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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2198

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2198 della Commissione, del 4 settembre 2024, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva folpet, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32024R2198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del folpet ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, in esito alla procedura di riesame e alla valutazione dell’EFSA. La sostanza è approvata fino al 31 ottobre 2039, ma con condizioni specifiche di impiego, in particolare misure di protezione per organismi acquatici, operatori, lavoratori, astanti e residenti. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la vecchia voce in parte A e inserendo la nuova voce in parte B. È previsto un obbligo di presentazione di informazioni di conferma sui livelli di acido ftalico entro il 25 marzo 2025.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva folpet e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate ai fini dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva folpet, impiegata nei prodotti fitosanitari nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri nell’autorizzazione dei prodotti contenenti folpet e sul richiedente del rinnovo, che deve rispettare specifiche condizioni e trasmettere informazioni di conferma. Ha efficacia in tutti gli Stati membri, con applicazione dal 1o novembre 2024; sono richiamate condizioni tecniche, misure di mitigazione del rischio e obblighi di follow-up relativi agli usi rappresentativi esaminati. Non disciplina altri settori e non introduce un’autorizzazione generale illimitata, ma un rinnovo soggetto a condizioni specifiche.

Rinnovo dell’approvazione del folpet

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2198 rinnova l’approvazione del folpet quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, all’esito della procedura di riesame svolta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore e dell’EFSA. La Commissione richiama che l’approvazione precedente era in scadenza, prorogata fino al 15 febbraio 2025 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, ma decide il rinnovo prima di tale termine.

Esito della valutazione scientifica

Dalle valutazioni emerge che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente folpet, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. La Commissione precisa tuttavia che la valutazione si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi e che ciò non limita, di per sé, gli impieghi per i quali i prodotti contenenti folpet possono essere autorizzati. Per tale ragione non viene mantenuta la restrizione che ne limitava l’uso come fungicida.

Condizioni di approvazione e gestione del rischio

Il rinnovo non è incondizionato: sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione inserisce condizioni specifiche alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali. In particolare, la valutazione segnala un elevato rischio acuto per pesci e invertebrati acquatici, per cui gli Stati membri devono imporre misure minime di mitigazione del rischio, salvo che la valutazione dei singoli usi dimostri che tali misure non siano necessarie o possano essere ridotte.

Per la protezione degli operatori e dei lavoratori, la valutazione richiede l’impiego di dispositivi di protezione individuale durante la miscelazione, il carico e l’applicazione, nonché di indumenti da lavoro e guanti protettivi per le attività di rientro. Per astanti e residenti devono essere previste misure adeguate, incluse attrezzature di riduzione della deriva, così da minimizzare l’esposizione.

Obblighi di conferma sul profilo dei residui

Il regolamento introduce un obbligo specifico di follow-up: il richiedente deve fornire informazioni di conferma per determinare i livelli di acido ftalico derivanti dall’uso del folpet, tenendo conto dei livelli di base presenti nel frumento e nell’orzo nelle prove sul campo sui residui. L’obbligo è limitato agli usi elencati nell’appendice II della relazione sul rinnovo e le informazioni devono essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA entro il 25 marzo 2025.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Per effetto del rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce 146 relativa al folpet è soppressa dalla parte A dell’allegato e la sostanza è reintrodotta nella parte B come voce 172, con decorrenza dell’approvazione dal 1o novembre 2024 e scadenza al 31 ottobre 2039. La nuova voce riporta le condizioni specifiche di approvazione, incluse le impurezze massime consentite e le prescrizioni di gestione del rischio.

Specifiche tecniche rilevanti per gli operatori del settore

La materia tecnica del folpet deve rispettare una purezza minima di 940 g/kg e limiti massimi per alcune impurezze: PCMM 2 g/kg, tetracloruro di carbonio 2 g/kg, captano 3 g/kg, disolfuro di carbonio 2,5 g/kg. Nella valutazione generale gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II, e applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o novembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del folpet

L’approvazione della sostanza attiva folpet è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo riguarda la sostanza identificata con CAS 133-07-3 e CIPAC 75, denominazione IUPAC N-[(triclorometil)tio]ftalimmide, con purezza minima di 940 g/kg.

Durata dell’approvazione e decorrenza

La nuova approvazione decorre dal 1o novembre 2024 e scade il 31 ottobre 2039. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2024.

Condizioni specifiche e misure di mitigazione del rischio

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli operatori, dei lavoratori, degli astanti e dei residenti. Per gli organismi acquatici è richiesta, di regola, una riduzione minima del 95 % della deriva delle sostanze nebulizzate vicino ai corpi idrici, ad esempio mediante una zona tampone non trattata di 20 m, salvo che la valutazione del rischio per usi specifici indichi che tali misure non sono necessarie o possono essere ridotte. Per operatori e lavoratori sono richiesti DPI e indumenti/guanti protettivi; per astanti e residenti devono essere previste misure adeguate di mitigazione, incluse attrezzature di riduzione della deriva. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per determinare i livelli di acido ftalico derivanti dall’uso del folpet, tenendo conto dei livelli di base presenti nel frumento e nell’orzo durante le prove sul campo sui residui e limitatamente agli usi elencati nell’appendice II della relazione sul rinnovo. Le informazioni devono essere trasmesse alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 25 marzo 2025.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 146 relativa al folpet è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 172, con le stesse specifiche di identità, purezza e condizioni particolari di approvazione.

Specifiche tecniche e impurezze

La materia tecnica non deve superare determinati livelli di impurezze: PCMM 2 g/kg, tetracloruro di carbonio 2 g/kg, captano 3 g/kg, disolfuro di carbonio 2,5 g/kg. Le ulteriori specifiche di identità e composizione sono rinviate alla relazione sul rinnovo.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e ambienteautorizzazioni e approvazioni di sostanze attive

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