Regolamento (UE) 2024/2195
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 definisce il modello unico di comunicazione previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra. L'allegato contiene sezioni dettagliate per produttori, importatori, esportatori, rigeneratori, distruttori e imprese che immettono sul mercato prodotti o apparecchiature contenenti tali gas, con indicazioni su unità di misura, arrotondamenti, categorie e collegamenti tra le diverse sezioni. Il nuovo formato sostituisce quello del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, che viene espressamente abrogato.
Stabilisce il formato standard delle comunicazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori, importatori, esportatori e a determinati utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra, nonché alle imprese che rigenerano gas, distruggono gas o immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti tali gas. Riguarda le comunicazioni annuali relative alle attività svolte nell'anno civile oggetto della comunicazione, secondo il formato tecnico fissato nell'allegato. Sono esclusi, per come emerge dal formato, i quantitativi in custodia temporanea e, in più punti, i prodotti o le apparecchiature per i quali il regolamento impone di usare sezioni diverse o consente esclusioni specifiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 attua l'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 fissando il formato standard delle comunicazioni annuali richieste agli operatori della filiera dei gas fluorurati a effetto serra. Il considerando evidenzia che il precedente modello del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 non è più adeguato, perché il nuovo regolamento di base ha ampliato e rimodulato gli obblighi informativi e l'elenco dei gas, delle apparecchiature e delle attività rilevanti.
Contesto normativo e funzione dell'atto
Il regolamento si colloca nel quadro del nuovo regime UE sui gas fluorurati introdotto dal regolamento (UE) 2024/573, che ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014. La finalità dell'atto di esecuzione è essenzialmente tecnica: uniformare in tutta l'Unione il contenuto e la presentazione delle comunicazioni dovute dalle imprese, così da consentire la raccolta coerente dei dati necessari ai controlli e al monitoraggio del mercato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il formato riguarda produttori, importatori, esportatori, imprese che rigenerano gas, imprese che distruggono gas e, in specifici casi, imprese che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Le comunicazioni coprono non solo i gas sfusi, ma anche i quantitativi contenuti in prodotti, apparecchiature o loro parti, nonché i flussi relativi a stock, riesportazioni, usi esonerati e distruzione. L'allegato precisa che, salvo diversa indicazione, i dati si riferiscono all'anno civile oggetto della comunicazione; sono inoltre escluse, in più punti, le merci in custodia temporanea.
Regole generali di compilazione
Il formato impone la comunicazione dei quantitativi in tonnellate metriche, con arrotondamento al terzo decimale secondo regola matematica specifica. In varie sezioni è richiesta la distinzione per singolo gas presente negli allegati I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per miscela, per paese di origine o destinazione, oppure per tipologia di apparecchiatura o di applicazione. In alcuni casi sono previsti calcoli automatici tra campi, che servono a verificare la coerenza interna della dichiarazione.
Sezioni relative a produzione, importazione ed esportazione di gas
La sezione 1 riguarda i produttori di gas e richiede dati sulla produzione totale nell'Unione, sulla quota non catturata, sui quantitativi distrutti, sui sottoprodotti o prodotti indesiderati distrutti o destinati alla distruzione, nonché sui quantitativi di idrofluorocarburi destinati a uso come materia prima o a usi esonerati dal protocollo di Montreal. Sono previsti anche campi calcolati sulla produzione disponibile per l'immissione sul mercato.
La sezione 2 è dedicata agli importatori e distingue tra importazioni sfuse, quantitativi in regimi doganali speciali, riciclati o rigenerati, importazioni per uso come materia prima, per usi esonerati, e importazioni di idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati. Sono inoltre previste indicazioni sulle vendite o forniture ad altre imprese, sulle emissioni nell'ambito dei regimi doganali speciali e sui trasferimenti non immessi sul mercato.
La sezione 3 riguarda gli esportatori e si concentra sulle esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi non immessi sul mercato, le esportazioni acquistate da altre imprese nell'Unione e i flussi di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati, nonché quelli esportati per materia prima o per usi esonerati.
Stock, rigenerazione e quantitativi immessi sul mercato
La sezione 4 è dedicata a produttori, importatori e imprese che rigenerano gas. Essa richiede i dati sugli stock al 1° gennaio e al 31 dicembre, compresi gli stock in attesa di rigenerazione, quelli derivanti da importazioni proprie, produzione propria o acquisti nell'ambito di regimi doganali speciali, e gli altri stock presenti nell'Unione. È richiesto anche il quantitativo rigenerato dall'impresa stessa e viene calcolato il quantitativo totale immesso fisicamente sul mercato.
Usi esonerati, materia prima e applicazioni specifiche degli HFC
La sezione 5 riguarda i produttori e importatori di idrofluorocarburi destinati a usi esonerati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici. Vi confluiscono anche i quantitativi importati per distruzione, quelli usati come materia prima, quelli forniti direttamente per l'esportazione fuori dall'Unione, per apparecchiature militari, per l'incisione di semiconduttori o per la fabbricazione di inalatori predosati.
La sezione 5a è speculare e deve essere compilata dai destinatari che ricevono gli idrofluorocarburi per gli stessi usi esonerati o per la produzione di inalatori predosati.
La sezione 6 classifica i quantitativi di gas in funzione della loro destinazione sul mercato dell'Unione: esportazione, distruzione, apparecchiature militari, refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, altri fluidi termovettori, schiume, polioli premiscelati, protezione antincendio, aerosol, solventi, materia prima, semiconduttori, fotovoltaico, altro materiale elettronico, apparecchiature elettriche, acceleratori di particelle, pressofusione del magnesio, anestetici e altre applicazioni. Per alcune categorie di idrofluorocarburi sono previsti vincoli di coerenza con i dati comunicati nelle sezioni 5 e 11.
La sezione 7 è riservata agli utilizzatori che impiegano gas come materia prima; la comunicazione deve riguardare solo i quantitativi effettivamente usati, con indicazioni particolari per i casi in cui il soggetto abbia anche prodotto o importato i gas.
Distruzione dei gas
La sezione 8 è riservata alle imprese che hanno distrutto gas fluorurati a effetto serra. Essa richiede la ripartizione dei quantitativi per tecnologia di distruzione, distinguendo per gli idrofluorocarburi le tecnologie approvate dal protocollo di Montreal e le sorgenti concentrate o diluite. Sono previsti campi specifici per HFC-23 e i quantitativi di gas vergini distrutti, nonché informazioni sugli stock in attesa di distruzione al 1° gennaio e al 31 dicembre. La sezione esclude i quantitativi inviati ad altre imprese dell'UE per la distruzione e rinvia alla sezione 3 per i quantitativi esportati fuori dall'UE per essere distrutti.
Prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati
La sezione 11 disciplina la comunicazione relativa ai prodotti, alle apparecchiature e alle loro parti contenenti gas fluorurati, con una dettagliata classificazione per categoria. Sono previste categorie per impianti fissi di condizionamento d'aria e pompe di calore, refrigerazione fissa, refrigeratori (chillers), apparecchiature mobili di refrigerazione e condizionamento, schiume, protezione antincendio, aerosol medici e non medici, prodotti per la cura della persona, apparecchiature per uso medico, commutatori elettrici e altre apparecchiature elettriche, acceleratori di particelle e ulteriori prodotti o apparecchiature contenenti tali gas.
Per alcune categorie sono richiesti dettagli tecnici ulteriori, come la capacità nominale, la tipologia di sistema (aria-aria, aria-acqua, suolo-acqua, multisplit, monosplit, VRF), il tipo di schiuma o il livello di tensione. La sezione contiene anche regole specifiche per i produttori UE e per gli importatori, e precisa che i polioli premiscelati non vanno inclusi qui ma nella sezione 2. Sono inoltre previste sezioni specifiche per dimostrare la conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 nei casi di idrofluorocarburi precedentemente esportati e reimportati, o caricati in apparecchiature e poi riesportati prima del reingresso nell'Unione.
Sezioni 12 e 12a: reimportazioni e dimostrazione di conformità alle quote
La sezione 12 riguarda gli importatori di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore, oppure di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, quando i gas in questione erano stati precedentemente esportati dall'Unione e risultavano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione sul mercato unionale. Per gli inalatori predosati, il formato segnala che la disposizione si applica per la prima volta alla comunicazione sulle attività del 2025, da presentare entro il 31 marzo 2026.
La sezione 12a copre invece il caso opposto: apparecchiature o prodotti che erano stati immessi sul mercato dell'Unione, poi esportati e successivamente reimportati. In entrambe le sezioni l'importatore deve indicare l'impresa esportatrice, l'anno di esportazione e l'impresa che ha immesso per la prima volta i gas o i prodotti sul mercato dell'Unione.
Comunicazione nulla
L'allegato prevede anche una comunicazione "nulla" per le imprese cui siano state assegnate quote ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, o trasferite quote ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, ma che non abbiano immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nell'anno civile di riferimento. In tal caso l'impresa conferma l'assenza di attività correlate, sulla base dell'informazione resa nella sezione 4M.
Effetti abrogativi e coordinamento con la normativa precedente
Con l'adozione del nuovo formato, la Commissione sostituisce il modello definito nel 2014, adeguandolo al nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) 2024/573. Il provvedimento non istituisce nuovi divieti sostanziali, ma ha una funzione di armonizzazione tecnica essenziale per la compliance documentale degli operatori e per la tracciabilità dei flussi di gas fluorurati nell'Unione.
Disposizioni principali
Formato uniforme delle comunicazioni
Le comunicazioni previste dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 devono essere effettuate secondo il formato stabilito nell'allegato del regolamento di esecuzione (articolo 1). Il formato disciplina struttura, sezioni, unità di misura, livello di dettaglio e criteri di arrotondamento dei dati.
Abrogazione del precedente formato
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è abrogato, in quanto riferito al precedente regime del regolamento (UE) n. 517/2014, sostituito dal regolamento (UE) 2024/573 (articolo 2).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
Struttura delle comunicazioni annuali
L'allegato ripartisce gli obblighi informativi in sezioni dedicate a produzione, importazione, esportazione, stock, destinazioni esonerate, categorie di applicazione, uso come materia prima, distruzione, prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati, nonché casi particolari di reimportazione e riesportazione.
Regole tecniche di compilazione
I quantitativi vanno espressi in tonnellate metriche con arrotondamento al terzo decimale; le comunicazioni sono, salvo eccezioni, riferite all'anno civile oggetto della dichiarazione. Il formato richiede, in molte sezioni, la ripartizione per singolo gas, miscela, paese di origine o di destinazione, categoria di apparecchiatura e tipologia di utilizzo.
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