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Circolare

Circolare n. 55 del 12/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime di detrazione IVA sugli acquisti di autoveicoli, carburanti, lubrificanti e servizi connessi, distinguendo tre periodi temporali: acquisti fino al 13 settembre 2006, acquisti tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007 e acquisti dal 27 giugno 2007 in poi. Vengono riepilogate le procedure di rimborso per l’IVA non detratta, sia in forma forfetaria sia analitica, con indicazioni per soggetti non residenti, controversie pendenti, pedaggi autostradali e rivendita dei veicoli. La circolare precisa inoltre termini, percentuali di detrazione, regole sulla base imponibile in caso di rivendita e ambito applicativo della decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007.

Chiarimenti su detrazione IVA per autoveicoli, beni e servizi connessi e modalità di rimborso

Acquisto di autoveicoli e di beni e servizi connessi: chiarimenti su detrazione IVA e rimborsi

La circolare ricostruisce il regime della detrazione IVA per autoveicoli, ciclomotori, motocicli, carburanti, lubrificanti e servizi collegati, alla luce della sentenza della Corte di giustizia C-228/05 e della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 18 giugno 2007. L’obiettivo è chiarire, per i diversi periodi temporali, come esercitare la detrazione e come chiedere il rimborso dell’IVA non detratta, tenendo conto anche dei casi di contenzioso, dei soggetti non residenti, dei pedaggi autostradali e della rivendita dei veicoli.

Inquadramento normativo e segmentazione temporale

La circolare parte dal nuovo assetto introdotto dall’art. 19-bis1, lett. c), del DPR n. 633/1972, come modificato dal decreto legge 15 settembre 2006 n. 258, convertito dalla legge 10 novembre 2006 n. 278, e dalla successiva decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007, pubblicata nella GUUE del 27 giugno 2007. In base a tali fonti, la disciplina della detrazione IVA viene distinta in tre segmenti:

  • acquisti effettuati tra il 1 gennaio 2003 e il 13 settembre 2006;
  • acquisti effettuati tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007;
  • acquisti effettuati dal 27 giugno 2007 in poi.

La circolare precisa anche il momento in cui si considera effettuato l’acquisto ai fini della detrazione: in linea generale coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente o al prestatore, che di regola corrisponde all’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972. Di conseguenza, l’acquisto si considera normalmente effettuato alla data della fattura o del documento equipollente; per i carburanti e lubrificanti documentati con scheda-carburante rileva la data delle singole annotazioni; per le fatture differite conta la data del documento di trasporto.

Acquisti effettuati dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006

Per gli acquisti di veicoli, carburanti, lubrificanti e servizi di impiego effettuati in questo periodo, il decreto legge n. 258 del 2006 ha previsto una procedura speciale per recuperare l’IVA non detratta, evitando ingiustificati arricchimenti. Il rimborso va infatti determinato al netto:

  • delle maggiori imposte sui redditi;
  • delle addizionali;
  • dell’IRAP;
  • dell’eventuale IVA a debito derivante dall’aumento della base imponibile in caso di rivendita del veicolo.

Per i veicoli per i quali la detrazione era già stata ridotta ai sensi dell’art. 30 della legge n. 388/2000 e successive modifiche, in caso di rivendita la base imponibile resta assunta nella stessa percentuale ridotta.

Rimborso forfetario

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 ha introdotto una procedura telematica con determinazione forfetaria degli importi da chiedere a rimborso. Le percentuali sono:

  • 35% per il settore agricolo e della pesca;
  • 40% per gli altri settori;
  • 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna, a prescindere dal settore di impiego.

Il modello telematico deve contenere anche gli importi relativi a maggiori imposte sui redditi, addizionali e IRAP, nonché l’IVA dovuta per eventuali rivendite entro il 13 settembre 2006. La circolare richiama la semplificazione già riconosciuta con la circolare n. 28 del 16 maggio 2007, che consente di non compilare analiticamente tutti i campi relativi agli importi dovuti e di ridurre direttamente l’ammontare della maggior IVA detraibile.

La stessa circolare n. 28/2007 aveva suggerito agli uffici di concentrare i controlli sui contribuenti che avessero effettuato abbattimenti inferiori al 10% per le imposte dirette e all’1% per l’IVA sulla rivendita. Inoltre, per gli acquisti del 2006, gli effetti reddituali della richiesta di rimborso rilevano direttamente nel reddito 2006 e non devono essere considerati nel modello, ma se l’istanza viene presentata dopo il termine di UNICO 2007 il contribuente deve tenerne conto in sede di compilazione del modello telematico.

La scadenza iniziale del 20 settembre 2007 viene indicata come prorogata al 22 ottobre 2007, poiché il termine cade di sabato.

Rimborso analitico

In alternativa, il contribuente può presentare istanza analitica di rimborso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. In questo caso:

  • l’importo va calcolato sulla base della reale percentuale di inerenza dei beni e servizi all’attività esercitata;
  • occorre considerare in modo analitico le imposte dirette e l’IVA sulla eventuale rivendita intervenuta entro il 13 settembre 2006;
  • l’istanza va presentata su carta libera entro due anni dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge n. 278/2006;
  • la domanda deve essere corredata dalla documentazione contabile e dagli elementi necessari a provare il diritto alla detrazione.

Soggetti non residenti

La circolare chiarisce che anche i soggetti non residenti che soddisfano le condizioni dell’art. 38-ter del DPR n. 633/1972 possono presentare istanza di rimborso dell’IVA non detratta relativa ai beni e servizi di cui all’art. 19-bis1, lett. c) e d), usando il modello approvato il 22 febbraio 2007.

In tali ipotesi l’istanza deve essere presentata direttamente o per posta al Centro Operativo di Pescara, allegando:

  • gli originali delle fatture di acquisto;
  • le bollette doganali di importazione;
  • un’attestazione dell’Amministrazione dello Stato di residenza che comprovi la qualità di soggetto d’imposta del richiedente, salvo che i documenti siano già stati consegnati all’Amministrazione finanziaria.

La circolare ammette inoltre che, per gli acquisti tra il 1 gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, la domanda ex decreto legge n. 258 del 2006 possa essere presentata anche da non residenti che abbiano già richiesto in precedenza il rimborso ex art. 38-ter, anche in caso di rigetto espresso o tacito dell’istanza precedente.

Controversie tributarie pendenti e istanze precedenti

La circolare affronta il rapporto tra la nuova procedura di rimborso e le liti pendenti in materia di “detrazione IVA-auto”. Se alla data della sentenza della Corte di giustizia erano pendenti controversie relative al diniego di rimborso o agli avvisi di accertamento emessi per detrazioni ritenute indebite, il giudicato già formato non è modificabile.

Per le controversie ancora pendenti, il contribuente che voglia recuperare la maggiore detrazione tramite procedura telematica per gli acquisti dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006 deve abbandonare il contenzioso ai sensi del d.lgs. n. 546/1992. In mancanza di abbandono, il procedimento giurisdizionale prevale sulla procedura amministrativa di rimborso, che avrebbe esito negativo.

L’istanza telematica deve riguardare tutti gli acquisti delle annualità interessate, salvo quelli già definiti con sentenza passata in giudicato. Inoltre, chi aveva già presentato un’istanza di rimborso prima della sentenza della Corte di giustizia può ripresentarla secondo le modalità del decreto legge n. 258 del 2006, dandone comunicazione all’ufficio.

Acquisti effettuati tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007

Per questo intervallo temporale non sono previsti criteri di semplificazione forfetaria espressi in modo specifico. La circolare afferma però che la detrazione può ritenersi correttamente operata se applicata in via forfetaria nella misura del 40% dell’IVA pagata, quale criterio oggettivo di ragionevole approssimazione dell’uso imprenditoriale o professionale del veicolo.

Secondo la circolare, tale percentuale è adeguata anche per:

  • veicoli utilizzati nell’attività agricola e nella pesca;
  • veicoli con propulsore a combustione non interna.

Viene inoltre precisato che chi, per prudenza, abbia continuato ad applicare il 15% previsto dalla disciplina previgente può recuperare l’IVA non detratta se ritiene che tale percentuale non sia coerente con l’uso professionale del veicolo.

Acquisti dal 27 giugno 2007: applicazione della decisione del Consiglio UE

Per gli acquisti effettuati dal 27 giugno 2007, il nuovo regime di detrazione discende direttamente dalla decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007, cui rinvia l’art. 19-bis1, lett. c), del DPR n. 633/1972.

La decisione autorizza l’Italia a limitare al 40% la detrazione IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali. La limitazione si applica alle spese relative a:

  • acquisto, anche intracomunitario, del veicolo;
  • importazione;
  • leasing o noleggio;
  • modifiche, riparazioni e manutenzione;
  • cessioni e prestazioni relative ai veicoli e al loro uso;
  • carburanti e lubrificanti.

In parallelo, l’Italia deve non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso privato di tali veicoli quando il diritto a detrazione sia stato limitato.

La circolare sottolinea che il contribuente può detrarre l’IVA nella misura del 40% senza poter dimostrare un uso maggiore del bene o del servizio.

Casi esclusi dalla limitazione

Sono escluse dalla limitazione alcune attività specificamente indicate nella decisione, tra cui:

  • veicoli che fanno parte dei beni/merci dell’attività svolta;
  • taxi;
  • veicoli impiegati per la formazione nelle scuole guida;
  • veicoli utilizzati per noleggio o leasing;
  • veicoli usati dagli agenti o rappresentanti di commercio.

La circolare precisa che l’espressione relativa ai “beni strumentali” va letta, sulla base delle versioni inglese e francese della decisione, come riferita ai beni merce che costituiscono oggetto proprio dell’attività. Restano inoltre esclusi dalla limitazione i veicoli oggettivamente strumentali, come i trattori agricoli o forestali e i veicoli che superano i limiti di massa massima autorizzata e numero di posti indicati dalla decisione.

La circolare richiama anche il provvedimento del 6 dicembre 2006 sui veicoli N1 adattati, che devono essere assoggettati al regime previsto per gli autoveicoli dell’art. 19-bis1, lett. c).

Infine, viene chiarito che la previgente detrazione del 50% per i veicoli a motore a combustione non interna, prevista dall’art. 30, comma 4, della legge n. 388/2000, non può continuare ad applicarsi in assenza di una espressa previsione normativa.

Pedaggi autostradali

Per i pedaggi autostradali la sentenza C-228/05 non ha inciso sulla disciplina nazionale. La circolare afferma quindi che continua ad applicarsi l’art. 19-bis1, lett. e), del DPR n. 633/1972, che prevede la totale indetraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni di transito stradale delle autovetture e degli autoveicoli indicati dall’art. 54, lettere a) e c), del codice della strada.

Rivendita dei veicoli

La circolare chiarisce che, quando un veicolo è stato acquistato con detrazione limitata o per il quale è stato chiesto il rimborso della maggiore IVA, la base imponibile della successiva rivendita va commisurata alla percentuale di detrazione operata o richiesta a rimborso.

Per i veicoli acquistati entro il 13 settembre 2006 e rivenduti successivamente a tale data, la base imponibile deve essere calcolata in proporzione alla detrazione effettuata o chiesta a rimborso, anche se la rivendita non è oggetto di indicazione nel modello telematico. Per le rivendite già avvenute dopo il 13 settembre 2006 occorre eventualmente rettificare la base imponibile.

Lo stesso criterio si applica anche ai rimborsi richiesti in via analitica: in tale caso la variazione della base imponibile, da effettuare ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972, deve essere indicata nella relativa istanza.

Vigilanza applicativa

La circolare si chiude precisando che le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.

Punti principali

Quadro normativo e segmentazione temporale

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa della detrazione IVA per veicoli e spese connesse, a seguito della sentenza della Corte di giustizia C-228/05 e della decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007. Per la materia vengono distinti tre periodi: acquisti dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006, acquisti dal 14 settembre 2006 al 27 giugno 2007, acquisti dal 27 giugno 2007 in avanti.

Rimborso forfetario per gli acquisti fino al 13 settembre 2006

Per gli acquisti effettuati tra il 1 gennaio 2003 e il 13 settembre 2006 è possibile chiedere il rimborso dell’IVA non detratta tramite procedura telematica, con percentuali forfetarie fissate al 35% per agricoltura e pesca, al 40% per gli altri settori e al 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna. Il termine di presentazione dell’istanza, inizialmente fissato al 20 settembre 2007, viene indicato come prorogato al 22 ottobre 2007. Nel modello vanno indicati anche gli importi relativi a maggiori imposte sui redditi, addizionali, IRAP e IVA da rivendita, salvo le semplificazioni già ammesse dalla circolare n. 28/2007.

Rimborso analitico per gli acquisti fino al 13 settembre 2006

In alternativa alla via forfetaria, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso in forma analitica ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’istanza va presentata su carta libera entro due anni dal 15 novembre 2006 ed è necessario allegare la documentazione contabile che dimostri l’utilizzo del bene o servizio nell’attività d’impresa, arte o professione, oltre agli elementi utili a determinare la detrazione spettante.

Soggetti non residenti e contenzioso pendente

Anche i non residenti che rispettano i requisiti dell’art. 38-ter del DPR n. 633/1972 possono chiedere il rimborso dell’IVA non detratta, usando il modello approvato con il provvedimento del 22 febbraio 2007 e presentandolo al Centro Operativo di Pescara con la documentazione richiesta. La circolare precisa inoltre che, per gli acquisti fino al 13 settembre 2006, chi intende usare la procedura telematica deve abbandonare il contenzioso pendente; il giudicato già formato resta intangibile e le istanze devono riguardare tutte le annualità interessate, salvo le liti già decise con sentenza passata in giudicato.

Acquisti tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007

Per questo intervallo temporale non sono previsti criteri forfetari normativamente specifici, ma la circolare ritiene corretta la detrazione operata nella misura del 40% dell’IVA pagata, quale criterio oggettivo di ragionevole approssimazione. La percentuale è considerata adeguata anche per i veicoli impiegati nell’attività agricola e nella pesca e per i veicoli con propulsore a combustione non interna; chi abbia applicato prudenzialmente il 15% previsto dalla disciplina previgente può recuperare l’IVA non detratta se ritiene tale misura non coerente con l’utilizzo professionale.

Regime dal 27 giugno 2007 e ambito della decisione UE

Dal 27 giugno 2007 si applica la decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007, che autorizza l’Italia a limitare al 40% il diritto a detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali. La limitazione riguarda acquisto, importazione, leasing, noleggio, modifiche, riparazioni, manutenzione, nonché carburanti e lubrificanti. In contropartita, l’Italia non deve assimilare a prestazioni onerose l’uso privato dei veicoli soggetti a restrizione della detrazione.

Esclusioni, veicoli oggettivamente strumentali e casi particolari

Restano escluse dalla limitazione alcune categorie specificamente indicate nella decisione, tra cui i veicoli che rientrano nei beni/merci dell’attività, i taxi, i veicoli usati per la formazione nelle autoscuole, quelli destinati a noleggio o leasing e quelli utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio. La circolare precisa inoltre che restano fuori dall’ambito della limitazione i veicoli oggettivamente strumentali, come i trattori agricoli o forestali e i veicoli che superano determinati limiti di massa e di posti. Viene richiamato anche il provvedimento del 6 dicembre 2006 sui veicoli N1 adattati.

Pedaggi autostradali e rivendita dei veicoli

Per i pedaggi autostradali la sentenza C-228/05 non ha inciso sul regime di indetraibilità previsto dall’art. 19-bis1, lett. e), del DPR n. 633/1972, che continua quindi a trovare applicazione. Quanto alla rivendita dei veicoli, la circolare chiarisce che, per i veicoli acquistati con detrazione limitata, la base imponibile della cessione va commisurata alla percentuale di detrazione operata o chiesta a rimborso; per le rivendite entro il 13 settembre 2006 valgono le regole della procedura telematica, mentre per i rimborsi analitici la variazione della base imponibile va indicata nell’istanza.

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