Regolamento (UE) 2024/2202
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2202 della Commissione, del 4 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per alleggerire e rendere più flessibile il sistema di monitoraggio delle superfici nella PAC. Elimina l’obbligo per gli Stati membri di garantire che una quota minima di interventi monitorabili solo tramite fotografie geolocalizzate sia soggetta al sistema, e riformula la nozione di condizione di ammissibilità monitorabile, non privilegiando più le fotografie geolocalizzate rispetto ad altri dati equivalenti. Inoltre, limita l’applicazione residua di alcune disposizioni del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, escludendo dal 1o gennaio 2024 l’obbligo di trasmettere dati e statistiche di controllo della condizionalità.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per rendere più flessibile il sistema di monitoraggio delle superfici nella PAC e per limitare l’applicazione residua di alcune regole sulla condizionalità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune, con particolare riguardo al sistema di monitoraggio delle superfici e, in via residua, ad alcune disposizioni sul sistema di controllo e sulle sanzioni amministrative relative alle regole di condizionalità. Incide sui beneficiari e sugli interventi basati sulla superficie gestiti nell’ambito del sistema integrato, nonché sulle condizioni di ammissibilità monitorabili. La modifica relativa all’esclusione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2202 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune. La finalità dichiarata è accrescere la flessibilità operativa degli Stati membri nel ricorso a fotografie geolocalizzate e ad այլ dati di valore almeno equivalente, riducendo al contempo alcuni oneri amministrativi legati alla condizionalità.
Contesto e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come componente obbligatoria del sistema integrato, da applicare in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Dopo il primo anno di attuazione, la Commissione rileva difficoltà pratiche da parte degli agricoltori e la necessità, per gli Stati membri, di una maggiore flessibilità nell’uso e nel trattamento delle fotografie geolocalizzate e di altri dati equivalenti.
Modifica del sistema di monitoraggio delle superfici
Il nuovo articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 chiarisce che una condizione di ammissibilità è monitorabile quando può essere controllata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus. Gli Stati membri possono tuttavia considerarla monitorabile anche quando il controllo avviene mediante fotografie geolocalizzate o altri dati di valore almeno equivalente ai sensi dell’articolo 11.
La formulazione precedente, che attribuiva rilievo specifico alle fotografie geolocalizzate, viene quindi resa più neutra: non è più prevista una priorità per tali fotografie rispetto ad altri dati equivalenti. Inoltre, gli Stati membri sono espressamente autorizzati a scegliere, per la gestione delle condizioni monitorabili, tra Sentinel, fotografie geolocalizzate e altri dati equivalenti.
Soppressione dell’obbligo del 70 %
È abrogato l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Viene così eliminato l’obbligo per gli Stati membri di assicurare, entro il 1o gennaio 2027, che almeno il 70 % degli interventi con condizioni di ammissibilità monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema di monitoraggio delle superfici.
Questa scelta risponde all’esigenza di evitare rigidità operative e di consentire agli Stati membri di sfruttare più liberamente le soluzioni tecnologiche disponibili, comprese le fotografie geolocalizzate, senza un vincolo percentuale predeterminato.
Condizionalità: limitazione degli obblighi residui di comunicazione
Il regolamento interviene anche sull’articolo 14, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, relativo alla sopravvivenza di alcune disposizioni del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La modifica precisa che restano applicabili il sistema di controllo e le sanzioni amministrative relative alle regole di condizionalità, ma non più i dati di controllo e le statistiche di controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a decorrere dal 1o gennaio 2024.
La ratio è ridurre oneri amministrativi ritenuti eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti e superare criticità di rappresentatività statistica dovute alla ristrettezza della platea dei beneficiari interessati.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La previsione relativa all’esclusione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo opera retroattivamente dal 1o gennaio 2024, coerentemente con il riferimento agli anni di domanda e agli anni civili richiamato nei considerando.
Disposizioni principali
Definizione di condizione di ammissibilità monitorabile
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 è sostituito: una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus. Gli Stati membri possono inoltre considerarla monitorabile se può essere controllata mediante fotografie geolocalizzate o altri dati di valore almeno equivalente ai sensi dell’articolo 11; per la gestione delle condizioni monitorabili possono scegliere tra tali fonti di dati.
Soppressione della quota minima per le fotografie geolocalizzate
È soppresso l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, che imponeva agli Stati membri di garantire, entro il 1o gennaio 2027, che almeno il 70 % degli interventi con condizioni di ammissibilità monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate fosse soggetto al sistema di monitoraggio delle superfici.
Limitazione dell’applicazione residua del regolamento (UE) n. 809/2014
All’articolo 14, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, si stabilisce che il sistema di controllo e le sanzioni amministrative relative alle regole di condizionalità continuano ad applicarsi, ad eccezione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica che esclude i dati e le statistiche di controllo della condizionalità si applica dal 1o gennaio 2024, per coerenza con gli anni di domanda e gli anni civili.
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