Regolamento (UE) 2024/2199
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2199 della Commissione, del 4 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 per quanto riguarda modifiche amministrative e minori dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Pesguard® Gel
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’autorizzazione dell’Unione del biocida "Pesguard® Gel" per recepire alcune modifiche amministrative richieste dal titolare e supportate dall’ECHA. La Commissione respinge invece la parte della domanda relativa all’aumento della concentrazione di due sostanze potenzialmente pericolose, qualificandola come modifica maggiore e non come modifica minore. Con la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 viene pubblicato il sommario consolidato delle caratteristiche del prodotto, comprensivo delle denominazioni commerciali autorizzate, dei fabbricanti, della composizione, degli usi autorizzati e delle misure di gestione del rischio.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Pesguard® Gel", con sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 e rigetto della parte di domanda relativa all’aumento della concentrazione di due sostanze potenzialmente pericolose.
Ambito di applicazione
Si applica all’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo "Pesguard® Gel" (tipo di prodotto 18: insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), titolarità Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e della procedura di modifica di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Produce effetti nell’UE e negli Stati membri, ed è rilevante per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del prodotto; restano escluse, per mancata approvazione, le modifiche sostanziali consistenti nell’aumento della concentrazione di due sostanze potenzialmente pericolose.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per "Pesguard® Gel"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2199 della Commissione interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata per il biocida singolo "Pesguard® Gel" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione, richiamando i pareri dell’ECHA e le norme procedurali del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, aggiorna il fascicolo autorizzativo per recepire talune modifiche amministrative e chiarire il contenuto consolidato del sommario delle caratteristiche del prodotto.
Contesto normativo e procedimento
L’autorizzazione originaria era stata rilasciata il 22 giugno 2021 con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 alla società Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, con numero di autorizzazione EU-0024951-0000. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 disciplina le diverse categorie di modifiche delle autorizzazioni dei biocidi e stabilisce che, ricevuto il parere dell’ECHA, la Commissione deve verificare se restano soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’autorizzazione debba essere modificata.
Modifiche richieste dal titolare e valutazione dell’ECHA
Il titolare ha presentato due iniziative distinte:
- l’8 aprile 2022 una domanda di modifica minore, registrata con numero BC-BL074962-31, relativa sia all’aumento della concentrazione di due sostanze potenzialmente pericolose sia a modifiche amministrative concernenti il sito produttivo e i dati dei fabbricanti dei principi attivi;
- il 31 luglio 2023 una notifica di ulteriore modifica amministrativa, registrata con numero BC-RB088051-50, per aggiungere una denominazione commerciale all’autorizzazione.
L’ECHA, con parere del 7 settembre 2023, ha qualificato l’aggiunta della nuova denominazione commerciale come modifica amministrativa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato, titolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, confermando che le condizioni dell’articolo 19 restano soddisfatte. Con parere del 9 ottobre 2023, ha invece escluso che l’aumento della concentrazione di due sostanze potenzialmente pericolose costituisca una modifica minore: tale intervento sarebbe una modifica maggiore e richiederebbe una domanda ex articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Le modifiche relative al nuovo sito produttivo per la clotianidina e alla variazione dell’indirizzo del fabbricante dei due principi attivi sono invece state considerate amministrative.
Decisione della Commissione
La Commissione concorda con i pareri dell’ECHA e modifica l’autorizzazione per introdurre le sole modifiche amministrative richieste. Al contrario, respinge espressamente la parte della domanda relativa all’aumento di concentrazione delle due sostanze potenzialmente pericolose, poiché non può essere valutata come modifica minore in assenza della procedura prevista per le modifiche maggiori. La Commissione precisa inoltre che, salvo tali modifiche amministrative, tutte le altre informazioni contenute nel sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate.
Contenuto del sommario delle caratteristiche del biocida
L’allegato sostitutivo riporta il sommario consolidato del prodotto "Pesguard® Gel", classificato come prodotto di tipo 18 e autorizzato per uso professionale come esca pronta all’uso in gel contro scarafaggi. Le denominazioni commerciali autorizzate sono "Pesguard® Gel" e "GOLIATH® GEL NEW"; il titolare è Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, con sede in Francia, e l’autorizzazione è indicata come valida dal 25 settembre 2024 al 30 giugno 2026.
Sono inoltre specificati:
- il fabbricante del prodotto (McLaughlin Gormley King Company, Stati Uniti) e il sito di fabbricazione;
- i fabbricanti dei principi attivi, tra cui la clotianidina e il piriproxifene, con relativi siti produttivi in Giappone e Cina;
- la composizione qualitativa e quantitativa, comprendente clotianidina allo 0,526%, piriproxifene allo 0,515%, acido acetico allo 0,3% e sorbato di potassio allo 0,5%;
- la formulazione come esca pronta all’uso (RB).
Indicazioni di pericolo, usi autorizzati e misure di gestione del rischio
Il prodotto reca le indicazioni di pericolo H317 (può provocare una reazione allergica cutanea) e H410 (molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), con le relative precauzioni di prudenza, tra cui uso di guanti, prevenzione del rilascio nell’ambiente e smaltimento conforme.
L’uso autorizzato è professionale e riguarda il controllo di Blattella germanica, Supella longipalpa, Blatta orientalis e Periplaneta americana, nelle fasi di ninfa e adulto, in ambienti interni e in spaccature o fessure inaccessibili a persone e animali domestici. Il trattamento consiste nell’applicazione di punti di esca in gel, con intensità variabile secondo il livello di infestazione:
- infestazione leggera: 1-2 punti/m²;
- infestazione media: 3-6 punti/m²;
- infestazione pesante: 6-10 punti/m².
È previsto un massimo di 11 applicazioni annuali.
Le istruzioni impongono, tra l’altro:
- di leggere etichetta e foglietto illustrativo prima dell’uso;
- di applicare il prodotto solo in aree non accessibili a bambini e animali domestici;
- di evitare superfici esposte, aree regolarmente pulite, contatto con acqua, tessuti, alimenti, mangimi o apparecchi elettrici a rischio;
- di controllare visivamente le applicazioni dopo 1-2 settimane e nuovamente dopo 2-4 settimane, con eventuale riapplicazione;
- di comunicare al titolare dell’autorizzazione l’eventuale inefficacia del trattamento.
Primo soccorso, ambiente, stoccaggio e smaltimento
Il prodotto contiene clotianidina, sostanza indicata come pericolosa per le api. Sono previste misure di primo soccorso per contatto con la pelle e con gli occhi, nonché per ingestione; per inalazione il caso è indicato come non applicabile. Le misure ambientali impongono di evitare il rilascio del prodotto nell’ambiente.
Per lo smaltimento, il testo prescrive il riciclo dei contenitori solo se vuoti e il rispetto della normativa sui rifiuti e delle disposizioni locali. Quanto allo stoccaggio, il prodotto va protetto dal gelo e dalla luce solare diretta; la durata di conservazione è di 2 anni.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato dell’autorizzazione originaria
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento, al fine di consolidare le modifiche amministrative autorizzate e agevolare l’accesso alla versione definitiva del sommario delle caratteristiche del biocida.
Modifiche amministrative accolte
Sono accolte le modifiche amministrative riguardanti l’aggiunta di una nuova denominazione commerciale all’autorizzazione dell’Unione e le variazioni relative al sito produttivo e ai dettagli amministrativi dei fabbricanti dei principi attivi, in quanto compatibili con le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Rigetto dell’aumento di concentrazione delle sostanze potenzialmente pericolose
La Commissione respinge la parte della domanda concernente l’aumento della concentrazione di due sostanze potenzialmente pericolose, ritenendo che non si tratti di modifica minore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera ab), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato, titolo 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013; tale intervento avrebbe richiesto una domanda di modifica maggiore ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento di esecuzione.
Effetti dell’aggiornamento dell’autorizzazione
Fatta eccezione per le modifiche amministrative recepite, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate rispetto all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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