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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2197

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2197 della Commissione, del 4 settembre 2024, relativo alla non approvazione della polvere di guscio d’uovo come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Normativa europea32024R2197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2197 dispone la non approvazione della polvere di guscio d’uovo come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e delle osservazioni del richiedente, conclude che non risultano soddisfatte le condizioni di sicurezza per la salute umana e per l’ambiente. Il provvedimento è immediatamente rilevante per il settore dei prodotti fitosanitari, ma lascia aperta la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione.

Non approvazione della polvere di guscio d’uovo come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza "polvere di guscio d’uovo" quale candidata a essere riconosciuta come sostanza di base per l’uso nei prodotti fitosanitari, in particolare come fungifugo per la vite. Riguarda i procedimenti di approvazione delle sostanze di base disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri prodotti o sostanze, né impedisce la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione della polvere di guscio d’uovo come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2197 della Commissione conclude il procedimento avviato per l’approvazione della polvere di guscio d’uovo come sostanza di base nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione, facendo proprie le criticità emerse nella valutazione scientifica dell’EFSA, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni richieste per l’approvazione, in particolare sotto il profilo della sicurezza per la salute umana e per l’ambiente.

Contesto procedurale e base giuridica

La domanda è stata presentata il 25 giugno 2020 da SAMO per l’uso della polvere di guscio d’uovo come fungifugo per la vite. Dopo la revisione della domanda e la verifica finale di ammissibilità, la Commissione ha attivato il supporto scientifico previsto dall’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’EFSA ha trasmesso il 31 ottobre 2023 una relazione tecnica, che ha costituito la base principale della decisione della Commissione.

Identità della sostanza e profilo di pericolo

L’EFSA ha rilevato incertezza sui parametri del processo di produzione, con conseguente variabilità della composizione e delle proprietà del materiale ottenuto, anche in relazione al pH. La sostanza contiene principalmente carbonato di calcio/ossido di calcio (CaCO3/CaO) in proporzioni variabili a seconda delle condizioni di fabbricazione. Il testo evidenzia che il CaCO3 è già una sostanza attiva approvata, mentre il CaO presenta rischi rilevanti, essendo classificato come sostanza che provoca gravi lesioni oculari e che può determinare irritazione cutanea e delle vie respiratorie.

Valutazione della salute umana

Sul piano sanitario, l’EFSA ha riscontrato una possibile preoccupazione per effetti sullo sviluppo neurologico collegata al contenuto di piombo presente nella sostanza secondo la specifica proposta dal richiedente. La valutazione considera l’esposizione alimentare dei consumatori, in particolare per gruppi che consumano quantità elevate di uva da tavola e da vino. Inoltre, poiché l’ultima applicazione della sostanza è prevista quando gli acini sono maturi per la raccolta, l’Autorità ha ritenuto probabile la presenza di residui sugli acini stessi. È stato anche richiamato il fatto che, in base alla legislazione alimentare dell’Unione, le uova e i prodotti derivati richiedono l’etichettatura degli allergeni, con possibili riflessi sugli alimenti finali.

Valutazione ambientale

Quanto all’ambiente, il fascicolo è stato giudicato insufficiente. L’EFSA ha osservato che i dati disponibili erano scarsi con riferimento all’esposizione e ai pericoli per gli organismi non bersaglio e che non risultava disponibile alcuna valutazione quantitativa del rischio, né una valutazione basata su un solido approccio di ponderazione delle evidenze.

Decisione della Commissione

La Commissione ha esaminato anche le osservazioni trasmesse dal richiedente, ma ha ritenuto che non fossero idonee a rimuovere i motivi di preoccupazione individuati. Ne deriva che le condizioni previste dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono state considerate soddisfatte. L’articolo 1 del regolamento stabilisce quindi in modo espresso che la polvere di guscio d’uovo non è approvata come sostanza di base.

Effetti del regolamento e possibilità di futura istanza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo precisa tuttavia che la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione della stessa sostanza come sostanza di base, purché conforme all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Procedura di valutazione e supporto scientifico

La domanda di approvazione è stata presentata il 25 giugno 2020 da SAMO e considerata ammissibile dopo le verifiche effettuate dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha richiesto assistenza scientifica all’EFSA, che ha trasmesso il 31 ottobre 2023 una relazione tecnica sulla polvere di guscio d’uovo.

Motivi della non approvazione: identità e sicurezza del prodotto

L’EFSA ha rilevato incertezze sui parametri esatti del processo produttivo e, quindi, sulla composizione della sostanza, che può variare in funzione di temperatura e durata del riscaldamento. La sostanza contiene principalmente carbonato di calcio/ossido di calcio (CaCO3/CaO); il CaCO3 è già una sostanza attiva approvata, mentre il CaO presenta profili di pericolo significativi, tra cui gravi lesioni oculari, irritazione cutanea e possibile irritazione delle vie respiratorie.

Valutazione dei rischi per la salute umana

L’EFSA ha evidenziato una possibile preoccupazione per effetti sullo sviluppo neurologico in ragione del contenuto di piombo nella sostanza secondo la specifica proposta dal richiedente, con riferimento all’esposizione alimentare dei consumatori che consumano elevate quantità di uva da tavola e da vino. Ha inoltre ritenuto probabile la presenza di residui sugli acini, poiché l’ultima applicazione è prevista quando gli acini sono maturi per la raccolta. È stato anche segnalato un possibile obbligo di etichettatura degli allergeni per gli alimenti finali in relazione alla presenza di componenti derivati da uova.

Valutazione dei rischi ambientali

Per l’ambiente, l’EFSA ha rilevato che il fascicolo conteneva dati scarsi sulla valutazione dell’esposizione e dei pericoli per gli organismi non bersaglio. Non era disponibile per nessun gruppo di organismi non bersaglio una valutazione quantitativa del rischio né una valutazione fondata su un robusto approccio basato sulla forza probante dei dati.

Esito del procedimento e contenuto dispositivo

Nonostante le osservazioni del richiedente, la Commissione ha ritenuto non dissipati i dubbi sulla sicurezza d’uso della sostanza in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente. Di conseguenza ha stabilito che le condizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono soddisfatte e che la polvere di guscio d’uovo non è approvata come sostanza di base.

Effetti temporali e possibilità di nuova domanda

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il provvedimento precisa espressamente che non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della polvere di guscio d’uovo come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanaambiente

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