei ricorsi riuniti, in un'ottica prudenziale per evitare eccezioni di inammissibilità.

Computo dei termini processuali e applicabilità della proroga al sabato nel processo tributario

Computo dei termini e proroga della scadenza al sabato nel processo tributario

La circolare fornisce istruzioni agli Uffici sul corretto computo dei termini processuali nel giudizio tributario alla luce dell'introduzione, nell'art. 155 c.p.c., del quinto comma che estende al sabato la proroga già prevista per i giorni festivi. Il documento chiarisce altresì l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina e adotta un approccio prudenziale per i ricorsi riuniti.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha aggiunto all'art. 155 c.p.c. il quinto comma, secondo cui la proroga del quarto comma si applica anche ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori udienza che scadono di sabato. Il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. prevede già che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Poiché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 rinvia alle norme del codice di procedura civile, la nuova regola è ritenuta applicabile anche al processo tributario. La circolare è quindi finalizzata a orientare gli Uffici nel calcolo dei termini relativi agli adempimenti del contenzioso tributario.

Computo dei termini: termini comuni e termini liberi

Ai fini del computo della decorrenza dei termini, la circolare distingue tra:

  • termini comuni, nei quali non si computa il giorno iniziale ma si computa il giorno finale; si tratta della regola generale, salvo che la legge qualifichi espressamente il termine come "libero";
  • termini liberi, nei quali non si computano né il giorno iniziale né il giorno finale; il termine deve essere espressamente qualificato come libero dalla legge.

Tra i termini comuni sono indicati, a titolo di esempio, quelli per la proposizione e il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'appello. Tra i termini liberi rientrano, invece, quelli per il deposito dei documenti, delle memorie e dell'istanza di discussione in pubblica udienza.

Termini a decorrenza successiva e termini a ritroso

La circolare distingue poi tra:

  • termini a decorrenza successiva, nei quali il termine iniziale precede quello finale secondo il calendario comune; l'esempio fornito è il deposito del ricorso entro trenta giorni dalla proposizione;
  • termini a ritroso, nei quali l'atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una data determinata, sicché il termine finale precede quello iniziale secondo il calendario comune; l'esempio è il deposito delle memorie dieci giorni "liberi" prima dell'udienza di trattazione.

Questa distinzione è rilevante perché incide sulle modalità di calcolo della scadenza quando essa cade di sabato o in giorno festivo.

Scadenze che cadono di sabato o in giorno festivo

Per effetto della novella, se la scadenza riguarda un termine a decorrenza successiva e cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Diverso è il caso dei termini a ritroso: la circolare, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, osserva che la proroga al primo giorno non festivo successivo non è applicabile a tali termini. In via prudenziale, quindi, quando la scadenza di un termine a ritroso cade di sabato o in un giorno festivo, il termine deve essere anticipato al primo giorno non festivo precedente.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova disciplina si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, data di entrata in vigore del quinto comma dell'art. 155 c.p.c. Ai fini di tale verifica, il procedimento si considera instaurato con la notifica del ricorso di primo grado, mentre non assume rilievo la successiva costituzione in giudizio del ricorrente.

Ne deriva che la nuova norma non si applica all'appello o al ricorso per cassazione quando il ricorso introduttivo di primo grado sia stato proposto anteriormente al 2 marzo 2006. Per tali giudizi continua ad applicarsi la previgente formulazione dell'art. 155 c.p.c., che non equiparava il sabato al giorno festivo.

La circolare aggiunge tuttavia che, in base all'art. 33 del CCNL dei dipendenti dell'Agenzia, il sabato non è giorno lavorativo; pertanto, gli adempimenti che scadono di sabato e non sono prorogati al giorno lavorativo successivo devono essere compiuti entro il giorno lavorativo antecedente.

Ricorsi riuniti

In presenza di ricorsi riuniti, quando solo alcuni siano stati proposti dopo il 1° marzo 2006, la circolare rileva l'assenza di una disciplina espressa e di un orientamento giurisprudenziale univoco sulla natura dei ricorsi riuniti e sulla normativa applicabile.

Vengono richiamati due indirizzi:

  • uno, prevalente, secondo cui i ricorsi riuniti conservano la propria autonomia, anche se decisi congiuntamente;
  • uno, minoritario, secondo cui la riunione farebbe perdere autonomia ai ricorsi, con conseguente impossibilità di configurare una duplicazione dei termini di impugnazione.

Per ragioni prudenziali e per evitare possibili declaratorie di inammissibilità, la circolare dispone che gli Uffici, per gli atti processuali svolti fuori udienza, si attengano a queste indicazioni:

  • per i termini a decorrenza successiva, anche nelle cause riunite relative a ricorsi proposti dopo il 1° marzo 2006, si applica la disciplina previgente, senza la nuova proroga per il sabato;
  • per i termini a ritroso, nelle cause riunite relative anche a ricorsi proposti prima del 2 marzo 2006, si applica la nuova disciplina, con anticipazione della scadenza al giorno non festivo precedente quando il termine cada di sabato.

Vigilanza finale

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite dalla circolare.

Punti principali

Applicazione del nuovo art. 155, quinto comma, c.p.c. al processo tributario

La legge n. 263/2005 ha introdotto la regola secondo cui, se la scadenza di un termine per atti processuali svolti fuori udienza cade di sabato, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo. Poiché il d.lgs. n. 546/1992 rinvia alle norme del codice di procedura civile, la disposizione si applica anche al processo tributario.

Distinzione tra termini comuni e termini liberi

La circolare distingue i termini comuni, per i quali si esclude il giorno iniziale ma si computa quello finale, dai termini liberi, per i quali non si computano né il dies a quo né il dies ad quem. Tra i primi rientrano, ad esempio, ricorso, motivi aggiunti e appello; tra i secondi, il deposito di documenti, memorie e istanza di discussione in pubblica udienza.

Distinzione tra termini a decorrenza successiva e termini a ritroso

Per i termini a decorrenza successiva il termine iniziale precede quello finale secondo il calendario comune; per i termini a ritroso, invece, l'atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una data determinata. La circolare richiama, come esempio, il deposito del ricorso entro trenta giorni dalla proposizione e il deposito delle memorie dieci giorni liberi prima dell'udienza.

Regola per le scadenze di sabato e giorno festivo

Per i termini a decorrenza successiva, se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, essa è prorogata al primo giorno non festivo successivo. Per i termini a ritroso, in via prudenziale e alla luce della giurisprudenza di legittimità, la scadenza va anticipata al primo giorno non festivo precedente, senza applicare la proroga al giorno successivo.

Decorrenza temporale della nuova disciplina

La nuova regola si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, data di entrata in vigore del quinto comma dell'art. 155 c.p.c. Il processo si considera instaurato con la notifica del ricorso di primo grado, non con la successiva costituzione in giudizio. Di conseguenza, la nuova disciplina non si applica all'appello o al ricorso per cassazione se il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto prima del 2 marzo 2006.

Effetti per i procedimenti anteriori al 2 marzo 2006

Per i giudizi instaurati prima del 2 marzo 2006 continua ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 155 c.p.c., che non equiparava il sabato al giorno festivo. La circolare ricorda però che, per effetto dell'art. 33 del CCNL del personale dell'Agenzia delle Entrate, il sabato non è giorno lavorativo, con conseguente necessità di eseguire gli adempimenti entro il giorno lavorativo antecedente se non diversamente prorogati.

Ricorsi riuniti e criterio prudenziale

In caso di ricorsi riuniti, per i quali solo alcuni siano stati proposti dopo il 1° marzo 2006, non esiste una disciplina normativa univoca né una giurisprudenza pienamente concorde sulla perdita o meno dell'autonomia dei ricorsi riuniti. Per evitare declaratorie di inammissibilità, gli Uffici devono adottare un criterio prudenziale: per i termini a decorrenza successiva si applica la disciplina previgente, mentre per i termini a ritroso si applica la nuova disciplina, anticipando la scadenza al giorno non festivo precedente se cade di sabato.

Vigilanza delle Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella circolare.

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